CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 12112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15720-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ed Eventi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -resistente - avverso la sentenza n. 2215/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.20 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il Tribunale di Palermo ingiungeva a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di € 24.398,90 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ed Eventi di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto l’inserimento del logo “[OSCURATO:PERSONA]”, identificativo dei prodotti dell’intimata, nelle pubblicità di un evento culturale ed artistico (“Presentazione della [OSCURATO:PERSONA]”) organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e tenutosi a Palermo nel 2009; che l’ingiunta [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava opposizione al decreto ingiuntivo, affermando di non aver autorizzato l’operazione di sponsorizzazione e negando l’esistenza di un qualsiasi accordo contrattuale con l’opposta; che il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto, accertando che l’accettazione della proposta contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta per facta concludentia e sottolineando come il contratto di sponsorizzazione sia forma libera, dovendo essere qualificato come contratto atipico di appalto di servizi; che la Corte di appello di Palermo, adita da [OSCURATO:SOCIETA]., ha riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo sull’assunto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe offerto la prova dell’avvenuta conclusione del contrattodi sponsorizzazione; che la sentenza della Corte di appello di Palermo è stata impugnata per cassazione, sulla scorta di tre motivi, dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona della titolare [OSCURATO:PERSONA]; che la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso, deducendo l’infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione e chiedendo la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte nelle more del giudizio di appello in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria; considerato: che con il primo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione degli articoli 1326, 1350 e 1352 c.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo che, ai fini della conclusione del contratto di sponsorizzazione, fosse necessaria una dichiarazione scritta di volontà della [OSCURATO:SOCIETA] di accettazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA]; secondo la ricorrente, trattandosi di un contratto a forma libera, lo stesso ben poteva essere concluso per facta concludentia; che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si denuncia l’omesso esame di tre fatti assunti come decisivi, vale a dire: a) il fatto che l’11 maggio 2009 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], trasmise per mail al sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore artistico di [OSCURATO:PERSONA], il logo da reclamizzare; b) il fatto che il 27 maggio 2009 la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] comunicò per mail al sig. [OSCURATO:PERSONA] i nomi dei dipendenti e familiari [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbero assistito alla manifestazione del 30 maggio 2009, per la predisposizione degli accreditamenti all'ingresso; c) il fatto, riferito dalla teste Terranova, che la [OSCURATO:SOCIETA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] - come preannunciatole con mail del 27 maggio 2009 - un DVD contenente lo spot promoz ionale da trasmettere durante la manifestazione; che con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte distrettuale, per un verso, inquadra correttamente il contratto di sponsorizzazione quale contratto atipico a forma libera e, per altro verso, afferma la necessità, ai fini della conclusione del contratto, di una dichiarazione scritta di accettazione della proposta; che il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e vanno giudicati inammissibili; che le censure della ricorrente si appuntano avverso le affermazioni dell'impugnata sentenza alla cui stregua, ai fini della conclusione del contratto di sponsorizzazione, sarebbero necessarie, da un lato, una proposta avente la forma di «una dichiarazione contenente una proposta contrattuale completa e ben delineata in tutti i suoi elementi» (pag. 7, righi 18 e ss.) e, d’altro lato, un’accettazione in forma di «dichiarazione mediante la quale la parte (oblato) cui è diretta la proposta contrattuale manifesta l’intenzione di accoglierla in tutti i suoi elementi» (pag. 7, rigo 6 e ss.); che le suddette affermazioni, tuttavia, riguardano l'ipotesi della conclusione del contratto mediante scambio di dichiarazioni, specificando il contenuto che le dichiarazioni devono avere ai fini del perfezionamento dell’accordo, ma non enunciano alcuna regola di diritto alla cui stregua il contratto di sponsorizzazione non possa essere concluso per facta concludentia (affermandosi anzi espressamente, nel penultimo capoverso di pag. 5 della sentenza, che il contratto di sponsorizzazione è a forma libera); che quindi, in conclusione, il primo e il terzo mezzo di impugnazione, risultano privi di pertinenza alla ratio decidendi; che deve invece giudicarsi fondato il secondo motivo di ricorso; che infatti la Corte palermitana ha dato conto dell’inserimento del logo dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA] nelle locandine e nelle pubblicità sui quotidiani dell’evento organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] (pag. 7, ultimi due righi, della sentenza), cioè di fatti relativi all’esecuzione del contratto, ma non ha esaminato i fatti menzionati nel secondo motivo di impugnazione; che detti fatti sono astrattamente decisivi ai fini della ricostruzione di una manifestazione tacita di volontà negoziale, cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto, nel motivare il proprio accertamento negativo della conclusione per del contratto di sponsorizzazione inter partes , delle risultanze istruttorie concernenti la trasmissione dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] del logo da reclamizzare, dei nomi dei dipendenti e familiari [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbero assistito alla manifestazione e del DVD contenente lo spot promozionale da trasmettere durante la manifestazionestessa; che la domanda restitutoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorso è inammissibile in sede di legittimità; che, in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettati il primo e il terzo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in altra composizione, che motiverà sui fatti sopra menzionati e regolerà anche le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a