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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 47652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 22/03/2022, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 21/05/2020 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita di un frigo vetrina concessole in comodato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 646 cod. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di appropriazione indebita a lei attribuito, è costituito da mere doglianze di merito, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (si vedano, in particolare, le pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo ha evidenziato la mancata restituzione del frigo vetrina che l'imputata deteneva in comodato, nonostante la richiesta in tal senso da parte della società proprietaria del bene e la chiusura dell'esercizio commerciale della stessa imputata dove il frigo vetrina era detenuto, nonché l'inattendibilità delle dichiarazioni del marito dell'imputata in ordine alla presunta riconsegna del frigo, non supportate da alcuna documentazione).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge (con riferimento agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.) con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, 21ar-[OSCURATO:PERSONA]. 283044-01), come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo ha evidenziato, in senso ostativo alla riconoscibilità dell'invocata causa di esclusione della punibilità, il valore non irrilevante del bene, l'intensità del dolo e le modalità della condotta, integrante una grave violazione posta in essere nell'ambito di un rapporto fiduciario). [OSCURATO:SOCIETA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 22/03/2022, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 21/05/2020 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita di un frigo vetrina concessole in comodato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 646 cod. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di appropriazione indebita a lei attribuito, è costituito da mere doglianze di merito, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (si vedano, in particolare, le pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo ha evidenziato la mancata restituzione del frigo vetrina che l'imputata deteneva in comodato, nonostante la richiesta in tal senso da parte della società proprietaria del bene e la chiusura dell'esercizio commerciale della stessa imputata dove il frigo vetrina era detenuto, nonché l'inattendibilità delle dichiarazioni del marito dell'imputata in ordine alla presunta riconsegna del frigo, non supportate da alcuna documentazione). Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge (con riferimento agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.) con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, 21ar-[OSCURATO:PERSONA]. 283044-01), come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo ha evidenziato, in senso ostativo alla riconoscibilità dell'invocata causa di esclusione della punibilità, il valore non irrilevante del bene, l'intensità del dolo e le modalità della condotta, integrante una grave violazione posta in essere nell'ambito di un rapporto fiduciario). [OSCURATO:SOCIETA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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