CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto,ritenuto fondato il primo motivo, che la Corte annulli con rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente ai punti per cui è proposto ricorso con rinvio al giudice aquo per nuova determinazione della pena; dichiari nel resto inammissibile ilricorso, con ogni conseguente statuizione;lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] “Laura” di [OSCURATO:PERSONA] “Monica” di Parma, avv. [OSCURATO:PERSONA]Insalata del foro di Parma, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, comeda nota spesa allegata;lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Bologna, che ha insistito nell’accoglimento di tutti i motivi di ricorso; inparticolare, perché la Corte voglia dichiarare i reati di cui alle diverse lettere delcapo 9) di imputazione estinti ex art. 152 c.p., con ogni conseguente effetto dilegge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 21 marzo 2022, hadichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata appellante SimonaSalati in ordine ai reati di appropriazione indebita di cui ai capi 1) a), 2) a) e b),3) a) e c), 4) a), 5) a), 6) a), 7) a)-b)-c), 8) a), 13) a) e c), 14) a), 19) nonché diautoriciclaggio di cui al capo 25), perché estinti per prescrizione; ha rideterminatola pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati di appropriazione indebita – di sommedi denaro e di documentazione amministrativo contabile, in suo possesso in quantoamministratrice di vari condomini – in anni due, mesi cinque, giorni cinque direclusione ed euro 2.200 di multa.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputata, articolando cinque motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione di legge (artt. 157 e 646cod. pen.) e il vizio di motivazione, in quanto – attesa la natura istantanea deldelitto di appropriazione indebita – le condotte di appropriazione documentale sierano già prescritte alla data della sentenza di appello, essendosi realizzatal’interversione del possesso, momento consumativo del reato, “al più tardiall’epoca della sostituzione del vecchio amministratore (l’imputata [OSCURATO:PERSONA]) con unnuovo professionista, senza che a tale revoca fosse seguita la restituzione deidocumenti” (riferimento alle condotte appropriative di cui ai capi 1b, 3b, 4c, 5b,6b, 8b, 9b, 10, 11, 13b, 14b, 15b); pur volendo far decorrere il dies a quo dalsollecito alla restituzione, i reati si sarebbero ugualmente prescritti, come potevaevincere dagli atti di messa in mora allegati;2.2. vizio di motivazione per avere la corte territoriale basato l’affermazionedi responsabilità su ragioni apodittiche, non supportate dalle risultanze istruttorie,aderendo acriticamente alle conclusioni del perito, senza valutare gli elementi disegno contrario allegati dai consulenti di parte;2.3. vizio di motivazione per l’omessa valutazione delle controdeduzioni deiconsulenti di parti alla perizia disposta in sede di rinnovazione dibattimentale;2.4. vizio di motivazione con riferimento all’ordinanza del 29 ottobre 2024 conla quale era stata rigettata l’istanza di acquisizione di documentazione bancaria,formulata dal perito, sul presupposto, ritenuto erroneo, che fosse onere della parteprovvedere in tal senso, senza considerare che si trattava di estratti di conticorrenti ai quali l’imputata non aveva più accesso, essendo stata revocatadall’incarico;2.5. vizio di motivazione, con riferimento alle statuizioni civili, e, in particolarealla conferma della provvisionale, determinata senza tener conto delladocumentazione acquisita in appello e dell’entità del danno, così come provato in3. Con memoria pervenuta il giorno 8 maggio 2026 la difesa delle parti civiliCondominio “Laura” e [OSCURATO:PERSONA] “Monica”, entrambi siti in Parma e rappresentatidallo stesso difensore, ha contestato i motivi di ricorso, rilevandonel’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza.Con memoria di replica pervenuta in pari data, il difensore dell’imputata, inreplica anche alle conclusioni del PG, ha puntualizzato i motivi di ricorso,insistendo, in particolare, sulla prescrizione dei reati indicati; ha, inoltre,prospettato la transazione intervenuta con la parte civile [OSCURATO:PERSONA] “Alessia” diParma, con conseguente rimessione di querela e annullamento in parte qua dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente rilevarsi che il reato di appropriazione indebita peril quale la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna è procedibile a querela e che, nelle moredella definizione del ricorso per cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] “Alessia”, costituitosiparte civile, ha rimesso la querela, come da verbale redatto il 12 maggio 2026presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], allegato alladichiarazione di revoca della costituzione di parte civile, sottoscritta dal difensoree procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA].Deve, di conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata conriferimento alle tre condotte appropriative commesse in danno di tale parte (capo9, a-b-c, delle imputazioni).2. Per il resto, il ricorso è nel complesso infondato.Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità.Il ricorrente, infatti, sostiene che “la corretta determinazione del tempuscommissi delicti avrebbe imposto la pronuncia di sentenza di non doversiprocedere per estinzione del reato in relazione ad ulteriori condotte rispetto aquelle già dichiarate estinte dalla Corte territoriale” (pag. 4 del ricorso); che igiudici di merito avevano mutuato l’accertamento sul punto dal capo diimputazione che individuava l’epoca di commissione delle condotte appropriativenon già nel “momento in cui sarebbe intervenuta l’interversione del possesso,bensì, erroneamente, (in) quello in cui veniva a cessare la permanenza degli effettidel reato, già perfetto, ovvero il reperimento della documentazione a seguito diperquisizione” (pag.3); che “la Corte d’appello…non modifica la data dicommissione del delitto stesso (ravvisandone doverosamente laprescrizione)…anzi…non affronta proprio il tema” (pag.7).Il ricorrente non considera, tuttavia, che la questione non era stataprospettata in appello, essendosi limitato a richiedere al giudice di secondo gradola declaratoria di prescrizione dei singoli reati, censurando la motivazione delTribunale in relazione agli atti di disposizione patrimoniale e all’individuazione delladata della revoca dalla [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico di amministratore di alcuni condomini(pag. 32 dell’atto di appello); non aveva contestato, rispetto alle condotteappropriative della documentazione, la data di commissione del reato indicata neicapi di imputazione, sulla base dei rilievi prospettati per la prima volta con il ricorsoin cassazione.Deve, pertanto, applicarsi il principio di diritto secondo cui il ricorrente che,nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per laprima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quellacontestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementiincontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumatoin data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di provaacquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 – 01).Tali elementi devono risultare dal testo della sentenza impugnata o da attispecificatamente in essa richiamati, essendo precluso in sede di legittimitàqualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv.261525 – 01, con riferimento al ricorrente che invochi nel giudizio di cassazionela prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la datadi consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata).La difesa dell’imputata sostiene, invece, che la ricostruzione prospettata “puòessere agevolmente riscontrata attraverso la consultazione degli estrattidocumentali forniti dall’Agenzia delle entrate da cui si può desumere l’anagraficastorica dell’amministratore di ciascuno dei condomini in rilievo” (pag. 9 delricorso), così investendo la corte di legittimità di una questio facti, per profiliesclusivamente di merito, estranei alla verifica di legittimità.3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, riguardando l’affermazione di responsabilità sulla base di unavalutazione delle risultanze istruttorie ritenuta incompleta; in particolare, perl’inadeguata considerazione delle conclusioni del consulente di parte, in relazioneanche alle controdeduzioni alla relazione peritale e all’omessa acquisizione didocumentazione contabile bancaria.In realtà la ricorrente introduce argomenti che contestano con completezzaespositiva e logica argomentativa gli snodi motivazionali che confermano lacondanna, con richiamo anche al quesito formulato al perito all’udienza del 5marzo 2024 circa l’acquisizione di documentazione utile all’indagine.Con specifico riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, va ribaditoche il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella delconsulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di coluiche lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen.,con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito,in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonomadimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde,dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di averecomunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni delconsulente (Sez.3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 – 01, inmotivazione, la Corte ha precisato che può ravvisarsi vizio di motivazione,denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., solo qualora risulti che le conclusioni del consulente siano tali dadimostrare la fallacia di quelle peritali recepite dal giudice).Nel caso di specie, la corte di merito ha ricostruito le fasi dell’indagine peritale,con riferimento alle appropriazioni sia di denaro (pagine 28 e seguenti), sia didocumenti (pagine 48 e seguenti), per ciascuno dei condomini interessati,riportando i dati attestanti in termini oggettivi, non smentiti da elementi di segnocontrario, la sussistenza di operazioni rimaste prive di giustificazione e ladocumentazione effettivamente non consegnata. Ha tenuto altresì conto delleeccezioni della difesa per ciascuno dei capi di imputazione ed ha basato le proprieconclusioni su un dato incontrovertibile ossia che incombeva sull’imputata l’oneredi dimostrare la causa giustificativa di tutti i movimenti finanziari oggetto dicontestazione, trattandosi di fatti e circostanze rientranti nella sua esclusiva sferadi conoscibilità e disponibilità probatoria. Il perito, infatti, ha riscontrato,l’esistenza di movimentazioni di danaro non giustificate, riferibili all’imputata equalificabili, sul piano giuridico, come indebite appropriazioni, per cui spettava allaSalati dimostrare che le somme di cui si era appropriata erano in realtà state spesenell’interesse dei condomini amministrati, posto che tale riscontro non era statofornito – come avrebbe dovuto essere - dalla documentazione amministrativo –contabile acquisita.La difesa censura (quarto motivo) la mancata acquisizione di documentazionecontabile bancaria che il perito, su sollecitazione della difesa, aveva ritenuto utileai fini dell’indagine.La corte ha disatteso l’istanza e la richiesta difensiva, ritenendo correttamenteche spettasse all’imputata giustificare ammanchi di cassa che non trovavanogiustificazione nella documentazione condominiale che la stessa [OSCURATO:PERSONA] deteneva eche aveva in parte riconsegnato.4. Per quanto riguarda, infine, il quinto motivo di ricorso, si ribadisce che nonè impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penalee relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi didecisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamentemotivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata adessere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n.44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02).5. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinviolimitatamente alle tre condotte appropriative di cui al capo 9, a-b-c, perché i reatisono estinti per rimessione di querela, evento processuale che non incide sullacondanna dell’imputata al pagamento delle relative spese processuali, inmancanza di diverso accordo in tal senso tra le parti.Va, invece, eliminata dal complessivo trattamento sanzionatorio, la penaposta in continuazione per i tre reati in questione, pari, complessivamente, a duemesi di reclusione ed euro 270,00 di multa, posto che la Corte di appello haapplicato per ciascun reato satellite l’aumento di venti giorni di reclusione ed euro90 di multa.Il ricorso va per il resto rigettato.Va precisato che ad oggi i reati oggetto della pronuncia di rigetto non si sonoprescritti, in ragione anche della disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, che si applica ai reati – come quelli in oggetto – commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01). La Corte costituzionale consentenza n. 38 del 2026 ha stabilito che tale interpretazione non contrasta con ilprincipio di legalità e non viola il principio di irretroattività della legge piùfavorevole per l’imputato (in tal modo risolvendo la questione di legittimitàcostituzionale alla quale fa cenno il ricorrente a pag. 10).A tale rigetto segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.L’imputata è altresì condannata al pagamento delle ulteriori spese processualisostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] “Laura” e [OSCURATO:PERSONA] “Monica”, entrambiubicati in Parma, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati diappropriazione indebita di cui al capo 9, A-B-C, perché estinti per remissione diquerela ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 270,00 dimulta.Rigetta nel resto il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alpagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civiliCondominio “Laura” e [OSCURATO:PERSONA] “Monica” che liquida complessivamente in euro4.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini