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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2025

Cassazione n. 30177/2025

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ll’avvocatoCARRIERO VINCENZA che lo rappresenta e difende-ricorrente-controD.C.

J.R. , Q.A. ,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1742/2024depositata il 17/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025Data pubblicazione 15/11/20251. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello diBologna ha respinto il gravame proposto da X.G. controla decisione con cui il Tribunale di Modena ha pronunciato lacessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.05.1967con D.C. su ricorso da questo depositato il 23.06.2022 -dopo una prolungata separazione consensuale che era stataomologata in data 22.06.2000 - stante la ricostituzione da partesua di una nuova famiglia.2.- La sig.ra X.G. , invero, si era, opposta alladomanda di cessazione degli effetti civili del matrimoniochiedendone il rigetto per incapacità di discernimento del sig.D.C. in quanto affetto da grave patologia degenerativa, inrelazione alla quale la stessa X.G. in data 23.5.2022 (un meseprima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civilidel matrimonio da parte del D.C. aveva adito il Tribunale diModena con ricorso per la nomina di amministratore di sostegno.3.- All’udienza presidenziale del 16.03.2023, dato atto che iltentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, con ordinanzail Tribunale aveva in via provvisoria confermato le condizioni diseparazione dopo aver ritenuto: a) che non sussistessero ipresupposti della richiesta sospensione necessaria di cui all’art. 295c.p.c., non essendovi un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio didivorzio e il procedimento di amministratore di sostegno pendentetra le medesime parti e incardinato con ricorso un mese prima; b)che in quel procedimento non era stato nominato unamministratore di sostegno provvisorio, e che, sulla base delladocumentazione prodotta dalle parti, non sussistevano ipresupposti di cui all’art. 4, comma 5, legge divorzile per la nominadi un curatore speciale al ricorrente (malattia di mente o incapacitàlegale); c) che non vi erano fatti sopravvenuti rilevanti rispetto alprocedimento ex art. 710 c.p.c. congiunto e che non vi erano i2 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzioData pubblicazione 15/11/2025provvisorio.Contro detta ordinanza la sig.ra X.G. ha proposto reclamoinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che lo ha respinto in data6.6.2024.

L’odierna ricorrente ha, però, insistito anche nella faseconteziosa sul rigetto del ricorso per la cessazione degli effetti civilidel matrimonio sulla base della asserita l’incapacità naturale econseguente incapacità processuale del sig.

D.C. semprein considerazione della grave patologia degenerativa e del suopeggioramento confermate dall’elaborato peritale depositato dalC.T.U. in seno al parallelo procedimento per la nomina diamministratore di sostegno.4.- Il G.I., tuttavia, ha ribadito l’insussistenza dei presupposti dicui all’art. 295 c.p.c. affermando che il dedotto peggioramentodelle condizioni di salute del ricorrente era circostanza ancora nondimostrata e, comunque, inidonea ad influire sulla regolareprosecuzione del procedimento, in assenza della dichiarazione delsuo procuratore ex art. 300 c.p.c. e rinviava la causa per laprecisazione delle conclusioni sullo status.Anche tale ordinanza veniva gravata con reclamo al Collegio exart. 178 c.p.c., che però il Tribunale respingeva ritenendoloinammissibile dovendo la questione sottoporsi al controllo delCollegio alla cui decisione la causa era stata rimessa ex art. 189c.p.c.5.- Con sentenza non definitiva pubblicata in data 13.02.2024, ilTribunale di Modena ha dichiarato la cessazione degli effetti civilidel matrimonio rilevando – come si legge nella sentenza quigravata - che: a) non vi era alcuna rapporto di pregiudizialità fra iprocedimenti di divorzio e di nomina di amministratore di sostegno;b) comunque, l’incapacità naturale della parte non comportavaincapacità processuale della stessa; c) che la nomina di un3 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025curatore, ex art. 4, comma V, legge sul divorzio era evidentementeData pubblicazione 15/11/2025superflua.Contro la sentenza l’odierna ricorrente ha proposto appellochiedendo: (i) di dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti dal sig.D.C. successivamente al deposito del ricorso peramministratore di sostegno, quindi anche «la nullità della causa didivorzio r.g.n.3900/2022»; (ii) in subordine, di disporre «lasospensione necessaria del giudizio per la cessazione degli effetticivili del matrimonio radicato avanti al Tribunale di Modena n.3900/2022 R.G.», stante la pregiudizialità tra il predetto giudizio equello per amministrazione di sostegno pendente tra le medesimeparti avanti al Tribunale di Modena, fino alla definizione diquest’ultima procedura pendente a favore del sig.

D.C.(iii) in via ulteriormente subordinata, preso atto del reclamoproposto dalla sig.ra X.G. avverso l’ordinanza del G.I. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del fatto che sul punto il Tribunale di Modena non siera pronunciato, di accogliere detto reclamo, con ogni conseguenzain ordine alla nullità degli atti successivamente emessi; (iv) in viadi ulteriore subordine, di provvedere - previa acquisizione dellaC.T.U. medico-legale depositata nel procedimento peramministrazione di sostegno - alla nomina di un curatore specialeche rappresentasse il sig.

D.C. nel giudizio ex art. 4,comma 5, Legge n.878/70.6. - La Corte d’Appello ha respinto il gravame osservando che:a) l’appello era inammissibile quanto alla «mancatasospensione» del procedimento di primo grado per pregiudizialitàex art. 295 c.p.c.;b) infondata era la tesi secondo cui la nominadell’amministratore di sostegno avrebbe reso nullo o annullabile ilprocedimento di divorzio per incapacità del resistente, stante ladiffusa e fondata spiegazione fatta dal Tribunale in merito alconcetto di incapacità naturale ed incapacità processuale,4 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025questione, peraltro, che la Corte d’appello aveva già affrontato conData pubblicazione 15/11/2025il provvedimento in data 6.6.2024 con cui aveva respinto il reclamoproposto con analoghe ragioni contro l’ordinanza presidenzialeemessa nel giudizio di primo grado; giudizio che, in ogni caso,dopo la pronuncia sullo status era proseguito con la presenzadell’amministratore di sostegno e, quindi, con adeguata cura perl’interessato;c) la nomina di un curatore speciale ex art.4 legge divorzile nonaveva alcun senso una volta pendente e concluso il procedimentodi divorzio;d) del tutto irrilevante era acquisire la certificazione medicariferita alla capacità di D.C. così come il ricorso perinterdizione promosso nel frattempo nei confronti dello stesso,posto che, allo stato, il resistente era ampiamente tutelato, ove neavesse necessità, dall’amministratore di sostegno anche in ordineal diritto personalissimo al divorzio esercitato, fermo che, fino almomento in cui in via definitiva venisse (eventualmente) dichiaratolegalmente incapace questi era pienamente titolare dei diritti ancheprocessuali esercitati tramite il proprio difensore.7.- Contro la sentenza la sig.

X.G. ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso ilsig.

D.C. assistito dai propri amministratori di sostegnosig.ra J.R. (nominata con decreto emesso dalTribunale di Modena in data 19.02.2024), e Avv.

Q.A.(nominato con decreto emesso dal Tribunale di Modena in data23.07.2024), quest’ultimo munito di autorizzazione del Giudicetutelare.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.In particolare la ricorrente con la memoria ha chiesto di differirela decisione fissata per l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in attesadella decisione del Tribunale di Modena sul ricorso per interdizione- introdotto dalla medesima ricorrente in data 12.09.2024 - per laquale è fissata la rimessione della causa al Collegio al 19.05.2026,5 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025osservando che nel corso dell’istruttoria era emerso che il sig.Data pubblicazione 15/11/2025D.C. ha perso ogni e qualsiasi capacità di intendere e divolere, ed è oramai privo, di capacità di agire e, quindi, di capacitàprocessuale, onde l’amministrazione di sostegno non costituirebbepiù sufficiente tutela.Ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione processuale nelpresente giudizio di Cassazione della sig.ra J.R.nominata quale ADS con provvedimento del 19.02.2024 edaffiancata, in seguito a reclamo della sig.

X.G. e dei figli Z.Z.e E.V. dall’avv.

Q.A. con decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Tribunale di Modena ha limitato i compitidella prima a quelli afferenti gli aspetti sanitari di cura dellapersona dell’amministrato, riservando al secondo l’incarico diprovvedere alla cura degli aspetti patrimoniali, economici efinanziari, invero la sig.

J.R. non aveva ottenutol’autorizzazione dal [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi nel presentegiudizio di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Va anzitutto respinta la richiesta di differimento delladecisione in attesa della definizione del procedimento diinterdizione del sig.

D.C. del tutto diverso e non incidentesull’esito della presente decisione che già riguarda la dedottasussistenza di una interferenza nel giudizio di divorzio da questoavviato del tema della sussistenza della sua capacità naturale diagire ovvero della sua l'idoneità a manifestare validamente ecoscientemente la propria volontà nell’esercitare diritti e nelcompiere atti giuridici.2.- Preliminarmente va, poi, respinta l’eccezione diinammissibilità del ricorso per abuso del processo ai sensi dell’art.360 bis c.p.c. poiché il gravame avrebbe «l’unico, malcelato, fine diprocrastinare quanto più possibile il passaggio in giudicato dellasentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del6 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025olta generale 30177/2025matrimonio tra i sig.ri D.C. e X.G. , conpubblicazione 15/11/2025conseguente definitiva perdita, in capo alle parti, delle prerogative– anche successorie - dall’ordinamento correlate alla qualità diconiuge», giacché, semmai, detta doglianza può costituire inastratto il presupposto per una condanna sanzionatoria ex art. 96c.p.c. laddove l’impugnazione si sia distinta per il tentativo dicoinvolgere la Corte in un inammissibile terzo grado di giudizio dimerito, senza porre nessun tema o questione di rilevanza generaleo nomofilattica tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità(v.

Cass. n. 20356/2025) giacché – come sottolineato dalla Cortecostituzionale – sia pure in altro contesto, ma con affermazione diprincipio di natura generale –«(…) la giurisdizione è una risorsa nonillimitata e [che] misure di contenimento del contenzioso civiledebbano essere messe in opera» (cfr.

Corte cost. 19 aprile 2018,n. 77), avendo, peraltro, già chiarito che la condanna di cui all’art.96, terzo comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria dell'abuso delprocesso, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta dauna funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (v.

Cortecost. 6 giugno 2019, n. 139, che richiama Corte cost. 23 giugno2016, n. 152) e da una funzione di deterrenza.3.- Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di difetto dilegittimazione processuale della sig.ra J.R. perasserita carenza dell’autorizzazione del giudice tutelare richiesta edottenuta, invece dall’altro amministratore di sostegno Avv.

Q.A.[...]Giova ricordare che la rappresentanza sostanziale conferitaall'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nelsenso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù deldisposto dell'art. 75 comma 2 c.p.c., il potere processuale,funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli èstato conferito il potere rappresentativo; ne discende che inrelazione agli atti che l'amministratore di sostegno è autorizzato a7 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025compiere in nome e per conto del beneficiario, quest'ultimo nonNumero di raccolta generale 30177/2025può stare in giudizio se non rappresentato dall'amministratDoartae p.u b blicazione 15/11/2025Ciò detto, va altresì rammentato che è ben vero che l'art. 411c.c. (nell’attuale come nella previgente formulazione) stabilisce che«Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili,le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388» e,dunque, che ai sensi del richiamato l’art. 374, n. 5 [oggi, n. 9,dopo la modifica apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022], il tutore nonpuò, senza autorizzazione del giudice tutelare, promuovere giudizidovendosi osservare la disciplina generale di cui all'art. 75 c.p.c.,secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei dirittinon possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite oautorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.Tuttavia, tale previsione è intesa, con orientamento consolidato dilegittimità, come non operante nelle ipotesi di «difesa passiva»dall'altrui iniziativa giudiziaria, in vista, cioè, della conservazionedell'interesse del rappresentato (Cass. 1417/1975; Cass.1707/1981; Cass. 722/1989; Cass. 7068/2009; Cass. 19499/2015;Cass. n. 6518/2019; e da ultimo Cass. n. 7555/2025) giacché siritiene che con l’espressione «promuovere giudizi», la legge siriferisca ai giudizi introdotti ex novo dal tutore [odall’amministratore di sostegno], rispetto ai quali solamentesussiste l’esigenza di compiere la preventiva valutazione in ordineall’interesse ed al rischio per l’incapace che implica l’intervento dipregnante garanzia e tutela del Giudice, appunto, Tutelare.Così analogamente (v.

Cass. n. 22673/2018, e Cass., n.29924/2022) è stato affermato che l’amministratore di sostegno«non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare … perproporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di ununico ed unitario procedimento e hanno lo scopo di conseguire larimozione di provvedimenti sfavorevoli per l’incapace (…)», né percoltivare le liti che costui abbia promosse in epoca anteriore alla8 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025nomina dell’amministratore di sostegno ADS (v.

Cass. n.Data pubblicazione 15/11/20258247/2022, Cass. 6518/2019; Cass. n. 19499/2015; perinterdizione, Cass. n. 7068/2009; n. 23647/2004).Pertanto, può dirsi orientamento consolidato, che il Collegiocondivide e cui intende dare continuità, quello per cui, in base alcombinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., l’amministratore disostegno non può, senza l’autorizzazione del giudice tutelare,promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura,ma non deve munirsi di un provvedimento autorizzativo: a) percoltivare le liti che costui abbia promosse in epoca anteriore allanomina dell’amministratore di sostegno; b) per proporre leeventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione); c) perresistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del dettobeneficiario.A tali principi non si sottraggono i giudizi di separazione edivorzio come ha precisato Cass. n. 8247/2022, che, nel darecontinuità anche in tema di amministrazione di sostegno alprincipio già affermato da Cass. n. 14669/2018 (per cui «Il tutorepuò compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un attopersonalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alleesigenze di protezione), sicchè la designazione di un curatorespeciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra iltutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema unagenerale e tassativa preclusione al compimento di atti distraordinaria amministrazione da parte del rappresentante legaledell'incapace») ha affermato che l’amministratore di sostegno puòvalidamente proporre l’impugnazione avverso la sentenza di primogrado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi,trattandosi di prosecuzione di attività giudiziaria promossapersonalmente dalla beneficiaria in primo grado.9 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025Ne discende che nella specie l’amministratore di sostegno nonData pubblicazione 15/11/2025doveva munirsi di autorizzazione del Giudice tutelare per resistereal ricorso per cassazione promosso dalla sig.

X.G. .4.- Il primo motivo di ricorso denuncia, violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione dell’art. 132n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in quanto la Corte di meritoavrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le dedotte ragioni dipregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. tra il giudizio«pregiudicante» per amministrazione di sostegno nei confronti delsig.

D.C. (introdotto da parte della sig.

X.G. il 23.5.2022) equello «pregiudicato» per la cessazione degli effetti civili delmatrimonio tra il sig.

D.C. e la sig.

X.G. (radicato dal sig.

D.C.il 23.06.2022 ovvero il mese successivo), e ciò perché - sostiene laricorrente - nel primo si discuteva della capacità diautodeterminazione e di discernimento del D.C. (messa in dubbiodalla X.G. ), e, perciò, della necessità che lo stesso fosseassistito da un amministratore di sostegno per ogni sua necessitànon solo in ambito sanitario, ma anche di gestione del patrimonioe, quindi, anche della sua capacità processuale ai sensi e per glieffetti dell’art. 75 c.p.c.; e ciò tanto più tale decisione diinsussistenza del nesso di pregiudizialità sarebbe stata errata vistoche con provvedimento emesso in data 20.02.2024 era statonominato un ADS e con quello successivo, in data 23.07.2024, unsecondo ADS per tutte le questioni patrimoniali.In sintesi, reputa la ricorrente, il fatto che il ricorso per divorziosia stato radicato successivamente al deposito del ricorso peramministratore di sostegno, avrebbe reso improcedibile il ricorsoper divorzio alla luce della totale incapacità naturale del D.C.conclamata dalla nomina di ben due amministratori di sostegno etutti gli atti di tale processo successivi al radicamento del ricorsoper ADS, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli e/o annullabili peressere stati posti in essere da soggetto incapace di discernimento.10 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025Sotto altro profilo, aggiunge la ricorrente che la Corte d’appelloData pubblicazione 15/11/2025avrebbe errato anche ne ritenere non appellabile il provvedimentodi diniego della richiesta di sospensione del giudizio giacché - adifferenza di quello di accoglimento e di conseguente sospensionedel giudizio per il quale è previsto il rimedio del regolamento dicompetenza ex art. 42 c.p.c. – esso è censurabile attraversol’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo.5.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 4 c.p.c. in merito agli effetti della mancata valutazionedella incapacità naturale sulla capacità processuale, giacché laCorte di Appello di Bologna si sarebbe limitata a richiamarepedissequamente le argomentazioni del Tribunale di prime cure giàcontestate per essere state formulate senza tenere nella debitaconsiderazione che il soggetto amministrato era stato ritenuto nellaCTU resa in seno al procedimento per ADS pendente, affetto dauna patologia degenerativa di grado severo, risalente perlomenoall’anno 2016, sì da rendere altamente probabile la circostanza cheal momento del radicamento del ricorso per divorzio il ricorrentenon avesse la consapevolezza della valenza della domanda; laCorte d’appello avrebbe, in particolare, disatteso le istanzeistruttorie formulate relativamente proprio alla necessaria indaginesulle capacità cognitive del sig.

D.C. rispetto all’incidenzatemporale della malattia sugli atti di ordinaria e straordinariaamministrazione, ritenendo irrilevante la documentazione prodottaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero il certificato medico del01.07.2024, nel quale si attesta un peggioramento delle condizionicognitive del sig.

D.C. e il ricorso per interdizione depositato dallaricorrente innanzi al Tribunale di Modena) ed avrebbe perciòerroneamente ritenuto di non dover sospendere il giudizio in attesadella definizione di quello per la nomina di un amministratore disostegno.11 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/20255.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione exData pubblicazione 15/11/2025art. 360 n. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza peromessa valutazione del motivo di gravame avverso la decisione diprimo grado con cui la ricorrente si doleva dell’omesso esame daparte del Tribunale della ragione di reclamo avanzata in seno allacomparsa conclusionale di primo grado contro l’ordinanzapronunciata dal G.I. in data 18.10.2023; nonché per omessapronuncia e valutazione delle istanze istruttorie avanzate dallaricorrente nella comparsa conclusionale di primo grado(funzionalmente collegate all’accertamento pregiudiziale dellacapacità di discernimento del sig.

D.C. attinenti all’incapacitàgiuridica del ricorrente di stare in giudizio) richiamate nellacomparsa conclusionale in secondo grado del 12.01.2024, inviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.6. – I predetti motivi possono essere esaminati insieme inquanto tutti connessi ed incentrati sulla rilevanza dell’asseritaincapacità naturale del sig.

D.C. quale ricorrente in sede digiudizio di divorzio, quindi sulla omessa sospensione del giudiziostante la pregiudizialità dell’accertamento relativo alla necessità delsig.

D.C. medesimo di beneficiare di un amministratore di sostegnoquale accertamento - in tesi della ricorrente - funzionale adimostrare la sua incapacità processuale, e sulla conseguenteillegittima – in tesi- omessa valutazione di elementi istruttoririlevanti.La disamina congiunta dei motivi presuppone l’inquadramentonormativo della fattispecie.6.1.

L’amministrazione di sostegno, istituto a tutela e protezionedel beneficiario, ha un contenuto meno afflittivo dell’interdizione, inquanto è volto, come afferma l’art. 409 c.c., a preservare perquanto è possibile l’autonomia e la libera autodeterminazione delbeneficiario medesimo.

Per tale motivo il decreto di nominaadottato dal Giudice tutelare deve essere specifico ed12 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025individualizzato, sia mediante l’indicazione dell’oggetto dell’incaricoData pubblicazione 15/11/2025e degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nomee per conto del beneficiario (art.405, quarto comma, n.3, c.c.), siadegli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenzadell’amministratore di sostegno (art.405, quarto comma, n.4, c.c.).Alla disciplina dell’istituto prevista dall’art.404 c.c. e ss. si affiancaparte di quella prevista in tema di tutela della persona interdetta:è, invero, applicabile l’art.374 c.c. – in quanto espressamenterichiamato dall’art.411, primo comma, c.c. - che elenca gli atti peril compimento dei quali il tutore necessita dell’autorizzazione delGiudice tutelare, tra i quali è indicato, al n.5, il promovimento digiudizi, come già detto poco sopra (parag.3).

Dal che si deduce –come già chiaramente affermato da Cass. n. 8247/2022 – che, invia di principio, neppure laddove il procedimento sia giunto adefinizione con la nomina dell’AdS possa/debba escludersi che,perciò solo, il beneficiario possa promuovere personalmente ungiudizio, giacché il decreto che lo nomina neppure potrebbeprevedere una autorizzazione generale a promuovere giudizi infavore dell’AdS, essendo necessario – come prevede la rigorosadisciplina prevista per il tutore, l’accertamento in concreto, a curadel [OSCURATO:PERSONA], della conformità dell’iniziativa giudiziaria alleesigenze di protezione della persona tutelata, da valutarsi di voltain volta, in relazione all’atto ed ai limiti all’autodeterminazioneindividuati nel caso concreto.precede la definizione di un procedimento per nomina diamministratore di sostegno (che è il caso sottoposto al vaglio dellaCorte), non può che ribadirsi – avendolo questa Corte giàampiamente chiarito v.

Cass. n.34850/2024 in conformità con laprecedente giurisprudenza in tema di procedimento di interdizione- che il soggetto in ipotesi «beneficiando» di sostegno non perdeaffatto la sua capacità processuale, neppure di agire e contraddire13 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025nel giudizio avviato a sua tutela, dovendogli essere consentito diNumero di raccolta generale 30177/2025difendere il diritto all'integrale conservazione della capDatac pituàbb licdaziio ne 15/11/2025agire; tanto che, come nel giudizio di interdizione neppure il tutoreprovvisorio assume la veste di rappresentante processualedell'interdicendo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.14866), così anche ilbeneficiando di un provvedimento di nomina di un amministratoredi sostegno «conserva la capacità processuale per tutta la duratadel procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratoreprovvisorio (…)» (così, Cass. n.34850/2024 cit.); ed anche, nel ritodisegnato dal D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimentiinstaurati successivamente al 28 febbraio 2023 come quello cheoccupa, se è vero l’amministratore di sostegno ha il potere diimpugnare il provvedimento di primo e secondo grado (atteso chel'articolo 473- bis. 58 c.p.c. richiama, in quanto compatibili, tutte lenorme della sezione terza), resta comunque ferma la conservazionedella capacità processuale da parte del beneficiario.6.2 – Questo quadro normativo è illuminato da quanto affermanola sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2198 del 30 luglio2021 e quella della Corte Costituzionale n. 168 del 2023.Nella prima questa Corte ha affermato che l'amministrazione disostegno è disegnata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come unostrumento volto a proteggere senza mortificare la persona affettada disabilità, chiamando il giudice all’impegnativo compito diadeguare la misura alla situazione concreta della persona e divariarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massimatutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità diautodeterminazione.

Invero, vi si sottolinea che, introducendol’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamentodi una misura che può essere modellata dal giudice tutelare inrelazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascunbeneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sueeffettive abilità, precisando significativamente che la funzione della14 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025misura non è rassicurare i familiari sulla conservazione delData pubblicazione 15/11/2025patrimonio, o preservare i terzi dal fastidio della convivenza civilecon le persone fragili, ma migliorare la qualità di vita del soggettoprotetto, soddisfacendo i suoi bisogni e le sue esigenze: a questacondizione, quindi, si giustifica l’intervento dell’autorità giudiziariaed è in vista di questa finalità che si assicura la partecipazione dellapersona interessata - nei limiti in cui le sue condizioni loconsentano - alle scelte che la riguardano, poiché la personapotrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare consufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambitidella vita sociale ed economica, mentre potrebbe non essere abilee competente in altri settori.

Ne discende che all’esito di siffattaverifica, il giudice, oltre a decidere l’an della misura, deve anchedefinire e perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, intermini direttamente proporzionati all’incidenza degli accertatideficit sulla capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi,di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettiviindividuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificatalimitazione della capacità di agire della persona (conformi, Cass. n.17914/2022; Cass. 02/11/2022, n.32321).Nella seconda la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate lequestioni sollevate dal giudice rimettente che - riconoscendo che,secondo il diritto vivente, l'incapacità naturale della parte di ungiudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, néimpone la sospensione o l'interruzione del processo – nondimenoaveva sottoposto al giudizio della Corte la legittimità costituzionaledegli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 c.p.c. nella parte incui non consentono al giudice, qualora abbia seri e fondati dubbiche la parte persona fisica abbia agito (nella specie conferito laprocura alle liti) in una condizione di incapacità naturale, didisporre l'interruzione del processo e di segnalare il caso alpubblico ministero, affinché promuova il giudizio per la nomina di15 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025un amministratore di sostegno o i procedimenti per l'interdizione oNumero di raccolta generale 30177/2025per l'inabilitazione.

Nella motivazione la Corte CostituziDoantaa pluebb lihcaazio ne 15/11/2025osservato che in termini del tutto similari rispetto alle regole didiritto sostanziale sulla capacità di intendere e volere (capacitànaturale) e in correlazione a esse, «la normativa sulla capacità diagire nel processo è ispirata all'obiettivo di bilanciare la protezionedell'incapace con l'esigenza di non limitare a priori la sua capacitàprocessuale, se non a séguito di adeguate verifiche sulle suecondizioni personali, e tenuto conto del complesso degli interessiimplicati nel processo (…) Di riflesso, l'art. 75, commi primo esecondo, cod. proc. civ. viene coerentemente interpretato daldiritto vivente nel senso di escludere che la mera incapacitànaturale possa riverberarsi sulla capacità processuale (Corte dicassazione, sezione terza civile, ordinanza 1° giugno 2022, n.17914; sezione seconda civile, sentenza 20 agosto 2019, n.21507)», e che laddove emergano situazione di soggetti affetti daun'incapacità non contingente, l'esigenza di una tutela«preventiva» inevitabilmente coinvolge una pluralità di interessi:«Oltre al diritto dell'incapace a un processo giusto e ad armi parivengono in rilievo il diritto dello stesso incapace a non essereprivato della propria capacità processuale, se non a séguito di unnecessario tutelare il diritto della controparte a potersi difendere ea poter citare in giudizio l'altro, anche se incapace.

Econtestualmente, ambo le parti hanno interesse a una celereconclusione del processo, che rischia di essere rallentato dacollaterali accertamenti.

Infine, è interesse generale prevenirecomportamenti processuali meramente dilatori (ordinanze n. 205del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007)».Osserva ancora la Corte che la difficile composizione di taliinteressi di rilevanza costituzionale è avvenuta - tanto ad operadella la Corte Costituzionale quanto del legislatore – tramite un16 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025ampliamento progressivo della tutela dell'«incapace naturale»,Data pubblicazione 15/11/2025autonomo procedimento che accerti le eventuali cause di incapacitàlegale di tale soggetto, sì da giungere alla nomina di un tutore o diun curatore, anche provvisori, che possano intervenire nel processoche ha dato impulso all'accertamento sulle condizioni della parte»(giacché nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, cui oggisi aggiunge quello di amministrazione di sostegno, le stessedisposizioni del codice civile prevedono la possibile nomina di untutore o di un curatore provvisori ex art. 419, terzo comma, c.c. oquella di un amministratore di sostegno provvisorio ex art. 405,quarto comma, c.c., che possono assicurare la rappresentanza ol'assistenza dell'interessato in altri giudizi, ancor prima che iprocedimenti relativi all'accertamento dell'incapacità legale risultinoconclusi (cfr. sentenza in commento, in motivazione); e, dalsecondo, con interventi legislativi, quali il recente il decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che hanno approntato, conriferimento a specifici procedimenti, una tutela immediataall'incapace naturale, come avviene in virtù dell'art. 473-bis.14c,p,c. nei procedimenti relativi allo stato delle persone, aiminorenni e alle famiglie (con esclusione di quelli concernentil'adozione di minori di età e l'immigrazione, nonché la protezioneinternazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unioneeuropea), ove il Presidente del tribunale «nomina un curatorespeciale quando il convenuto è malato di mente o legalmenteincapace», previsione che già in precedenza era contemplata, maper le sole ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civilidel matrimonio (ex art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge1° dicembre 1970, n. 898).Precisa la Corte, però, che «contestualmente all'ampliamentodelle ipotesi in cui viene prevista la nomina di un curatore speciale,che rappresenti o assista l'infermo di mente non legalmente17 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025incapace, il legislatore ha, d'altro canto, confermato, con l'art. 473-Data pubblicazione 15/11/2025bis.55, primo comma, cod. proc. civ. (unitamente a quanto disponel'art. 473-bis.58 cod. proc. civ.), la piena capacità processualedell'interessato proprio nei procedimenti che verificano lasussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazionedella sua capacità legale d'agire.

L'interdicendo, l'inabilitando e ilpotenziale beneficiario dell'amministrazione di sostegno possono,infatti, nei relativi procedimenti, «stare in giudizio e compiere dasoli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni»,anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisoriprevisti dall'art. 419 cod. civ. o l'amministratore provvisorio, di cuiall'art. 405, quarto comma, cod. civ.

In tal modo, il legislatore haribadito, nonché riferito anche all'amministrazione di sostegno,quanto già in passato stabiliva l'art. 716 cod. proc. civ.»«In sostanza, nel delicato bilanciamento fra il diritto dell'incapacea un giusto processo e il suo stesso diritto a non essere privatodella capacità processuale se non a séguito di un procedimento cheaccerti le sue effettive condizioni, il legislatore ha dato prevalenzaal primo diritto, ma solo nel contesto di particolari procedimenti (lamaggior parte di quelli relativi alla famiglia, ai minori e allo statodelle persone).

In pari tempo - sottolinea la Corte Costituzionale -ha inteso ribadire l'importanza di non spogliare della capacitàprocessuale chi non sia stato ancora privato della capacità legaled'agire, tant'è che, proprio nei procedimenti diretti a verificarel'eventuale incapacità legale dell'interessato, il legislatore haconfermato la sua piena capacità di stare in giudizio e di compiereogni atto processuale.»6.3 – In considerazione di quanto precede reputa il Collegio chedebba darsi nel caso di specie continuità all’orientamento giàespresso da questa Corte per cui l'eventuale incapacità naturaledella parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacitàprocessuale, giacché l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità18 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025processuale delle persone che non hanno il libero esercizio deiData pubblicazione 15/11/2025propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private dellacapacità di agire con una sentenza di interdizione o diinabilitazione, o l’abbiano vista limitata con provvedimento dinomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetticolpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti,inabilitati nelle forme di legge o che necessitino di sostegnospecifico in relazione all’atto processuale da compiere; né inrelazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione delprocesso, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento o per ladefinizione della procedura di tutela specifica (interdizione,inabilitazione nomina di amministratore di sostegno), «posto che la"ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 cit. si fonda, da unlato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, conle relative ricadute sul piano processuale, possa operare soloall'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro,sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo cheogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base disituazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con ilconseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale dellaparte che ha proposto la domanda».6.4- Ne discende che pendendo il giudizio per la nomina di unAdS nella specie non v’era alcuna pregiudizialità in senso logicogiuridico ed alcuna necessità di sospendere il giudizio avviato dalsig.

D.C. nell’esercizio di un diritto personalissimo, essendo ilbeneficiando del tutto capace fino a che il giudice tutelare non haritenuto – alla luce delle specifiche fragilità in concreto accertate –di affiancargli un amministratore di sostegno, quale misura diprotezione specifica e individualizzata, senza alcun effettoinvalidante degli atti pregressi bensì con l’effetto di garantire almedesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti19 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025specificamente individuati, e preservandone il più possibile la suaData pubblicazione 15/11/2025autonomia e la libera di autodeterminazione.Dunque: a) l’infondatezza del primo mezzo di ricorso con cui laricorrente si duole che la Corte di merito avrebbe erroneamenteritenuto insussistenti le ragioni di pregiudizialità ai sensi dell’art.295 c.p.c. tra il giudizio asseritamente pregiudicante peramministrazione di sostegno ed il giudizio pregiudicato di divorzio;b) la inammissibilità del medesimo primo mezzo per difetto diinteresse laddove si duole dell’erronea statuizione circal’inappellabilità del provvedimento di rigetto del G.I. di primo gradodella richiesta di sospensione, superato dalla decisione definitivadel Tribunale che aveva affermato – come si legge nella sentenzaqui gravata - che non vi era alcuna rapporto di pregiudizialità fra iprocedimenti di divorzio e di nomina di amministratore di sostegnoe che, comunque, l’incapacità naturale della parte non comportavaincapacità processuale della stessa disponendo con separataordinanza la prosecuzione del giudizio; c) l’infondatezza delsecondo mezzo ove la ricorrente lamenta nullità della sentenza permancanza della motivazione, giacché nella specie, la Corted’appello – pur sinteticamente – ha respinto la tesi secondo cui lanomina dell’amministratore di sostegno avrebbe reso nullo oannullabile il procedimento di divorzio per incapacità del resistente,con un richiamo alla decisione di prime cure che rende comunquechiara sul punto il processo deliberativo, fondato esplicitamentesulla condivisa spiegazione dei concetti di incapacità naturale edincapacità processuale, quale questione che la Corte d’appellostessa aveva già affrontato con il provvedimento con cui avevarespinto il reclamo proposto contro l’ordinanza presidenziale nelgiudizio divorzile, avendo altresì osservato che, in ogni caso, ilprocesso era proseguito con la presenza dell’amministratore disostegno e, quindi, con adeguata cura per l’interessato; d)l’inammissibilità del medesimo secondo mezzo ove censura20 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025l’omesso esame di elementi istruttori giacché non è neppureData pubblicazione 15/11/2025illustrato, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366comma 1 n. 4 c.p.c. sotto che profilo ciò varrebbe ad integrare ilvizio di illegittimità tipico invocato di cui all’art.360 n . 4 c.p.c.; e)l’inammissibilità, infine, del terzo mezzo sia ove è denunciata exart. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa valutazionedel motivo di gravame avverso la decisione di primo grado relativaall’omesso l’esame della ragione di reclamo predetta control’ordinanza pronunciata dal G.I. di omessa sospensionepregiudiziale, poiché il rigetto del detto motivo è implicitamentecontenuto nel rigetto del gravame circa la violazione della delprocedimento per mancata sospensione; sia ove è denunciata lanullità della sentenza per omessa valutazione delle istanzeistruttorie funzionali all’accertamento pregiudiziale della incapacitàdel sig.

D.C. poiché anche in tal caso il ricorrente non illustra ilmotivo della denunciata nullità sotto questo profilo; ed anche avolerlo ritenere un motivo integrante un vizio di omessavalutazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’inammissibilità della censurasarebbe vieppiù conclamata poiché – come noto - l'omesso esamedi elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esamecirca un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storicorappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie astrattamente rilevanti (v .

Cass. Sez.

Un. n.8053/2014, confermata da innumerevoli pronunce di questaCorte).7.- In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M.12 luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M21 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente alData pubblicazione 15/11/2025pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente,liquidate nell'importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sulcompenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.In caso di diffusione omettere le generalità.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez.

Civiledel 5.11.2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocatoCARRIERO VINCENZA che lo rappresenta e difende-ricorrente-controD.C. J.R. , Q.A. ,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1742/2024depositata il 17/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025Data pubblicazione 15/11/20251. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello diBologna ha respinto il gravame proposto da X.G. controla decisione con cui il Tribunale di Modena ha pronunciato lacessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.05.1967con D.C. su ricorso da questo depositato il 23.06.2022 -dopo una prolungata separazione consensuale che era stataomologata in data 22.06.2000 - stante la ricostituzione da partesua di una nuova famiglia.2.- La sig.ra X.G. , invero, si era, opposta alladomanda di cessazione degli effetti civili del matrimoniochiedendone il rigetto per incapacità di discernimento del sig.D.C. in quanto affetto da grave patologia degenerativa, inrelazione alla quale la stessa X.G. in data 23.5.2022 (un meseprima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civilidel matrimonio da parte del D.C. aveva adito il Tribunale diModena con ricorso per la nomina di amministratore di sostegno.3.- All’udienza presidenziale del 16.03.2023, dato atto che iltentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, con ordinanzail Tribunale aveva in via provvisoria confermato le condizioni diseparazione dopo aver ritenuto: a) che non sussistessero ipresupposti della richiesta sospensione necessaria di cui all’art. 295c.p.c., non essendovi un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio didivorzio e il procedimento di amministratore di sostegno pendentetra le medesime parti e incardinato con ricorso un mese prima; b)che in quel procedimento non era stato nominato unamministratore di sostegno provvisorio, e che, sulla base delladocumentazione prodotta dalle parti, non sussistevano ipresupposti di cui all’art. 4, comma 5, legge divorzile per la nominadi un curatore speciale al ricorrente (malattia di mente o incapacitàlegale); c) che non vi erano fatti sopravvenuti rilevanti rispetto alprocedimento ex art. 710 c.p.c. congiunto e che non vi erano i2 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzioData pubblicazione 15/11/2025provvisorio.Contro detta ordinanza la sig.ra X.G. ha proposto reclamoinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che lo ha respinto in data6.6.2024. L’odierna ricorrente ha, però, insistito anche nella faseconteziosa sul rigetto del ricorso per la cessazione degli effetti civilidel matrimonio sulla base della asserita l’incapacità naturale econseguente incapacità processuale del sig. D.C. semprein considerazione della grave patologia degenerativa e del suopeggioramento confermate dall’elaborato peritale depositato dalC.T.U. in seno al parallelo procedimento per la nomina diamministratore di sostegno.4.- Il G.I., tuttavia, ha ribadito l’insussistenza dei presupposti dicui all’art. 295 c.p.c. affermando che il dedotto peggioramentodelle condizioni di salute del ricorrente era circostanza ancora nondimostrata e, comunque, inidonea ad influire sulla regolareprosecuzione del procedimento, in assenza della dichiarazione delsuo procuratore ex art. 300 c.p.c. e rinviava la causa per laprecisazione delle conclusioni sullo status.Anche tale ordinanza veniva gravata con reclamo al Collegio exart. 178 c.p.c., che però il Tribunale respingeva ritenendoloinammissibile dovendo la questione sottoporsi al controllo delCollegio alla cui decisione la causa era stata rimessa ex art. 189c.p.c.5.- Con sentenza non definitiva pubblicata in data 13.02.2024, ilTribunale di Modena ha dichiarato la cessazione degli effetti civilidel matrimonio rilevando – come si legge nella sentenza quigravata - che: a) non vi era alcuna rapporto di pregiudizialità fra iprocedimenti di divorzio e di nomina di amministratore di sostegno;b) comunque, l’incapacità naturale della parte non comportavaincapacità processuale della stessa; c) che la nomina di un3 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025curatore, ex art. 4, comma V, legge sul divorzio era evidentementeData pubblicazione 15/11/2025superflua.Contro la sentenza l’odierna ricorrente ha proposto appellochiedendo: (i) di dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti dal sig.D.C. successivamente al deposito del ricorso peramministratore di sostegno, quindi anche «la nullità della causa didivorzio r.g.n.3900/2022»; (ii) in subordine, di disporre «lasospensione necessaria del giudizio per la cessazione degli effetticivili del matrimonio radicato avanti al Tribunale di Modena n.3900/2022 R.G.», stante la pregiudizialità tra il predetto giudizio equello per amministrazione di sostegno pendente tra le medesimeparti avanti al Tribunale di Modena, fino alla definizione diquest’ultima procedura pendente a favore del sig. D.C.(iii) in via ulteriormente subordinata, preso atto del reclamoproposto dalla sig.ra X.G. avverso l’ordinanza del G.I. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del fatto che sul punto il Tribunale di Modena non siera pronunciato, di accogliere detto reclamo, con ogni conseguenzain ordine alla nullità degli atti successivamente emessi; (iv) in viadi ulteriore subordine, di provvedere - previa acquisizione dellaC.T.U. medico-legale depositata nel procedimento peramministrazione di sostegno - alla nomina di un curatore specialeche rappresentasse il sig. D.C. nel giudizio ex art. 4,comma 5, Legge n.878/70.6. - La Corte d’Appello ha respinto il gravame osservando che:a) l’appello era inammissibile quanto alla «mancatasospensione» del procedimento di primo grado per pregiudizialitàex art. 295 c.p.c.;b) infondata era la tesi secondo cui la nominadell’amministratore di sostegno avrebbe reso nullo o annullabile ilprocedimento di divorzio per incapacità del resistente, stante ladiffusa e fondata spiegazione fatta dal Tribunale in merito alconcetto di incapacità naturale ed incapacità processuale,4 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025questione, peraltro, che la Corte d’appello aveva già affrontato conData pubblicazione 15/11/2025il provvedimento in data 6.6.2024 con cui aveva respinto il reclamoproposto con analoghe ragioni contro l’ordinanza presidenzialeemessa nel giudizio di primo grado; giudizio che, in ogni caso,dopo la pronuncia sullo status era proseguito con la presenzadell’amministratore di sostegno e, quindi, con adeguata cura perl’interessato;c) la nomina di un curatore speciale ex art.4 legge divorzile nonaveva alcun senso una volta pendente e concluso il procedimentodi divorzio;d) del tutto irrilevante era acquisire la certificazione medicariferita alla capacità di D.C. così come il ricorso perinterdizione promosso nel frattempo nei confronti dello stesso,posto che, allo stato, il resistente era ampiamente tutelato, ove neavesse necessità, dall’amministratore di sostegno anche in ordineal diritto personalissimo al divorzio esercitato, fermo che, fino almomento in cui in via definitiva venisse (eventualmente) dichiaratolegalmente incapace questi era pienamente titolare dei diritti ancheprocessuali esercitati tramite il proprio difensore.7.- Contro la sentenza la sig. X.G. ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso ilsig. D.C. assistito dai propri amministratori di sostegnosig.ra J.R. (nominata con decreto emesso dalTribunale di Modena in data 19.02.2024), e Avv. Q.A.(nominato con decreto emesso dal Tribunale di Modena in data23.07.2024), quest’ultimo munito di autorizzazione del Giudicetutelare. Entrambe le parti hanno depositato memoria.In particolare la ricorrente con la memoria ha chiesto di differirela decisione fissata per l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in attesadella decisione del Tribunale di Modena sul ricorso per interdizione- introdotto dalla medesima ricorrente in data 12.09.2024 - per laquale è fissata la rimessione della causa al Collegio al 19.05.2026,5 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025osservando che nel corso dell’istruttoria era emerso che il sig.Data pubblicazione 15/11/2025D.C. ha perso ogni e qualsiasi capacità di intendere e divolere, ed è oramai privo, di capacità di agire e, quindi, di capacitàprocessuale, onde l’amministrazione di sostegno non costituirebbepiù sufficiente tutela.Ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione processuale nelpresente giudizio di Cassazione della sig.ra J.R.nominata quale ADS con provvedimento del 19.02.2024 edaffiancata, in seguito a reclamo della sig. X.G. e dei figli Z.Z.e E.V. dall’avv. Q.A. con decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Tribunale di Modena ha limitato i compitidella prima a quelli afferenti gli aspetti sanitari di cura dellapersona dell’amministrato, riservando al secondo l’incarico diprovvedere alla cura degli aspetti patrimoniali, economici efinanziari, invero la sig. J.R. non aveva ottenutol’autorizzazione dal [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi nel presentegiudizio di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Va anzitutto respinta la richiesta di differimento delladecisione in attesa della definizione del procedimento diinterdizione del sig. D.C. del tutto diverso e non incidentesull’esito della presente decisione che già riguarda la dedottasussistenza di una interferenza nel giudizio di divorzio da questoavviato del tema della sussistenza della sua capacità naturale diagire ovvero della sua l'idoneità a manifestare validamente ecoscientemente la propria volontà nell’esercitare diritti e nelcompiere atti giuridici.2.- Preliminarmente va, poi, respinta l’eccezione diinammissibilità del ricorso per abuso del processo ai sensi dell’art.360 bis c.p.c. poiché il gravame avrebbe «l’unico, malcelato, fine diprocrastinare quanto più possibile il passaggio in giudicato dellasentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del6 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025olta generale 30177/2025matrimonio tra i sig.ri D.C. e X.G. , conpubblicazione 15/11/2025conseguente definitiva perdita, in capo alle parti, delle prerogative– anche successorie - dall’ordinamento correlate alla qualità diconiuge», giacché, semmai, detta doglianza può costituire inastratto il presupposto per una condanna sanzionatoria ex art. 96c.p.c. laddove l’impugnazione si sia distinta per il tentativo dicoinvolgere la Corte in un inammissibile terzo grado di giudizio dimerito, senza porre nessun tema o questione di rilevanza generaleo nomofilattica tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità(v. Cass. n. 20356/2025) giacché – come sottolineato dalla Cortecostituzionale – sia pure in altro contesto, ma con affermazione diprincipio di natura generale –«(…) la giurisdizione è una risorsa nonillimitata e [che] misure di contenimento del contenzioso civiledebbano essere messe in opera» (cfr. Corte cost. 19 aprile 2018,n. 77), avendo, peraltro, già chiarito che la condanna di cui all’art.96, terzo comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria dell'abuso delprocesso, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta dauna funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (v. Cortecost. 6 giugno 2019, n. 139, che richiama Corte cost. 23 giugno2016, n. 152) e da una funzione di deterrenza.3.- Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di difetto dilegittimazione processuale della sig.ra J.R. perasserita carenza dell’autorizzazione del giudice tutelare richiesta edottenuta, invece dall’altro amministratore di sostegno Avv. Q.A.[...]Giova ricordare che la rappresentanza sostanziale conferitaall'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nelsenso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù deldisposto dell'art. 75 comma 2 c.p.c., il potere processuale,funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli èstato conferito il potere rappresentativo; ne discende che inrelazione agli atti che l'amministratore di sostegno è autorizzato a7 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025compiere in nome e per conto del beneficiario, quest'ultimo nonNumero di raccolta generale 30177/2025può stare in giudizio se non rappresentato dall'amministratDoartae p.u b blicazione 15/11/2025Ciò detto, va altresì rammentato che è ben vero che l'art. 411c.c. (nell’attuale come nella previgente formulazione) stabilisce che«Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili,le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388» e,dunque, che ai sensi del richiamato l’art. 374, n. 5 [oggi, n. 9,dopo la modifica apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022], il tutore nonpuò, senza autorizzazione del giudice tutelare, promuovere giudizidovendosi osservare la disciplina generale di cui all'art. 75 c.p.c.,secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei dirittinon possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite oautorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.Tuttavia, tale previsione è intesa, con orientamento consolidato dilegittimità, come non operante nelle ipotesi di «difesa passiva»dall'altrui iniziativa giudiziaria, in vista, cioè, della conservazionedell'interesse del rappresentato (Cass. 1417/1975; Cass.1707/1981; Cass. 722/1989; Cass. 7068/2009; Cass. 19499/2015;Cass. n. 6518/2019; e da ultimo Cass. n. 7555/2025) giacché siritiene che con l’espressione «promuovere giudizi», la legge siriferisca ai giudizi introdotti ex novo dal tutore [odall’amministratore di sostegno], rispetto ai quali solamentesussiste l’esigenza di compiere la preventiva valutazione in ordineall’interesse ed al rischio per l’incapace che implica l’intervento dipregnante garanzia e tutela del Giudice, appunto, Tutelare.Così analogamente (v. Cass. n. 22673/2018, e Cass., n.29924/2022) è stato affermato che l’amministratore di sostegno«non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare … perproporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di ununico ed unitario procedimento e hanno lo scopo di conseguire larimozione di provvedimenti sfavorevoli per l’incapace (…)», né percoltivare le liti che costui abbia promosse in epoca anteriore alla8 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025nomina dell’amministratore di sostegno ADS (v. Cass. n.Data pubblicazione 15/11/20258247/2022, Cass. 6518/2019; Cass. n. 19499/2015; perinterdizione, Cass. n. 7068/2009; n. 23647/2004).Pertanto, può dirsi orientamento consolidato, che il Collegiocondivide e cui intende dare continuità, quello per cui, in base alcombinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., l’amministratore disostegno non può, senza l’autorizzazione del giudice tutelare,promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura,ma non deve munirsi di un provvedimento autorizzativo: a) percoltivare le liti che costui abbia promosse in epoca anteriore allanomina dell’amministratore di sostegno; b) per proporre leeventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione); c) perresistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del dettobeneficiario.A tali principi non si sottraggono i giudizi di separazione edivorzio come ha precisato Cass. n. 8247/2022, che, nel darecontinuità anche in tema di amministrazione di sostegno alprincipio già affermato da Cass. n. 14669/2018 (per cui «Il tutorepuò compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un attopersonalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alleesigenze di protezione), sicchè la designazione di un curatorespeciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra iltutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema unagenerale e tassativa preclusione al compimento di atti distraordinaria amministrazione da parte del rappresentante legaledell'incapace») ha affermato che l’amministratore di sostegno puòvalidamente proporre l’impugnazione avverso la sentenza di primogrado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi,trattandosi di prosecuzione di attività giudiziaria promossapersonalmente dalla beneficiaria in primo grado.9 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025Ne discende che nella specie l’amministratore di sostegno nonData pubblicazione 15/11/2025doveva munirsi di autorizzazione del Giudice tutelare per resistereal ricorso per cassazione promosso dalla sig. X.G. .4.- Il primo motivo di ricorso denuncia, violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione dell’art. 132n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in quanto la Corte di meritoavrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le dedotte ragioni dipregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. tra il giudizio«pregiudicante» per amministrazione di sostegno nei confronti delsig. D.C. (introdotto da parte della sig. X.G. il 23.5.2022) equello «pregiudicato» per la cessazione degli effetti civili delmatrimonio tra il sig. D.C. e la sig. X.G. (radicato dal sig. D.C.il 23.06.2022 ovvero il mese successivo), e ciò perché - sostiene laricorrente - nel primo si discuteva della capacità diautodeterminazione e di discernimento del D.C. (messa in dubbiodalla X.G. ), e, perciò, della necessità che lo stesso fosseassistito da un amministratore di sostegno per ogni sua necessitànon solo in ambito sanitario, ma anche di gestione del patrimonioe, quindi, anche della sua capacità processuale ai sensi e per glieffetti dell’art. 75 c.p.c.; e ciò tanto più tale decisione diinsussistenza del nesso di pregiudizialità sarebbe stata errata vistoche con provvedimento emesso in data 20.02.2024 era statonominato un ADS e con quello successivo, in data 23.07.2024, unsecondo ADS per tutte le questioni patrimoniali.In sintesi, reputa la ricorrente, il fatto che il ricorso per divorziosia stato radicato successivamente al deposito del ricorso peramministratore di sostegno, avrebbe reso improcedibile il ricorsoper divorzio alla luce della totale incapacità naturale del D.C.conclamata dalla nomina di ben due amministratori di sostegno etutti gli atti di tale processo successivi al radicamento del ricorsoper ADS, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli e/o annullabili peressere stati posti in essere da soggetto incapace di discernimento.10 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025Sotto altro profilo, aggiunge la ricorrente che la Corte d’appelloData pubblicazione 15/11/2025avrebbe errato anche ne ritenere non appellabile il provvedimentodi diniego della richiesta di sospensione del giudizio giacché - adifferenza di quello di accoglimento e di conseguente sospensionedel giudizio per il quale è previsto il rimedio del regolamento dicompetenza ex art. 42 c.p.c. – esso è censurabile attraversol’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo.5.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 4 c.p.c. in merito agli effetti della mancata valutazionedella incapacità naturale sulla capacità processuale, giacché laCorte di Appello di Bologna si sarebbe limitata a richiamarepedissequamente le argomentazioni del Tribunale di prime cure giàcontestate per essere state formulate senza tenere nella debitaconsiderazione che il soggetto amministrato era stato ritenuto nellaCTU resa in seno al procedimento per ADS pendente, affetto dauna patologia degenerativa di grado severo, risalente perlomenoall’anno 2016, sì da rendere altamente probabile la circostanza cheal momento del radicamento del ricorso per divorzio il ricorrentenon avesse la consapevolezza della valenza della domanda; laCorte d’appello avrebbe, in particolare, disatteso le istanzeistruttorie formulate relativamente proprio alla necessaria indaginesulle capacità cognitive del sig. D.C. rispetto all’incidenzatemporale della malattia sugli atti di ordinaria e straordinariaamministrazione, ritenendo irrilevante la documentazione prodottaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero il certificato medico del01.07.2024, nel quale si attesta un peggioramento delle condizionicognitive del sig. D.C. e il ricorso per interdizione depositato dallaricorrente innanzi al Tribunale di Modena) ed avrebbe perciòerroneamente ritenuto di non dover sospendere il giudizio in attesadella definizione di quello per la nomina di un amministratore disostegno.11 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/20255.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione exData pubblicazione 15/11/2025art. 360 n. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza peromessa valutazione del motivo di gravame avverso la decisione diprimo grado con cui la ricorrente si doleva dell’omesso esame daparte del Tribunale della ragione di reclamo avanzata in seno allacomparsa conclusionale di primo grado contro l’ordinanzapronunciata dal G.I. in data 18.10.2023; nonché per omessapronuncia e valutazione delle istanze istruttorie avanzate dallaricorrente nella comparsa conclusionale di primo grado(funzionalmente collegate all’accertamento pregiudiziale dellacapacità di discernimento del sig. D.C. attinenti all’incapacitàgiuridica del ricorrente di stare in giudizio) richiamate nellacomparsa conclusionale in secondo grado del 12.01.2024, inviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.6. – I predetti motivi possono essere esaminati insieme inquanto tutti connessi ed incentrati sulla rilevanza dell’asseritaincapacità naturale del sig. D.C. quale ricorrente in sede digiudizio di divorzio, quindi sulla omessa sospensione del giudiziostante la pregiudizialità dell’accertamento relativo alla necessità delsig. D.C. medesimo di beneficiare di un amministratore di sostegnoquale accertamento - in tesi della ricorrente - funzionale adimostrare la sua incapacità processuale, e sulla conseguenteillegittima – in tesi- omessa valutazione di elementi istruttoririlevanti.La disamina congiunta dei motivi presuppone l’inquadramentonormativo della fattispecie.6.1. L’amministrazione di sostegno, istituto a tutela e protezionedel beneficiario, ha un contenuto meno afflittivo dell’interdizione, inquanto è volto, come afferma l’art. 409 c.c., a preservare perquanto è possibile l’autonomia e la libera autodeterminazione delbeneficiario medesimo. Per tale motivo il decreto di nominaadottato dal Giudice tutelare deve essere specifico ed12 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025individualizzato, sia mediante l’indicazione dell’oggetto dell’incaricoData pubblicazione 15/11/2025e degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nomee per conto del beneficiario (art.405, quarto comma, n.3, c.c.), siadegli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenzadell’amministratore di sostegno (art.405, quarto comma, n.4, c.c.).Alla disciplina dell’istituto prevista dall’art.404 c.c. e ss. si affiancaparte di quella prevista in tema di tutela della persona interdetta:è, invero, applicabile l’art.374 c.c. – in quanto espressamenterichiamato dall’art.411, primo comma, c.c. - che elenca gli atti peril compimento dei quali il tutore necessita dell’autorizzazione delGiudice tutelare, tra i quali è indicato, al n.5, il promovimento digiudizi, come già detto poco sopra (parag.3). Dal che si deduce –come già chiaramente affermato da Cass. n. 8247/2022 – che, invia di principio, neppure laddove il procedimento sia giunto adefinizione con la nomina dell’AdS possa/debba escludersi che,perciò solo, il beneficiario possa promuovere personalmente ungiudizio, giacché il decreto che lo nomina neppure potrebbeprevedere una autorizzazione generale a promuovere giudizi infavore dell’AdS, essendo necessario – come prevede la rigorosadisciplina prevista per il tutore, l’accertamento in concreto, a curadel [OSCURATO:PERSONA], della conformità dell’iniziativa giudiziaria alleesigenze di protezione della persona tutelata, da valutarsi di voltain volta, in relazione all’atto ed ai limiti all’autodeterminazioneindividuati nel caso concreto.precede la definizione di un procedimento per nomina diamministratore di sostegno (che è il caso sottoposto al vaglio dellaCorte), non può che ribadirsi – avendolo questa Corte giàampiamente chiarito v. Cass. n.34850/2024 in conformità con laprecedente giurisprudenza in tema di procedimento di interdizione- che il soggetto in ipotesi «beneficiando» di sostegno non perdeaffatto la sua capacità processuale, neppure di agire e contraddire13 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025nel giudizio avviato a sua tutela, dovendogli essere consentito diNumero di raccolta generale 30177/2025difendere il diritto all'integrale conservazione della capDatac pituàbb licdaziio ne 15/11/2025agire; tanto che, come nel giudizio di interdizione neppure il tutoreprovvisorio assume la veste di rappresentante processualedell'interdicendo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.14866), così anche ilbeneficiando di un provvedimento di nomina di un amministratoredi sostegno «conserva la capacità processuale per tutta la duratadel procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratoreprovvisorio (…)» (così, Cass. n.34850/2024 cit.); ed anche, nel ritodisegnato dal D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimentiinstaurati successivamente al 28 febbraio 2023 come quello cheoccupa, se è vero l’amministratore di sostegno ha il potere diimpugnare il provvedimento di primo e secondo grado (atteso chel'articolo 473- bis. 58 c.p.c. richiama, in quanto compatibili, tutte lenorme della sezione terza), resta comunque ferma la conservazionedella capacità processuale da parte del beneficiario.6.2 – Questo quadro normativo è illuminato da quanto affermanola sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2198 del 30 luglio2021 e quella della Corte Costituzionale n. 168 del 2023.Nella prima questa Corte ha affermato che l'amministrazione disostegno è disegnata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come unostrumento volto a proteggere senza mortificare la persona affettada disabilità, chiamando il giudice all’impegnativo compito diadeguare la misura alla situazione concreta della persona e divariarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massimatutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità diautodeterminazione. Invero, vi si sottolinea che, introducendol’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamentodi una misura che può essere modellata dal giudice tutelare inrelazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascunbeneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sueeffettive abilità, precisando significativamente che la funzione della14 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025misura non è rassicurare i familiari sulla conservazione delData pubblicazione 15/11/2025patrimonio, o preservare i terzi dal fastidio della convivenza civilecon le persone fragili, ma migliorare la qualità di vita del soggettoprotetto, soddisfacendo i suoi bisogni e le sue esigenze: a questacondizione, quindi, si giustifica l’intervento dell’autorità giudiziariaed è in vista di questa finalità che si assicura la partecipazione dellapersona interessata - nei limiti in cui le sue condizioni loconsentano - alle scelte che la riguardano, poiché la personapotrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare consufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambitidella vita sociale ed economica, mentre potrebbe non essere abilee competente in altri settori. Ne discende che all’esito di siffattaverifica, il giudice, oltre a decidere l’an della misura, deve anchedefinire e perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, intermini direttamente proporzionati all’incidenza degli accertatideficit sulla capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi,di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettiviindividuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificatalimitazione della capacità di agire della persona (conformi, Cass. n.17914/2022; Cass. 02/11/2022, n.32321).Nella seconda la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate lequestioni sollevate dal giudice rimettente che - riconoscendo che,secondo il diritto vivente, l'incapacità naturale della parte di ungiudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, néimpone la sospensione o l'interruzione del processo – nondimenoaveva sottoposto al giudizio della Corte la legittimità costituzionaledegli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 c.p.c. nella parte incui non consentono al giudice, qualora abbia seri e fondati dubbiche la parte persona fisica abbia agito (nella specie conferito laprocura alle liti) in una condizione di incapacità naturale, didisporre l'interruzione del processo e di segnalare il caso alpubblico ministero, affinché promuova il giudizio per la nomina di15 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025un amministratore di sostegno o i procedimenti per l'interdizione oNumero di raccolta generale 30177/2025per l'inabilitazione. Nella motivazione la Corte CostituziDoantaa pluebb lihcaazio ne 15/11/2025osservato che in termini del tutto similari rispetto alle regole didiritto sostanziale sulla capacità di intendere e volere (capacitànaturale) e in correlazione a esse, «la normativa sulla capacità diagire nel processo è ispirata all'obiettivo di bilanciare la protezionedell'incapace con l'esigenza di non limitare a priori la sua capacitàprocessuale, se non a séguito di adeguate verifiche sulle suecondizioni personali, e tenuto conto del complesso degli interessiimplicati nel processo (…) Di riflesso, l'art. 75, commi primo esecondo, cod. proc. civ. viene coerentemente interpretato daldiritto vivente nel senso di escludere che la mera incapacitànaturale possa riverberarsi sulla capacità processuale (Corte dicassazione, sezione terza civile, ordinanza 1° giugno 2022, n.17914; sezione seconda civile, sentenza 20 agosto 2019, n.21507)», e che laddove emergano situazione di soggetti affetti daun'incapacità non contingente, l'esigenza di una tutela«preventiva» inevitabilmente coinvolge una pluralità di interessi:«Oltre al diritto dell'incapace a un processo giusto e ad armi parivengono in rilievo il diritto dello stesso incapace a non essereprivato della propria capacità processuale, se non a séguito di unnecessario tutelare il diritto della controparte a potersi difendere ea poter citare in giudizio l'altro, anche se incapace. Econtestualmente, ambo le parti hanno interesse a una celereconclusione del processo, che rischia di essere rallentato dacollaterali accertamenti. Infine, è interesse generale prevenirecomportamenti processuali meramente dilatori (ordinanze n. 205del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007)».Osserva ancora la Corte che la difficile composizione di taliinteressi di rilevanza costituzionale è avvenuta - tanto ad operadella la Corte Costituzionale quanto del legislatore – tramite un16 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025ampliamento progressivo della tutela dell'«incapace naturale»,Data pubblicazione 15/11/2025autonomo procedimento che accerti le eventuali cause di incapacitàlegale di tale soggetto, sì da giungere alla nomina di un tutore o diun curatore, anche provvisori, che possano intervenire nel processoche ha dato impulso all'accertamento sulle condizioni della parte»(giacché nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, cui oggisi aggiunge quello di amministrazione di sostegno, le stessedisposizioni del codice civile prevedono la possibile nomina di untutore o di un curatore provvisori ex art. 419, terzo comma, c.c. oquella di un amministratore di sostegno provvisorio ex art. 405,quarto comma, c.c., che possono assicurare la rappresentanza ol'assistenza dell'interessato in altri giudizi, ancor prima che iprocedimenti relativi all'accertamento dell'incapacità legale risultinoconclusi (cfr. sentenza in commento, in motivazione); e, dalsecondo, con interventi legislativi, quali il recente il decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che hanno approntato, conriferimento a specifici procedimenti, una tutela immediataall'incapace naturale, come avviene in virtù dell'art. 473-bis.14c,p,c. nei procedimenti relativi allo stato delle persone, aiminorenni e alle famiglie (con esclusione di quelli concernentil'adozione di minori di età e l'immigrazione, nonché la protezioneinternazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unioneeuropea), ove il Presidente del tribunale «nomina un curatorespeciale quando il convenuto è malato di mente o legalmenteincapace», previsione che già in precedenza era contemplata, maper le sole ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civilidel matrimonio (ex art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge1° dicembre 1970, n. 898).Precisa la Corte, però, che «contestualmente all'ampliamentodelle ipotesi in cui viene prevista la nomina di un curatore speciale,che rappresenti o assista l'infermo di mente non legalmente17 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025incapace, il legislatore ha, d'altro canto, confermato, con l'art. 473-Data pubblicazione 15/11/2025bis.55, primo comma, cod. proc. civ. (unitamente a quanto disponel'art. 473-bis.58 cod. proc. civ.), la piena capacità processualedell'interessato proprio nei procedimenti che verificano lasussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazionedella sua capacità legale d'agire. L'interdicendo, l'inabilitando e ilpotenziale beneficiario dell'amministrazione di sostegno possono,infatti, nei relativi procedimenti, «stare in giudizio e compiere dasoli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni»,anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisoriprevisti dall'art. 419 cod. civ. o l'amministratore provvisorio, di cuiall'art. 405, quarto comma, cod. civ. In tal modo, il legislatore haribadito, nonché riferito anche all'amministrazione di sostegno,quanto già in passato stabiliva l'art. 716 cod. proc. civ.»«In sostanza, nel delicato bilanciamento fra il diritto dell'incapacea un giusto processo e il suo stesso diritto a non essere privatodella capacità processuale se non a séguito di un procedimento cheaccerti le sue effettive condizioni, il legislatore ha dato prevalenzaal primo diritto, ma solo nel contesto di particolari procedimenti (lamaggior parte di quelli relativi alla famiglia, ai minori e allo statodelle persone). In pari tempo - sottolinea la Corte Costituzionale -ha inteso ribadire l'importanza di non spogliare della capacitàprocessuale chi non sia stato ancora privato della capacità legaled'agire, tant'è che, proprio nei procedimenti diretti a verificarel'eventuale incapacità legale dell'interessato, il legislatore haconfermato la sua piena capacità di stare in giudizio e di compiereogni atto processuale.»6.3 – In considerazione di quanto precede reputa il Collegio chedebba darsi nel caso di specie continuità all’orientamento giàespresso da questa Corte per cui l'eventuale incapacità naturaledella parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacitàprocessuale, giacché l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità18 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025processuale delle persone che non hanno il libero esercizio deiData pubblicazione 15/11/2025propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private dellacapacità di agire con una sentenza di interdizione o diinabilitazione, o l’abbiano vista limitata con provvedimento dinomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetticolpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti,inabilitati nelle forme di legge o che necessitino di sostegnospecifico in relazione all’atto processuale da compiere; né inrelazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione delprocesso, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento o per ladefinizione della procedura di tutela specifica (interdizione,inabilitazione nomina di amministratore di sostegno), «posto che la"ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 cit. si fonda, da unlato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, conle relative ricadute sul piano processuale, possa operare soloall'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro,sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo cheogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base disituazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con ilconseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale dellaparte che ha proposto la domanda».6.4- Ne discende che pendendo il giudizio per la nomina di unAdS nella specie non v’era alcuna pregiudizialità in senso logicogiuridico ed alcuna necessità di sospendere il giudizio avviato dalsig. D.C. nell’esercizio di un diritto personalissimo, essendo ilbeneficiando del tutto capace fino a che il giudice tutelare non haritenuto – alla luce delle specifiche fragilità in concreto accertate –di affiancargli un amministratore di sostegno, quale misura diprotezione specifica e individualizzata, senza alcun effettoinvalidante degli atti pregressi bensì con l’effetto di garantire almedesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti19 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025specificamente individuati, e preservandone il più possibile la suaData pubblicazione 15/11/2025autonomia e la libera di autodeterminazione.Dunque: a) l’infondatezza del primo mezzo di ricorso con cui laricorrente si duole che la Corte di merito avrebbe erroneamenteritenuto insussistenti le ragioni di pregiudizialità ai sensi dell’art.295 c.p.c. tra il giudizio asseritamente pregiudicante peramministrazione di sostegno ed il giudizio pregiudicato di divorzio;b) la inammissibilità del medesimo primo mezzo per difetto diinteresse laddove si duole dell’erronea statuizione circal’inappellabilità del provvedimento di rigetto del G.I. di primo gradodella richiesta di sospensione, superato dalla decisione definitivadel Tribunale che aveva affermato – come si legge nella sentenzaqui gravata - che non vi era alcuna rapporto di pregiudizialità fra iprocedimenti di divorzio e di nomina di amministratore di sostegnoe che, comunque, l’incapacità naturale della parte non comportavaincapacità processuale della stessa disponendo con separataordinanza la prosecuzione del giudizio; c) l’infondatezza delsecondo mezzo ove la ricorrente lamenta nullità della sentenza permancanza della motivazione, giacché nella specie, la Corted’appello – pur sinteticamente – ha respinto la tesi secondo cui lanomina dell’amministratore di sostegno avrebbe reso nullo oannullabile il procedimento di divorzio per incapacità del resistente,con un richiamo alla decisione di prime cure che rende comunquechiara sul punto il processo deliberativo, fondato esplicitamentesulla condivisa spiegazione dei concetti di incapacità naturale edincapacità processuale, quale questione che la Corte d’appellostessa aveva già affrontato con il provvedimento con cui avevarespinto il reclamo proposto contro l’ordinanza presidenziale nelgiudizio divorzile, avendo altresì osservato che, in ogni caso, ilprocesso era proseguito con la presenza dell’amministratore disostegno e, quindi, con adeguata cura per l’interessato; d)l’inammissibilità del medesimo secondo mezzo ove censura20 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025l’omesso esame di elementi istruttori giacché non è neppureData pubblicazione 15/11/2025illustrato, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366comma 1 n. 4 c.p.c. sotto che profilo ciò varrebbe ad integrare ilvizio di illegittimità tipico invocato di cui all’art.360 n . 4 c.p.c.; e)l’inammissibilità, infine, del terzo mezzo sia ove è denunciata exart. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa valutazionedel motivo di gravame avverso la decisione di primo grado relativaall’omesso l’esame della ragione di reclamo predetta control’ordinanza pronunciata dal G.I. di omessa sospensionepregiudiziale, poiché il rigetto del detto motivo è implicitamentecontenuto nel rigetto del gravame circa la violazione della delprocedimento per mancata sospensione; sia ove è denunciata lanullità della sentenza per omessa valutazione delle istanzeistruttorie funzionali all’accertamento pregiudiziale della incapacitàdel sig. D.C. poiché anche in tal caso il ricorrente non illustra ilmotivo della denunciata nullità sotto questo profilo; ed anche avolerlo ritenere un motivo integrante un vizio di omessavalutazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’inammissibilità della censurasarebbe vieppiù conclamata poiché – come noto - l'omesso esamedi elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esamecirca un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storicorappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie astrattamente rilevanti (v . Cass. Sez. Un. n.8053/2014, confermata da innumerevoli pronunce di questaCorte).7.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M.12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M21 di 22Oscuramento disposto Numero registro generale 25528/2024Numero sezionale 3775/2025Numero di raccolta generale 30177/2025La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente alData pubblicazione 15/11/2025pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente,liquidate nell'importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sulcompenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.In caso di diffusione omettere le generalità.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez. Civiledel 5.11.2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI22 di 22