CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la responsabilità dei prevenuti per i delitti di usura ed estorsione; -rilevato che le comuni doglianze in punto di responsabilità sono del tutto generiche e prive di correlazione critica con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 4/5, che ha richiamato le dichiarazioni della p.o., gli esiti delle intercettazioni e l'arresto in flagranza dei ricorrenti per i fatti a giudizio; che il secondo motivo è precluso per effetto della mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali espresso una valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio praticato in primo grado, profilo solo apoditticamente contestato dai prevenuti; ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] en