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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17663/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 3 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara in data 11 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il delitto di cui all'art 648, comma 2, cod. pen., revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che risulta articolato in plurime censure, aventi riguardo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Invero, le doglianze sono prive della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché reiterative di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, i giudici di merito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, hanno ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancata giustificazione da parte dell'imputato della provenienza della cosa ricevuta, logicamente valorizzando tale elemento in quanto dimostrativo "della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede" (pag. 3 della pronuncia impugnata), in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265).

Anche la motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. risulta esente dai vizi denunciati, avendo la Corte ritenuto a ciò ostativa l'abitualità della condotta dell'imputato, desumibile da otto precedenti penali specifici.

Peraltro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta logicamente fondato sulla assenza di elemento positivamente apprezzabili in tal senso nonché sui plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato.

In tale prospettiva, rileva precisare come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena in violazione del divieto di "reformatio in peius" stante la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero, è manifestamente infondata in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.

Infatti, la statuizione con cui viene disposta la revoca della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 168 cod. pen. ha natura dichiarativa di un effetto sostanziale che si produce per effetto di legge, rilevabile in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione quanto dal giudice dell'esecuzione, anche a prescindere dall'impugnazione da parte del pubblico ministero.

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Rv. 225699; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 3 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara in data 11 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il delitto di cui all'art 648, comma 2, cod. pen., revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che risulta articolato in plurime censure, aventi riguardo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Invero, le doglianze sono prive della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché reiterative di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici di merito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, hanno ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione sulla scorta della mancata giustificazione da parte dell'imputato della provenienza della cosa ricevuta, logicamente valorizzando tale elemento in quanto dimostrativo "della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede" (pag. 3 della pronuncia impugnata), in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265). Anche la motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. risulta esente dai vizi denunciati, avendo la Corte ritenuto a ciò ostativa l'abitualità della condotta dell'imputato, desumibile da otto precedenti penali specifici. Peraltro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta logicamente fondato sulla assenza di elemento positivamente apprezzabili in tal senso nonché sui plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato. In tale prospettiva, rileva precisare come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena in violazione del divieto di "reformatio in peius" stante la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero, è manifestamente infondata in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Infatti, la statuizione con cui viene disposta la revoca della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 168 cod. pen. ha natura dichiarativa di un effetto sostanziale che si produce per effetto di legge, rilevabile in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione quanto dal giudice dell'esecuzione, anche a prescindere dall'impugnazione da parte del pubblico ministero. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Rv. 225699; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa
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