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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34639/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3964/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giammaria e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi Mastantuoni e Robusto convenivano in giudizio la Filiale di Nocera della UBI Banca e [OSCURATO:PERSONA], quale promotore finanziario della stessa, al fine di a) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e, per l’effetto,condannarsi gli stessi al pagamento della complessiva somma di euro 105 mila a titolo di restituzione del capitale versato, oltre interessi, rivalutazione monetaria e lucro cessante determinato dal mancato rendimento delle operazioni finanziarie; b) condannarsi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – subiti da parte attorea per aver validamente confidato nel corretto investimento delle somme versate al Catapano.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 959/2016, accogliendo la domanda restitutoria-risarcitoria, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già UBI Banca) ed il Catapano, in solido tra loro, alla corresponsione: a) in favore del Mastantuoni della somma di euro 40 mila, oltre rivalutazione a far data dal pagamento ed interessi al tasso legale; b) in favore della Robusto, della somma di euro 5 mila, sempre oltre rivalutazione a far data dal pagamento ed interessi al tasso legale.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Mastantuoni che articolava due motivi: con il primo si doleva della omessa, illogica, contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il raggiungimento della prova dell’investimento soltanto in relazione alle polizze munte di doppia sottoscrizione del promotore (e non anche in relazione agli assegni bancari allegati al fascicolo di primo grado); con il secondo censurava l’errato rigetto delle sue istanze istruttorie.Proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: a) aveva ritenuto provati i presupposti in fatto della domanda attorea, relativamente ai riferiti versamenti di euro 40 mila con assegno e di euro 5mia in contanti; b) non si era pronunciato sulla eccezione di inapplicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale di cui all’art. 31 d. lgs.

N. 58/98; c) non si era pronunciato sull’eccezione di applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art.1227 c.c.

L’istituto di credito, nel caso di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell’appello principale, proponeva anche appello incidentale condizionato, con il quale insisteva nella domanda di manleva nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Salerno – rigettando l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettando l’appello incidentale proposto da Iw bank s.p.a. (già UBI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nella causa pendente gli stessi, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – confermava integralmente la sentenza n. 959/2016 del giudice di primo grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Mastantuoni.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Mastantuoni è affidato a due motivi

1.1. Con il primo motivo denuncia omessa illogica e contraddittoria motivazione nella parte in cui si adduce la mancanza di prove (non portate a compimento) , cioè nella parte in cui la corte territoriale, da un lato, ha riconosciuto il ruolo assunto dal promotore finanziario ed il connesso rapporto tra quest’ultimo e la banca, e, dall’altro, non ha riconosciuto l’intera somma oggetto di appropriazione indebita (sul presupposto di una prova non integralmente raggiunta).

Si duole che la corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova dell’investimento soltanto limitatamente alle polizze munite di doppia sottoscrizione del promotore mentre non ha ritenuto la prova dell’investimento relativamente agli assegni bancari.

Osserva che la responsabilità della banca per il fatto del promotore che si sia appropriato delle somme ricevute dai clienti sussiste anche nel caso in cui il denaro sia stato consegnato al promotore mediante assegni privi della intestazione del beneficiario ovvero con intestazione differente; e che il mancato rispetto di tale regola, di carattere eminentemente tecnico, è infatti imputabile al promotore (e non ai clienti che nel promotore hanno riposto la loro fiducia).

Rileva che la fattispecie va inquadrata nel paradigma normativo di cui agli artt. 31 del [OSCURATO:PERSONA] e 2049 c.c. e che la Banca risponde come coobligato solidale per omissione di vigilanza per l’intera somma indebitamente sottratta.

1.2. Con il secondo motivo denuncia incongruenza logico- giuridica.

Reiterazione delle richieste istruttorie Sostiene che la sua domanda non è stata accolta, in quanto i fatti posti a suo fondamento non erano stati provati; e che ciò era avvenuto in quanto non erano state ammesse le richieste istruttorie, come formulate.

Sostiene ancora che è documentale, oltre che manifesta, la circostanza delle somme incassate dal Catapano ed ascrivibili alla sottoscrizione della polizza del 17 marzo 2009, per due assegni (rispettivamente di importo pari ad euro 30 mila e ad euro 10 mila).Sostiene infine che è illogica e contraddittoria la ratio concernente il mancato completamento delle istanze istruttorie quando è esattamente la circostanza che non tutte le prove siano state fornite a determinare il rigetto sia del riconoscimento delle somme contenute negli assegni sia della domanda di risarcimento del danno, il quale chiaramente andava quantificato a mezzo CTU

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso (che costituisce riproposizione del primo motivo di appello).

Varie sono le ragioni.

In primo luogo, come questa Corte ha già avuto modo più volte di chiarire, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr. Cass. 23940/17).

Nel caso di specie, va escluso che la motivazione della sentenza impugnata possa giudicarsi come motivazione apparente.Inoltre, ai fini della specificità del ricorso (ex art. 366 c.p.c.) è imprescindibile requisito di ammissibilità della (ora consentita) denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che il fatto sia precisato, ne sia, per quanto necessario, indicata la ragione di decisività, e che sia individuato l'atto nel quale il fatto è stato dedotto.

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha individuato dove ha fatto valere le circostanze menzionate, né ha chiarito la ragione per cui dette circostanze dovrebbero essere decisive, pur essendo la decisività tutt'altro che evidente.

Infine, la corte di merito, peraltro confermando la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria ex art. 35 d. lgs. n. 58/98 con riguardo non soltanto ai riferiti due versamenti (di euro 40 mila con assegno e di euro 5 mila in contanti), per i quali la domanda è stata accolta, ma anche con riferimento agli ulteriori assegni prodotti in giudizio dall’originario attore.

Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunciando vizio motivazionale, sollecita nella sostanza la corte di legittimità ad entrare nel merito della vicenda, effettuando una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo (che costituisce riproposizione del secondo motivo di appello).

E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 16886 del 2016) il principio per cui Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione .

Peraltro, questa Corte ha anche precisato (Cass. n. 10748 del 2012) che: L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale nondeve controdedurre su quanto non espressamente richiamato .

Orbene, nel caso di specie, la corte di merito, nella impugnata sentenza (p 6), in applicazione dei suddetti principi, ha dato atto che l’odierno ricorrente non aveva riproposto le istanze in sede di precisazione delle conclusioni, ragion per cui le stesse sono state ritenute correttamente abbandonate; mentre il ricorrente inammissibilmente non si confronta con la motivazione offerta dalla corte di merito.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3964/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giammaria e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi Mastantuoni e Robusto convenivano in giudizio la Filiale di Nocera della UBI Banca e [OSCURATO:PERSONA], quale promotore finanziario della stessa, al fine di a) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e, per l’effetto,condannarsi gli stessi al pagamento della complessiva somma di euro 105 mila a titolo di restituzione del capitale versato, oltre interessi, rivalutazione monetaria e lucro cessante determinato dal mancato rendimento delle operazioni finanziarie; b) condannarsi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – subiti da parte attorea per aver validamente confidato nel corretto investimento delle somme versate al Catapano. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 959/2016, accogliendo la domanda restitutoria-risarcitoria, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già UBI Banca) ed il Catapano, in solido tra loro, alla corresponsione: a) in favore del Mastantuoni della somma di euro 40 mila, oltre rivalutazione a far data dal pagamento ed interessi al tasso legale; b) in favore della Robusto, della somma di euro 5 mila, sempre oltre rivalutazione a far data dal pagamento ed interessi al tasso legale. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Mastantuoni che articolava due motivi: con il primo si doleva della omessa, illogica, contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il raggiungimento della prova dell’investimento soltanto in relazione alle polizze munte di doppia sottoscrizione del promotore (e non anche in relazione agli assegni bancari allegati al fascicolo di primo grado); con il secondo censurava l’errato rigetto delle sue istanze istruttorie.Proponeva appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: a) aveva ritenuto provati i presupposti in fatto della domanda attorea, relativamente ai riferiti versamenti di euro 40 mila con assegno e di euro 5mia in contanti; b) non si era pronunciato sulla eccezione di inapplicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale di cui all’art. 31 d. lgs. N. 58/98; c) non si era pronunciato sull’eccezione di applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art.1227 c.c. L’istituto di credito, nel caso di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell’appello principale, proponeva anche appello incidentale condizionato, con il quale insisteva nella domanda di manleva nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Salerno – rigettando l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettando l’appello incidentale proposto da Iw bank s.p.a. (già UBI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nella causa pendente gli stessi, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – confermava integralmente la sentenza n. 959/2016 del giudice di primo grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Mastantuoni. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Mastantuoni è affidato a due motivi 1.1. Con il primo motivo denuncia omessa illogica e contraddittoria motivazione nella parte in cui si adduce la mancanza di prove (non portate a compimento) , cioè nella parte in cui la corte territoriale, da un lato, ha riconosciuto il ruolo assunto dal promotore finanziario ed il connesso rapporto tra quest’ultimo e la banca, e, dall’altro, non ha riconosciuto l’intera somma oggetto di appropriazione indebita (sul presupposto di una prova non integralmente raggiunta). Si duole che la corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova dell’investimento soltanto limitatamente alle polizze munite di doppia sottoscrizione del promotore mentre non ha ritenuto la prova dell’investimento relativamente agli assegni bancari. Osserva che la responsabilità della banca per il fatto del promotore che si sia appropriato delle somme ricevute dai clienti sussiste anche nel caso in cui il denaro sia stato consegnato al promotore mediante assegni privi della intestazione del beneficiario ovvero con intestazione differente; e che il mancato rispetto di tale regola, di carattere eminentemente tecnico, è infatti imputabile al promotore (e non ai clienti che nel promotore hanno riposto la loro fiducia). Rileva che la fattispecie va inquadrata nel paradigma normativo di cui agli artt. 31 del [OSCURATO:PERSONA] e 2049 c.c. e che la Banca risponde come coobligato solidale per omissione di vigilanza per l’intera somma indebitamente sottratta. 1.2. Con il secondo motivo denuncia incongruenza logico- giuridica. Reiterazione delle richieste istruttorie Sostiene che la sua domanda non è stata accolta, in quanto i fatti posti a suo fondamento non erano stati provati; e che ciò era avvenuto in quanto non erano state ammesse le richieste istruttorie, come formulate. Sostiene ancora che è documentale, oltre che manifesta, la circostanza delle somme incassate dal Catapano ed ascrivibili alla sottoscrizione della polizza del 17 marzo 2009, per due assegni (rispettivamente di importo pari ad euro 30 mila e ad euro 10 mila).Sostiene infine che è illogica e contraddittoria la ratio concernente il mancato completamento delle istanze istruttorie quando è esattamente la circostanza che non tutte le prove siano state fornite a determinare il rigetto sia del riconoscimento delle somme contenute negli assegni sia della domanda di risarcimento del danno, il quale chiaramente andava quantificato a mezzo CTU 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso (che costituisce riproposizione del primo motivo di appello). Varie sono le ragioni. In primo luogo, come questa Corte ha già avuto modo più volte di chiarire, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr. Cass. 23940/17). Nel caso di specie, va escluso che la motivazione della sentenza impugnata possa giudicarsi come motivazione apparente.Inoltre, ai fini della specificità del ricorso (ex art. 366 c.p.c.) è imprescindibile requisito di ammissibilità della (ora consentita) denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che il fatto sia precisato, ne sia, per quanto necessario, indicata la ragione di decisività, e che sia individuato l'atto nel quale il fatto è stato dedotto. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha individuato dove ha fatto valere le circostanze menzionate, né ha chiarito la ragione per cui dette circostanze dovrebbero essere decisive, pur essendo la decisività tutt'altro che evidente. Infine, la corte di merito, peraltro confermando la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria ex art. 35 d. lgs. n. 58/98 con riguardo non soltanto ai riferiti due versamenti (di euro 40 mila con assegno e di euro 5 mila in contanti), per i quali la domanda è stata accolta, ma anche con riferimento agli ulteriori assegni prodotti in giudizio dall’originario attore. Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunciando vizio motivazionale, sollecita nella sostanza la corte di legittimità ad entrare nel merito della vicenda, effettuando una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo (che costituisce riproposizione del secondo motivo di appello). E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 16886 del 2016) il principio per cui Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione . Peraltro, questa Corte ha anche precisato (Cass. n. 10748 del 2012) che: L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale nondeve controdedurre su quanto non espressamente richiamato . Orbene, nel caso di specie, la corte di merito, nella impugnata sentenza (p 6), in applicazione dei suddetti principi, ha dato atto che l’odierno ricorrente non aveva riproposto le istanze in sede di precisazione delle conclusioni, ragion per cui le stesse sono state ritenute correttamente abbandonate; mentre il ricorrente inammissibilmente non si confronta con la motivazione offerta dalla corte di merito. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, dell
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