CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Verona è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente di sostanza stupefacente. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 7, n. 1518 del 13/12/2024, dep. 2025, non massimata; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 14636). Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. non avendo il giudice indicato espressamente i motivi per i quali ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). Entrambi i ricorsi sono inammissibili per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M