CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f/ Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di ricorso per cassazione, perché sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Ritenuto, inoltre, che la doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), con le cui argomentazioni il ricorrente neppure specificamente, e completamente, si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R