CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 11294/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3642/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di C.T.R. della CAMPANIA n. 4988/2022 depositata il 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Premesso che: - i l Ministero dell’Economia e delle Finanz e ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania di rigetto dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli di accoglimento del ricorso, formulato da [OSCURATO:PERSONA], contro il diniego di rimborso del maggior contributo unificato, oggetto di versamento con contrassegno telematico, indebitamente versato per errore con riguardo ad altro scaglione di valore della lite , nella causa per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TF501AP04301/2017, dal medesimo intentata. - con memoria in data 16 febbraio 2025 il Ministero ha depositato la nota di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il medesimo ‘[OSCURATO:PERSONA] ad ogni effetto di legge sostanziale e processuale di rinunciare espressamente al diritto al rimborso del contributo unificato di cui al prefato contenzioso nonché agli effetti di ogni statuizione di cui alle precedenti sentenze delle [OSCURATO:PERSONA], impegnandosi pertanto a non darvi esecuzione, ivi comprendendovi le spese legali liquidate nei detti precedenti gradi ed autorizzando tal fine l’Avvocatura dello Stato a inoltrare la descritta rinuncia al Ministero ricorrente e al suo deposito nel giudizio di Cassazione sopra citato’ . Rilevato che: -con la medesima memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; -sussistono le condizioni per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’originario ricorrente rinunciato alla pretesa azionata. -non è necessario pronunciarsi sulle spese di lite, essendo il contribuente rimasto intimato - non sussistono i presuppost i per la pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M Dichiara cessa