CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 34770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11-Rroc---Gen.----c-G4iducte- per rinammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 13.12.2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 16 co. 1 n. 3 e 220 Legge n. 267 del 1942 (capo A) per non aver depositato nel termine prescritto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, mentre veniva assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 217 e 224 Legge n. 267 del 1942 (capo B). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali lamenta: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello, nel pronunciarsi in sede di gravame, mancato di limitare l'oggetto della propria cognizione al devoluto, affermando l'erroneità dell'assoluzione del ricorrente per il reato di cui al capo B - correttamente, invece, dichiarata, non potendosi la fattispecie di bancarotta semplice ritenersi integrata, qualora le scritture contabili che siano oggetto di mancata redazione e di mancata consegna siano i bilanci, che non rientrano nella nozione di libri e scritture contabili obbligatorie, e comunque non oggetto di impugnazione e dunque divenuta, la sentenza, sul punto definitiva - al fine di non ammettere, come invece sottolineato dalla difesa nei motivi di gravame, che l'assoluzione per il reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste rendeva incompatibile la statuizione di responsabilità per il reato di cui al capo precedente; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 16 n. 3 e 220 L.Fall., per non avere la sentenza impugnata dimostrato se i bilanci siano mai stati formati o tenuti dall'imputato, avendo la Corte d'appello affermato la responsabilità di quest'ultimo, nonostante emergano dalle risultanze processuali plurimi elementi dai quali desumere che l'imputato ometteva di tenere i bilanci afferenti agli anni successivi al 2013, sicchè mancava di produrre al curatore tale documentazione perché mai formata e detenuta; l'imputato pertanto doveva essere assolto dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste, a fronte di consolidata giurisprudenza che afferma che la previsione di cui all'art. 217 Legge n. 267 del 1942 che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili - e dal quale l'imputato è stato assolto - ricomprende in sé, perché ne esaurisce l'intero disvalore, la fattispecie di cui agli artt. 16 co. 1 n. 3 e 220 Legge n. 267 del 1942; invero, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture contabili risulta logicamente inesigibile l'obbligo di produrle al curatore fallimentare; 2.3 con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione quanto alla mancata esclusione della punibilità, nonostante la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, per avere la sentenza impugnata mancato di confrontarsi con la documentazione agli atti, dalla quale emerge - contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello - che il Mitrangolo provvedeva al risarcimento del danno cagionato alla curatela fallimentare (cfr. dichiarazione del curatore fallimentare, Avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che attesta l'avvenuto risarcimento e la revoca della costituzione della parte civile, allegata al verbale d'udienza del 21.10.2019). 3.La difesa dell'imputato ha depositato a mezzo PEC in data 16.6.2022 memoria scritta concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata, ulteriormente illustrando i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso si censura un passaggio della sentenza impugnata con il quale è stato messo in evidenza l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'assolvere l'imputato dal reato di bancarotta semplice ex art. 217-224 L.Fall. di cui al capo B), ma tale censura non appare rilevante, atteso che il passaggio in questione non ha espletato alcun effetto sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A), come è chiaramente evincibile dal percorso argomentativo della sentenza impugnata. 1.1. Per quanto concerne, poi, la deduzione- secondo la quale l'imputato andava assolto, atteso che lo stesso non avrebbe potuto consegnare una documentazione contabile che non aveva istituito- si osserva che all'uopo il ricorrente non si confronta con quanto evidenziato nelle sentenze di merito, sulla base della relazione ex art. 33 L.Fall., circa la consegna al curatore di una documentazione contabile e fiscale parziale, con l'impegno dell'imputato stesso a depositare entro il 16.7.2015 l'ulteriore documentazione- che a suo dire si trovava depositata presso i locali, in cui si svolgeva l'attività commerciale- in realtà mai più consegnata. Lo stesso imputato evidenziava che la documentazione contabile per le annualità successive a quelle depositate era disorganizzata e incompleta e, comunque, non era aggiornata poiché gli ultimi bilanci risalivano al 2012-2013. In proposito la sentenza di primo grado- da leggersi congiuntamente a quella di appello costituendo un unicum inscindibile in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato - per il reato di cui al capo A) ha in più punti evidenziato che l'imputato costantemente rappresentava2 non già di non aver mai detenuto le scritture contabiliima di averle affidate sino al 2013 alla ragioniera e a seguito di incomprensioni personali di aver revocato tale mandato professionale e di essersene occupato personalmente. 1.2. Nel contesto descritto, pertanto, correttamente le sentenze di merito hanno ritenuto configurabile nella fattispecie in esame il reato di cui agli artt. 220 e 16 co. 1 n. 3 Legge Fall., atteso che lo stesso imputato evidenziava alla curatela di aver consegnato solo una parte della documentazione dando chiaramente ad intendere la sussistenza di ulteriore documentazione contabile, che, tuttavia, non consegnava, benchè tenuta in maniera confusa e parziale. La documentazione della quale è stata omessa la consegna non è riferibile all'evidenza solo ai bilanci, che lo stesso imputato ha riferito di non aver redatto a decorrere da una certa data, ma all'ulteriore documentazione tenuta confusamente che l'imputato si impegnava invano a consegnare.Nessuna incompatibilità, poi, risulta configurabile tra la statuizione di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B) rispetto alla condanna per il capo A). Nessun assorbimento, infatti, si ravvisa tra le due fattispecie, avendo questa Corte evidenziato che il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 L. Fall. concorre con quello di bancarotta semplice documentale, di cui all'ad,. 217, comma secondo, legge fall., quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari Sez. 5 n. 3190 del 16/11/2020, Rv. 280260). In ogni caso, l'assorbimento viene eventualmente in questione solo quando si tratti di inosservanza dell'obbligo di deposito di scritture contabili che non siano state tenute (Sez. 5, n. 14846 del 28/02/2017 Rv. 270022); invero, la disposizione di cui all'art. 217 legge fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo delle condotte di riferimento - anche quella di cui agli artt. 220 e 16, n. 3 della medesima legge, in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare (Sez. 5 n. 12050 del 14/01/2021, Rv. 280849). 2. Il secondo motivo di ricorso del pari è manifestamente infondato, riproponendo le medesime censure già sviluppate con il primo motivo circa la non riconducibilità dei bilanci a scritture contabili e dell'assorbimento della fattispecie di cui al capo A) in quella di cui al capo B) dal quale l'imputato è stato assolto. In proposito, pertanto, si rimanda a tutto quanto evidenziato sub 1.1 e 1.2. 3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., in dipendenza dell'intervenuto risarcimento del danno in favore della curatela e della revoca della costituzione della parte civile. In proposito il ricorrente confonde i piani del sopravvenuto intervenuto risarcimento del danno e della tenuità del fatto oggetto di contestazione, laddove non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha respinto la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. sul presupposto che la mancata consegna della documentazione contabile ha inciso sensibilmente sull'accertamento del danno nei confronti dei creditori, non essendo stata la curatela posta in grado di verificare le movimentazioni successive al 2012, con un danno indicato nella relazione ex art. 33 LF in euro C 100.000.00 nei confronti nei confronti dei fornitori; in euro 20.000,00 nei confronti dell'Erario; euro 90.000,00 nei confronti degli istituti di credito, Ai fini dell'applicazione dell'istituto ex art. 131 bis c.p. la valutazione dell'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta, secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione, sicché nella fattispecie in esame correttamente i giudici di merito hanno guardato, ai fini del diniego, al momento della condotta, escludendo per le modalità di essa e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 c.p. primo comma, la particolare tenuità dell'offesa. 4.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell