CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 00727/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19802/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26845/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Nocera inferiore Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la sospensione condizionale della pena è stata ineccepibilmente revocata dal giudice dell’esecuzione, a seguito del mancato adempimento, nei termini previsti, dell’obbligo di demolizione del manufatto oggetto del reato edilizio; che le censure mosse avverso tale decisione sono tutte manifestamente infondate; che l’eventuale nullità della sentenza di condanna, contenente l’ordine di demolizione al cui adempimento la sospensione condizionale era subordinata, avrebbe dovuto essere fatta valere, semmai, in cognizione; che la clausola di sospensione condizionale, in tali termini congegnata, era perfettamente legittima, nell’an e nel quomodo, decorrendo chiaramente il termine di adempimento, espressamente sancito, dalla irrevocabilità della pronuncia di condanna; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 727/2025 Roma, lì, 08/01/2025 che, quanto al sequestro in atto, l’interessata ben avrebbe potuto rimuovere la condizione di inagibilità derivante da tale provvedimento, chiedendo all’Autorità giudiziaria la revoca del vincolo per dar corso all’ordine di demolizione (sul punto, Sez. 3, n. 41722 del 31/05/2018, Santarpia, Rv. 274672-01). che eventuali difficoltà tecniche, altrimenti preclusive dell’adempimento, avrebbero dovuto essere, esse stesse, tempestivamente rappresentate al giudice dell’esecuzione, come non avvenuto; che nessuna istruttoria di ordine tecnico era pertanto necessaria nel procedimento esecutivo odierno; Considerato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]