CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 13351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19112-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 3317 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/02/2016 R.G.N. 12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / R.G. 19112/2016 Premesso che 1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 25/2016, depositata il 4 febbraio 2016, ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede, in accoglimento dell'opposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Perugia, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle spese legali sostenute nel processo penale (poi definito con sentenza di assoluzione) che lo aveva visto imputato dei reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico e sostituzione di persona per avere chiesto ad alcuni colleghi di provvedere all'inserimento nell'apposito lettore del suo cartellino marcatempo. 1.1. La Corte ha, in primo luogo, respinto la riproposta eccezione di invalidità della procura alle liti conferita dall'[OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la correlata richiesta di improponibilità dell'opposizione, osservando che la fattispecie in esame doveva essere correttamente inquadrata come contratto d'opera professionale, avente ad oggetto il conferimento ad un avvocato di un singolo ed episodico incarico professionale di difesa legale, e non come un'attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, sicché non risultavano pertinenti i richiami del Giorgetti al [OSCURATO:PERSONA] sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) e alla normativa sui contratti della P.A. (d.lgs. n. 163/2006). 1.2. La Corte di appello ha quindi osservato come, alla stregua delle norme di legge e del Regolamento del personale emanato dall'Azienda, il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente richiedesse il verificarsi di due condizioni e cioè che il procedimento, in cui il dipendente era coinvolto, riguardasse fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio e che non vi fosse conflitto di interessi tra il medesimo e l'Ente: condizioni entrambe non configurabili nel caso di specie, poiché la condotta del lavoratore, il quale chieda ad un collega di provvedere, al suo posto, alla timbratura del cartellino marcatempo, non poteva essere ritenuto un atto compiuto in adempimento di un dovere attinente al rapporto di servizio in quanto finalizzato a far risultare falsamente la presenza in servizio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Giorgetti con cinque motivi, cui ha resistito l'Azienda con controricorso. Rilevato che 3. Con i motivi proposti il ricorrente censura la sentenza impugnata: 3.1. con il primo, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 I. n. 244/2007, dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 83 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello di Perugia preso in esame il rilievo di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per l'inefficacia della procura alle liti dovuta al difetto delle forme di pubblicazione dell'incarico previste dalla normativa vigente; 3.2. con il secondo, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 cligs. n. 165/2001, dell'art. 3 R.D. n. 2440/1923, dell'art. 37 R.D. n. 827/1924 e dell'art. 83 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il conferimento di un mandato difensivo ad un avvocato sia sottratto alla disciplina di cui all'art. 7, c. 6, d.lgs. citato e alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e per non avere considerato che il mandato difensivo rilasciato in violazione di tali regole risulta affetto da nullità per difetto di legittima formazione della volontà dell'ente; 3.3. con il terzo, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 27 e 125 d.lgs. n. 163/2006, 331 ss. D.P.R. n. 207/2010 e 97 Cost. per avere la Corte erroneamente ritenuto che in caso di conferimento di un mandato difensivo in giudizio da parte della P.A. non trovi applicazione la normativa sui contratti pubblici e, in particolare, quella parte di essa che detta i principi nel cui rispetto l'affidamento di tali contratti può soltanto avvenire ed i criteri che disciplinano l'acquisizione in economia di servizi; 3.4. con il quarto, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 D.P.R. n. 270/1987 e vizio di motivazione, avendo il giudice di appello trascurato di esaminare e valutare l'esatta consistenza della vicenda processuale e, in particolare, di considerare che l'imputazione formulata in sede penale aveva riguardato le modalità, con le quali il ricorrente si era organizzato con i colleghi di reparto per adempiere alle formalità di uscita dal lavoro, e che egli era risultato sempre presente sul luogo di lavoro, come, d'altra parte, accertato dalla sentenza penale di assoluzione: era quindi da ritenersi che la condotta ascritta al ricorrente fosse senza dubbio connessa all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti di ufficio, i quali includono anche l'obbligo di timbratura del badge; 3.5. con il quinto, ancora per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987 e vizio di motivazione, avendo il giudice di appello trascurato di considerare che, nel caso di specie, era insussistente una situazione di conflitto di interessi tra il lavoratore e l'Azienda, quale condizione ostativa al rimborso delle spese legali, poiché il ricorrente era stato assolto con la formula della insussistenza del fatto e il datore di lavoro non si era costituito parte civile nel giudizio penale, né gli aveva irrogato alcuna sanzione disciplinare. Ritenuto che 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. L'art. 3, comma 18, I. 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale".4.2. La norma riguarda espressamente e soltanto i contratti relativi a rapporti di consulenza e conseguentemente non può trovare applicazione per un contratto d'opera professionale, quale l'incarico conferito ad un avvocato dall'Azienda per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 4.3. Quanto all'art. 15, c. 2, digs. 14 marzo 2013, n. 33, si tratta di norma della quale non è preliminarmente dimostrata l'applicabilità ratione temporis nella fattispecie in esame, a fronte di ricorso monitorio depositato in data 16/10/2010 (cfr. ricorso per cassazione, p. 2). 5. Infondato, e per ragioni analoghe, è anche il secondo motivo. 5.1. L'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con il personale in servizio, incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni alla loro struttura organizzativa, ove ricorrano ben determinati presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa amministrazione; b) quest'ultima deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 5.2. Anche questa disposizione non è palesemente applicabile al contratto d'opera professionale in questione, per l'insieme delle condizioni che vi sono specificate quali requisiti di legittimità e, in particolare: - per l'oggetto della collaborazione, che deve corrispondere alle competenze dell'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; - per la previsione che esclude la possibilità di rinnovo e consente la proroga dell'incarico originario in via eccezionale all'unico fine di completare il progetto e sempre che la necessità della proroga non sia imputabile a ritardi del collaboratore; - per la previsione che durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione debbano essere preventivamente determinati. 6. Gli ulteriori rilievi, di cui al secondo motivo, e il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati. 7. Anch'essi risultano infondati. 7.1. La tesi del ricorrente non tiene infatti nella necessaria considerazione la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in tema di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa del soggetto pubblico, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica (i "Servizi legali" di cui all'alito B al d.lgs. n. 163/2006), attività, questa, che si caratterizza per la sussistenza di una specifica organizzazione, la complessità dell'oggetto e la predeterminazione della durata.7.2. Tali elementi di differenziazione consentono di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica. 7.3. In tal senso è la corretta lettura del quadro normativo offerta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 5) anche con il sostegno della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione 5a, sentenza n. 2730/2012). 8. Il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente per connessione e sono parimenti infondati. 8.1. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "In materia di pubblico impiego, il contributo, da parte della P.A., alle spese per la difesa del proprio dipendente, che sia imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse proprio dell'Amministrazione, che sussiste ove l'attività sia imputabile alla P.A. e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico, dovendosi ritenere che il diritto al rimborso costituisca espressione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, di diniego del rimborso delle spese legali in favore di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, accusato dei reati di truffa e falso materiale ed ideologico, ritenendo irrilevanti sia la carenza di procedimento disciplinare sia la mancata costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale, conclusosi con pronuncia di assoluzione): Cass. n. 2366/2016. 8.2. Il principio, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito, fra altre conformi, da Cass. n. 20561/2018, che ha escluso la sussistenza delle condizioni per il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenuta assoluzione. 9. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, i. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). PQM. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021. Il Presidente