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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22649/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1280/2023 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].

F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente e controricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege, -ricorrente incidentalee controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, intimato, avverso il DECRETO dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n.827/2022 depositata il 20/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che poiché uno dei motivi del ricorso attiene alla questione della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, rappresentato unitariamente da un giudizio di equa riparazione nei confronti dello Stato ex art. 2 L. 24.3.2001 n. 89, seguito dal giudizio di ottemperanza, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza per il necessario approfondimento e per acquisire tramite la discussione delle parti e la requisitoria della Procura Generale ulteriori elementi che possano determinare il superamento del contrasto inconsapevole emerso all'interno della seconda sezione civile sull'argomento; rilevato infatti che l'ordinanza della seconda sezione n.10182/2022, relatore [OSCURATO:PERSONA], in una fattispecie in cui il giudizio di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, seguito da giudizio di ottemperanza nei confronti dello Stato, ha determinato la ragionevole durata in un anno per il grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità, e quindi complessivamente in due anni, escludendo la maggiorazione di sei mesi e cinque giorni prevista dall'art. 4 della L. n. 89/2001 non per la durata ragionevole del processo, ma quale spatium deliberandi implicitamente concesso allo Stato per provvedere alla riparazione; considerato invece che l'ordinanza della seconda sezione n.7000/2023, relatore [OSCURATO:PERSONA], in una fattispecie in cui il giudizio di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità nei confronti dello Stato, tenuto a dare esecuzione al giudicato a prescindere dall'iniziativa esecutiva del beneficiario dell'indennizzo, ha determinato la ragionevole durata del giudizio presupposto unitariamente considerato (grado di merito e di legittimità) in due anni, sei mesi e cinque giorni, in tal senso interpretando, in linea con alcune Corti d'Appello (ad esempio la Corte d'Appello di Roma) la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.19883/2019, e quindi ricomprendendo nel termine di durata ragionevole del giudizio presupposto di equa riparazione nei confronti dello Stato anche i sei mesi e cinque giorni allo stesso concessi dall'art. 4 della L. n. 89/2001 per provvedere alla riparazione; considerato che il segnalato inconsapevole contrasto deriva dal fatto che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.19883/2019, mentre nella motivazione ha sottolineato che il termine dell'art. 4 della L. n. 89/2001 é un termine concesso allo Stato per provvedere alla riparazione e non un termine di durata ragionevole del processo presupposto, per cui la durata massima del giudizio presupposto dovrebbe essere quella di due anni (un anno per il giudizio di merito davanti alla Corte d'Appello ed un anno per il giudizio di legittimità), come già ritenuto dalle sentenze n. 27365/2009 e n. 27348/2009 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, nel valutare poi la fattispecie concreta ha avallato una durata ragionevole determinata in due anni, sei mesi e cinque giorni, ed ha quindi ritenuto tale spatium deliberandi ricompreso nella determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto considerato unitamente alla sua esecuzione; rilevato che una volta riconosciuta l'unitarietà del giudizio presupposto di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza, equiparato al giudizio esecutivo (vedi Cass. sez. un. n. 9142/2016 e Cass. sez. un. n. 19883/2019), occorre valutare se in assenza di una previsione normativa specifica in tal senso, tenuto conto della più volte ribadita esigenza che gli Stati garantiscano una tutela effettiva e non solo teorica al diritto alla ragionevole durata del processo, per cui non é sufficiente il riconoscimento con provvedimento definitivo del diritto all'equa riparazione (vedi [OSCURATO:PERSONA] contro Italia [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e del fatto che tale tutela si realizza solo con il soddisfacimento spontaneo, o in sede esecutiva (vedi Cass. sez. un. n. 9142/2016), o con la conclusione del giudizio di ottemperanza, si debba o meno aumentare il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto unitariamente considerato tra cognizione ed esecuzione (un anno in caso di unico grado di merito e due anni nel caso in cui a tale grado segua quello di legittimità), in via interpretativa, di sei mesi e cinque giorni, ossia del tempo concesso allo Stato da quando la decisione del giudizio di eq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1280/2023 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente e controricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege, -ricorrente incidentalee controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, intimato, avverso il DECRETO dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n.827/2022 depositata il 20/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che poiché uno dei motivi del ricorso attiene alla questione della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, rappresentato unitariamente da un giudizio di equa riparazione nei confronti dello Stato ex art. 2 L. 24.3.2001 n. 89, seguito dal giudizio di ottemperanza, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza per il necessario approfondimento e per acquisire tramite la discussione delle parti e la requisitoria della Procura Generale ulteriori elementi che possano determinare il superamento del contrasto inconsapevole emerso all'interno della seconda sezione civile sull'argomento; rilevato infatti che l'ordinanza della seconda sezione n.10182/2022, relatore [OSCURATO:PERSONA], in una fattispecie in cui il giudizio di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità, seguito da giudizio di ottemperanza nei confronti dello Stato, ha determinato la ragionevole durata in un anno per il grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità, e quindi complessivamente in due anni, escludendo la maggiorazione di sei mesi e cinque giorni prevista dall'art. 4 della L. n. 89/2001 non per la durata ragionevole del processo, ma quale spatium deliberandi implicitamente concesso allo Stato per provvedere alla riparazione; considerato invece che l'ordinanza della seconda sezione n.7000/2023, relatore [OSCURATO:PERSONA], in una fattispecie in cui il giudizio di equa riparazione si era articolato in un grado di merito ed uno di legittimità nei confronti dello Stato, tenuto a dare esecuzione al giudicato a prescindere dall'iniziativa esecutiva del beneficiario dell'indennizzo, ha determinato la ragionevole durata del giudizio presupposto unitariamente considerato (grado di merito e di legittimità) in due anni, sei mesi e cinque giorni, in tal senso interpretando, in linea con alcune Corti d'Appello (ad esempio la Corte d'Appello di Roma) la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.19883/2019, e quindi ricomprendendo nel termine di durata ragionevole del giudizio presupposto di equa riparazione nei confronti dello Stato anche i sei mesi e cinque giorni allo stesso concessi dall'art. 4 della L. n. 89/2001 per provvedere alla riparazione; considerato che il segnalato inconsapevole contrasto deriva dal fatto che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.19883/2019, mentre nella motivazione ha sottolineato che il termine dell'art. 4 della L. n. 89/2001 é un termine concesso allo Stato per provvedere alla riparazione e non un termine di durata ragionevole del processo presupposto, per cui la durata massima del giudizio presupposto dovrebbe essere quella di due anni (un anno per il giudizio di merito davanti alla Corte d'Appello ed un anno per il giudizio di legittimità), come già ritenuto dalle sentenze n. 27365/2009 e n. 27348/2009 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, nel valutare poi la fattispecie concreta ha avallato una durata ragionevole determinata in due anni, sei mesi e cinque giorni, ed ha quindi ritenuto tale spatium deliberandi ricompreso nella determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto considerato unitamente alla sua esecuzione; rilevato che una volta riconosciuta l'unitarietà del giudizio presupposto di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza, equiparato al giudizio esecutivo (vedi Cass. sez. un. n. 9142/2016 e Cass. sez. un. n. 19883/2019), occorre valutare se in assenza di una previsione normativa specifica in tal senso, tenuto conto della più volte ribadita esigenza che gli Stati garantiscano una tutela effettiva e non solo teorica al diritto alla ragionevole durata del processo, per cui non é sufficiente il riconoscimento con provvedimento definitivo del diritto all'equa riparazione (vedi [OSCURATO:PERSONA] contro Italia [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e del fatto che tale tutela si realizza solo con il soddisfacimento spontaneo, o in sede esecutiva (vedi Cass. sez. un. n. 9142/2016), o con la conclusione del giudizio di ottemperanza, si debba o meno aumentare il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto unitariamente considerato tra cognizione ed esecuzione (un anno in caso di unico grado di merito e due anni nel caso in cui a tale grado segua quello di legittimità), in via interpretativa, di sei mesi e cinque giorni, ossia del tempo concesso allo Stato da quando la decisione del giudizio di eq
Decreto Cassazione n. 22649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris