CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 9 marzo 2022 con la quale gli imputati, dichiarati colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti (furto aggravato e tentata rapina aggravata per Bevilacqua e Cerelli e simulazione di reato per tutti tre) venivano condannati alla pena di giustizia. Con la sentenza di appello Bevilacqua e Cerelli sono stati assolti dall'ipotesi di simulazione di reato (art.367 c.p., capo c di imputazione), con conseguente rideterminazione della pena loro irrogata e conferma della sentenza nel resto. 2. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione. Con due motivi Bevilacqua deduce il travisamento della prova e la violazione degli artt.189 e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione, in relazione all'accertamento del fatto ed in particolare sulla ritenuta inattendibilità dell'alibi e sull'identificazione dell'imputato da parte delle persone offese; con distinto ricorso Cerelli e Spinelli deducono tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla insufficienza del riconoscimento dell'imputato quale autore del reato da parte delle persone offese e in relazione alla contraddittorietà motivazionale insita nell'aver condannato per il reato ex art. 367 c.p. l'imputata mandano al tempo stesso assolti i coimputati. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. 4. I motivi sono privi di specificità, risolvendosi nella pedissequa riproposizione dei motivi di appello, pur a fronte di una motivazione della sentenza di secondo grado adeguatamente formulata ed anzi particolarmente solida. Quanto alle censure articolate (travisamento del fatto, erroneità del riconoscimento) occorre considerare, in particolare, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). Una particolare attenzione merita il tema del travisamento, denunciato dal Bevilacqua in relazione all'alibi fornito. Ritiene la Corte che il vizio venga erroneamente evocato in merito alla valutazione del significato probatorio della documentazione prodotta in giudizio, attestante la attività lavorativa dell'imputato all'epoca del fatto. Essa dimostrerebbe, in tesi difensiva, l'alibi fornito (al momento del fatto, l'imputato si trovava a lavorare in luogo distante dal iocus commissi delicti). Occorre ricordare, tuttavia, che il vizio di 'travisamento della prova' chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio, nella prospettiva della verifica da parte della Corte dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Nel caso del Bevilacqua e del documento prodotto (busta paga) nulla di tutto questo si è verificato, giacché il giudice (pg.14) ha pienamente considerato il valore dimostrativo del documento, circoscrivendolo tuttavia a "ciò che vi risulta, ovvero che all'epoca dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] era retribuito per lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Vasto, lavoro di pulizia di interni e di giardinaggio, dunque verosimilmente eseguito in posti sempre diversi, al di fuori di una sede comune della cooperativa in questione, in assoluta autonomia e libertà di movimento". Si tratta di un giudizio non manifestamente illogico (l'utente finale del servizio di giardinaggio potendosi trovare in un'area quanto mai vasta), insindacabile in questa sede e non frutto di travisamento ma originato dal corretto confronto con il dato documentale. Né può ritenersi frutto di travisamento o viziato da manifesta illogicità, l'ulteriore spunto argomentativo della sentenza in tema di alibi, con la svalutazione del contributo conoscitivo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto fornire nel confermare l'alibi, alla luce delle congrue motivazioni fornite dalla sentenza (sempre a pg.14) sulla totale inattendibilità di una testimonianza 'scoperta' a distanza di 7 anni dal fatto su un fatto del tutto puntuale, ma insignificante per il teste, nonché contraddetto da plurime convergenti risultanze probatorie. Quanto agli ulteriori motivi dedotti dai due imputati di furto e rapina, essi coincidono sull'oggetto (inidoneità del rispettivo riconoscimento) ma non si confrontano con le chiare conclusioni cui arriva il giudice d'appello nel disarticolare specificamente e puntualmente (in particolare, a pg. 11 e 12 per il Bevilacqua ed a pg.13 per il Cerelli) le rispettive linee difensive, che erano state già formulate con l'atto di appello. In particolare, in relazione al Cerelli (la cui vettura era peraltro stata usata dai rapinatori nella fuga -circostanza questa non contestata) la confusione, come si spiega decisamente nella motivazione (pg.13), versava non sul riconoscimento ma sul numero della foto dell'album, diverso da quello utilizzato nell'immediatezza. 5. Manifestamente infondato è il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], fondato sul principio simul stabunt, simul cadent tra due circostanze (l'assoluzione del marito e la conferma della condanna della moglie per il reato di cui all'art.367 c.p.) che tuttavia non stanno tra di loro in rapporto di presupposizione logica. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così tMciso in Roma, 11 gennaio 2024 Il Consigliere r latore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] rit [OSCURATO:PERSONA] ./ [OSCURATO:PERSONA]