CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 7.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale PG, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GUP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura della custodia cautelare in carcere che era stata disposta nei confronti dell'odierno ricorrente a carico del quale erano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di tentata estorsione continuata ed aggravata anche dal metodo mafioso, incendio aggravato e porto d'arma nonché le relative esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili; lo stesso Tribunale, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza per difetto di adeguata provvista indiziaria per altre imputazioni ed escluso l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. riqualificando infine il fatto contestato in termini di incendio doloso nel delitto di danneggiamento seguito da incendio; su appello del PM, inoltre, la misura era stata "estesa" anche al capo 6) per il quale il GIP non aveva inizialmente ravvisato i presupposti indiziari; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Alba deducendo: 2.1 violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 273 e 310 cod. proc. pen., errata e/o carente e/o illogica motivazione in relazione alla sopravvenuta attenuazione del quadro indiziario: rileva che il Tribunale si è in sostanza sostituito al GIP nel motivare sull'istanza difensiva prima ancora che sull'appello in cui, invero, erano state articolati alcuni soltanto dei rilievi già avanzati in precedenza; evidenzia che il Tribunale avrebbe dovuto distinguere tra le doglianze iniziali e quelle invece devolute con l'atto di gravame ed annullare il provvedimento impugnato quanto ai profili non oggetto di appello; ciò, in particolare, con riguardo ai rilievi, contenuti nell'istanza ma non nell'appello cautelare, articolati in punto di inattendibilità dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni risultano smentite proprio dall'ascolto diretto della conversazione intercettata; aggiunge che - quanto alla intellegibilità della registrazione -, correttamente il Tribunale non si è pronunciato sui profili non devoluti ma osserva, a quel punto, avrebbe dovuto annullare il provvedimento e restituire gli atti al GUP; segnala, inoltre, la genericità del riferimento operato dal Tribunale agli elementi in grado di sostenere la diagnosi di gravità indiziaria nonostante il pur ravvisato errore di trascrizione sulla intercettazione progr. 85671 e, nel contempo, contesta la valutazione del Tribunale che a sua volta ha stimato generica la doglianza sulla attendibilità complessiva delle trascrizioni; 2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza: richiama la motivazione con cui il Tribunale ha giudicato irrilevante, ai fini della rivisitazione del quadro cautelare, il recente attentato subito dalla persona offesa con modalità analoghe a quelle contestate al ricorrente limitandosi, peraltro, a valutare l'episodio esclusivamente sotto il profilo delle esigenze cautelari che ha ritenuto non intaccate; né, prosegue, risulta logico il passaggio nel quale il Tribunale ha accennato ad eventuali sviluppi investigativi che potranno far luce sul nuovo episodio di cui, tuttavia, dovrebbe nel frattempo farsi carico il ricorrente sul quale graverebbe l'onere della prova della sua estraneità al fatto; richiama, inoltre, i passaggi dell'ordinanza impugnata in cui è stato lo stesso giudice dell'appello cautelare a far riferimento ai torti subiti dall'Alba per mano della Giambra ed alla volontà del ricorrente di recuperare l'ingente somma di denaro perduta a causa della condotta negligente di costei, in tal modo evocando una situazione incompatibile con l'elemento psicologico tipico del delitto oggetto di provvisoria contestazione; segnala che proprio la ricostruzione dei fatti operata nei provvedimenti cautelari avrebbe imposto la riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all'art. 393 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato su censure manifestamente infondate o comunque non consentite in questa sede. 1. Con il primo motivo del ricorso, la difesa dell'Alba deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per essersi il Tribunale di fatto sostituito al GUP nel motivare il rigetto dell'istanza che era stata avanzata nell'interesse dell'indagato e volta alla revoca o alla sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare tuttora in atto; segnala, infatti, che il GUP, nel rigettarla, si era limitato a richiamare il parere del PM senza argomentare la propria decisione se non attraverso un mero "rinvio" alle considerazioni dell'organo della pubblica accusa rendendo, di fatto, un provvedimento privo di motivazione che, per tale ragione, il Tribunale non poteva far altro che annullare senza poter entrare nel merito del gravame. Ebbene: è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, in tema di appello, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 265646 - 01, in cui si è precisato che quest'ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione). Si è affermato, inoltre, che " il principio della integrazione della motivazione è un principio generale che vale per ogni tipo gravame connotato dalla confluenza nella stessa fase di un effetto rescindente e rescissorio, ove al giudice della impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto di colmare, nel merito, il difetto argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo senza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso" (cfr., Sez. 3, n. 28839, cit.); ed in effetti, si è correttamente osservato che "... nel processo ordinario di cognizione ... in caso di mancanza assoluta della motivazione della sentenza di primo grado, non rientrante tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604, cod. proc. pen., il giudice di appello deve provvedere, in ragione dei sopra richiamati poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" (cfr., ancora, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] sopra richiamata). Qualora, tuttavia, di fronte al Tribunale sia stata eccepita esclusivamente la nullità del provvedimento impugnato in quanto privo di motivazione, in quel caso, allora, il giudice dell'impugnazione cautelare non può sostituirsi al primo giudice violando altrimenti il principio devolutivo in quanto finirebbe per redigere la motivazione integralmente omessa pur non investito della cognizione del fatto ma solo e soltanto della questione di nullità; si è precisato che in tal caso il Tribunale non può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, per non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (cfr., Sez. Un., n. 3287/2008; Sez. H, n. 28467/2011; Sez. VI, n.12032/2014; Sez. III, n. 45234/2014; Id., n. 45234/2014; Id., n.8865/2016; Sez. V, n. 21795/2017; Sez. III, n. 6245/2018; Id., n. 58451/2018). Tale percorso, tuttavia, e come già detto, è limitato alla sola ipotesi in cui il Tribunale sia investito esclusivamente del profilo "in rito" concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato; non già, invece, quando, in sede di appello cautelare, non solo sia stata eccepita la nullità dell'ordinanza, ma siano anche state devolute al Tribunale del riesame anche questioni concernenti il merito poiché "... tal caso, il giudice dell'appello è tenuto a riscrivere la motivazione, integrandola, proprio per effetto della devoluzione del merito ed a pronunciarsi anche sulle relative questioni devolute" (cfr., ancora dalla sentenza della Sez. 3, cit.).Tanto premesso, non par dubbio che, nel caso di specie, la difesa, con l'atto di appello, aveva in primo luogo eccepito il difetto di motivazione della ordinanza del GUP (cfr., pagg. 2-4 dell'atto di appello) ma, subito dopo, aveva sottoposto alla attenzione dei giudici del gravame tutta una serie di questioni di merito, in gran parte riproposte in questa sede, su cui, come si vedrà, il Tribunale ha motivato in maniera completa ed esaustiva non potendo certamente sottrarsi all'obbligo di rispondere ai rilievi difensivi che erano stati sollevati e di cui era stato investito. La difesa, infatti, dopo aver sollevato l'eccezione di nullità del provvedimento del PM, aveva ribadito le perplessità già avanzate con l'atto di revoca sulla trascrizione delle intercettazioni e, in particolare, quanto alla conversazione del 30.6.2021, aveva fatto presente che l'Alba era stato interrogato prima di ascoltare lui stesso la traccia audio tentando di dare una spiegazione al "grilletto"(parola che, tuttavia, successivamente, aveva sempre escluso di aver pronunciat, aveva sostenuto che doveva attribuirsi maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dalla Galante quando costei ancora non sapeva di essere indagata in procedimento connesso; aveva ancora argomentato sulla conversazione del 9.7.2021 e sul nuovo attentato alla Giambra. Né, come preteso dalla difesa, era possibile, in quella sede, distinguere tra questioni devolute al Tribunale - sulle quali correttamente il giudice dell'appello cautelare aveva motivato ponendo rimedio alla omessa motivazione del provvedimento impugnato - e questioni non devolute su cui, al contrario, l'ordinanza del GUP, secondo la impostazione difensiva coltivata nel ricorso che ci occupa, avrebbe dovuto essere annullata con restituzione degli atti al giudice di prime cure. Non deve farsi confusione, infatti, tra il motivo di gravame e la argomentazione difensiva a sostegno della censura che, una volta formulata, investe il giudice di appello del potere-dovere, nell'ambito di devoluto, di esaminarla sotto ogni profilo non essendogli preclusa la confutazione di argomenti e difese già spese in primo grado e non replicate con l'atto di appello ma non per questo non esaminabili. D'altra parte, è pacifico che quel che individua l'ambito della devoluzione e della relativa cognizione attribuitqal giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., è il "punto" della decisione, ovverossia quella statuizione della sentenza o del provvedimento impugnato che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (cfr., Sez. 5 , n. 29175 del 07/04/2021, Schiraldi, Rv. 281697 - 01). Allo stesso modo, le argomentazioni difensive a sostegno del gravame articolato su un "punto" della decisione (nel caso di specie relativo alla sussistenza di un idoneo compendio indiziario) non possiedono una loro autonomia e non sono in grado di limitare il potere di cognizione del giudice di appello che correttamente può muoversi e spaziare nell'affrontare ed esaminare tutte le argomentazioni vagliate nell'ambito del devoluto. 2. Tanto premesso sul motivo in rito, e passando al secondo motivo del ricorso, non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Detto questo, il collegio deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. Ed in effetti, con istanza del 31.5.2022, la difesa aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto attesa la "sensibile attenuazione del quadro indiziario" in quanto: era risultato che chi aveva trascritto le intercettazioni "traducendo" dal siciliano all'italiano aveva in realtà operato troppo liberamente interpolando o modificandone il tenore e, comunque, alterando il senso delle frasi; era venuta mano la portata indiziaria della conversazione del 30.6.2021 tra l'Alba e [OSCURATO:PERSONA], ovvero il "cavallo di battaglia" dell'accusa, e ciò alla luce della trascrizione operata del consulente di parte, delle dichiarazioni dell'Alba, di quelle della Carlotta e di [OSCURATO:PERSONA] indagata in reato connesso che hanno tutti escluso che il ricorrente parlasse di armi; il corretto tenore della conversazione del 9.7.2021 la cui "interpretazione" era stata confermata dalla richiesta della GdF notificata alla [OSCURATO:PERSONA] oltre che dalla sostituzione di "iddu" con "idda". La difesa aveva inoltre ritenuto che il mutamento del quadro cautelare dovesse investire anche le deduzioni difensive già sottoposte al vaglio del Tribunale come i colloqui con la [OSCURATO:PERSONA], la conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con tale [OSCURATO:PERSONA], le perplessità sulla matrice estorsiva anche in considerazione dell'entità del profitto rispetto alla statura reddituale dell'imputato e, infine, la considerazione dell'ulteriore atto intimidatorio nei confronti della persona offesa quando l'Alba era ristretto in carcere. Il Tribunale, come anticipato, ha motivato in termini del tutto congrui ed esaustivi a partire dai rilievi formulati dalla difesa in ordine alle trascrizioni di cui ha ribadito la sostanziale affidabilità dopo aver proceduto (dando séguito, invero, ad una precisa sollecitazione difensiva) al loro ascolto in camera di consiglio; proprio questa attività ha consentito al Tribunale di confermare il tenore della conversazione del 30.6.2021 che i giudici hanno affermato di aver ascoltato dando atto che l'imputato aveva pronunciato quella espressione che, nel contesto della conversazione con la Carlotta, era suscettibile di assumere quel significato; motivatamente, perciò, il Tribunale ha potuto concludere nel senso che la consulenza della difesa non aveva in ogni caso fornito una lettura sostanzialmente diversa di quella conversazione limitandosi ad indicarne gran parte come "incomprensibile" ma che tale - dall'ascolto diretto - non si era effettivamente rivelata. Anche con riguardo alla conversazione del 9.7.2021, il Tribunale ha fatto presente che dal suo ascolto diretto era stato impossibile capire se il termine pronunciato fosse "iddu" o "idda"; nel contempo, tuttavia, ha segnalato che anche a voler sostenere che l'Alba, in quella occasione, si stesse riferendo ad un maschio, ovvero al M.[OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non muterebbe la sostanza del quadro indiziario composto e sostenuto da plurimi elementi quali: le "innumerevoli" conversazioni in cui l'Alba manifesta propositi vendicativi nei confronti della Giambra e dell'apparato che la protegge (e di cui farebbe parte il Cerami) unito al suo chiaro movente; la volontà dell'Alba di recuperare il denaro che aveva perduto atta-- a causaW condotta a suo avviso gravemente negligente della Giambra; il suo ruolo di mandante nell'incendio dell'autovettura della Giambra; la conversazione del 30.6.2021. In definitiva, il Tribunale ha motivatamente argomentato sulla sostanziale persistenza di gravi indizi di colpevolezza concludendo nel senso che le situazioni sopravvenute non avessero inciso in termini decisivi sulla situazione apprezzata in sede di riesame; per questa ragione, ha valutato come intatte anche le esigenze cautelari,peraltro assistite dalla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e non superate dal nuovo attentato che si vorrebbe rivolto e diretto nei confronti della persona offesa ma che, ad avviso del Tribunale, non può dimostrare di per sé la insussistenza di un quadro indiziario idoneo, allo stato, a sorreggere la misura in atto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament