Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45327/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale è stata dedotta l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del verbale di arresto è indeducibile in quanto non dedotto in sede di gravame allorché il ricorrente ha censurato l'utilizzabilità del verbale in forma stenotipica delle dichiarazioni rese in sede di convalida da parte del verbalizzante, motivo confutato dalla Corte territoriale con pertinente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 9438 del 04/06/1996, Mollo, Rv. 206080) nella parte in cui ha precisato che fosse stato utilizzato il solo verbale di arresto, negando che il giudice di primo grado avesse utilizzato il verbale delle dichiarazioni rese dal personale di polizia giudiziaria "sentito" in fase di convalida dell'arresto; osservato che il ricorrente non ha mai eccepito, prima della sua utilizzazione, la limitata utilizzabilità del verbale di arresto nella parte in cui eccedeva il fatto storico afferente alla privazione della libertà personale (pacifico risulta il principio di questa Corte secondo cui l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen., v.

Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995; nello stesso senso v.

Sez. 4, n. 33387 del 08/07/2008, Kofler, Rv. 241573); rilevato che generica risulta la parte del motivo in cui il ricorrente dissente dalla rilevata inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese dal personale di polizia giudiziaria, non evidenziando sotto quale aspetto dette dichiarazioni abbiano assunto rilievo ai fini della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale è stata dedotta l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del verbale di arresto è indeducibile in quanto non dedotto in sede di gravame allorché il ricorrente ha censurato l'utilizzabilità del verbale in forma stenotipica delle dichiarazioni rese in sede di convalida da parte del verbalizzante, motivo confutato dalla Corte territoriale con pertinente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 9438 del 04/06/1996, Mollo, Rv. 206080) nella parte in cui ha precisato che fosse stato utilizzato il solo verbale di arresto, negando che il giudice di primo grado avesse utilizzato il verbale delle dichiarazioni rese dal personale di polizia giudiziaria "sentito" in fase di convalida dell'arresto; osservato che il ricorrente non ha mai eccepito, prima della sua utilizzazione, la limitata utilizzabilità del verbale di arresto nella parte in cui eccedeva il fatto storico afferente alla privazione della libertà personale (pacifico risulta il principio di questa Corte secondo cui l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma primo, cod. proc. pen., v. Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995; nello stesso senso v. Sez. 4, n. 33387 del 08/07/2008, Kofler, Rv. 241573); rilevato che generica risulta la parte del motivo in cui il ricorrente dissente dalla rilevata inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese dal personale di polizia giudiziaria, non evidenziando sotto quale aspetto dette dichiarazioni abbiano assunto rilievo ai fini della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 45327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris