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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38270/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/06/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 3 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione carceraria di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 Ord. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'ostatività del reato in esecuzione -art. 416 bis cod. pen. e art. 7 L. 203/91-.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si richiama l'orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale l'ammissione ai benefici penitenziari subordinata alla collaborazione prestata o alla collaborazione impossibile o inesigibile si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sottoponendo il condannato ad una presunzione assoluta invalicabile.

Inoltre, nel caso di specie, il decreto, emesso inaudita altera parte, ha interdetto al ricorrente la possibilità di fornire elementi utili, quali la prova della intervenuta rescissione dai collegamenti con contesti criminali e dell'avvenuta conclusione di un percorso di risocializzazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la domanda introdotta dal Palma non era sorretta dalla richiesta preliminare di accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione e non introduceva elementi tesi al superamento, in ogni caso, della presunzione di pericolosità.

Legittima, in simile caso, risulta essere la declaratoria di inammissibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. ( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A e •>-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 3 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione carceraria di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 Ord. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'ostatività del reato in esecuzione -art. 416 bis cod. pen. e art. 7 L. 203/91-. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si richiama l'orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale l'ammissione ai benefici penitenziari subordinata alla collaborazione prestata o alla collaborazione impossibile o inesigibile si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sottoponendo il condannato ad una presunzione assoluta invalicabile. Inoltre, nel caso di specie, il decreto, emesso inaudita altera parte, ha interdetto al ricorrente la possibilità di fornire elementi utili, quali la prova della intervenuta rescissione dai collegamenti con contesti criminali e dell'avvenuta conclusione di un percorso di risocializzazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la domanda introdotta dal Palma non era sorretta dalla richiesta preliminare di accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione e non introduceva elementi tesi al superamento, in ogni caso, della presunzione di pericolosità. Legittima, in simile caso, risulta essere la declaratoria di inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A e •>-
Decreto Cassazione n. 38270/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris