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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01983/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Tribunale di Massa, che ha confermato la condanna, rispettivamente, per i reati di cui agli artt. 581 e 582 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (pag. 4 penultimo paragrafo della sentenza di appello), risulta costituito da doglianze finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di iviuracchioli Mario, con cui si censurano vizi motivazionali e travisamenti dei "fatti", non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad una rivalutazione del compendio probatorio utilizzato dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'inutilizzabilità della sentenza n.963/19 del Tribunale di Massa, è manifestamente infondato, in quanto non supera la c.d. prova di resistenza legata a questo tipo di questione processuale.

Secondo costante giurisprudenza, infatti, (ex multis Sez. 2 n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 - 01), il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare l'inutilizzabilità di una prova, quando il quadro probatorio che risulterebbe all'esito della declaratoria di inutilizzabilità sarebbe comunque ampiamente sufficiente per confermare il convincimento del giudice; nel caso di specie, la sentenza in questione è stata citata dal giudice di merito solo allo scopo di corroborare la ricostruzione di un movente ',precedenti liti per abusi edilizi e per l'uccisione di un gatto domestico) che poteva già ampiamente trarsi dal restante quadro probatorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere este9Sore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Tribunale di Massa, che ha confermato la condanna, rispettivamente, per i reati di cui agli artt. 581 e 582 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (pag. 4 penultimo paragrafo della sentenza di appello), risulta costituito da doglianze finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di iviuracchioli Mario, con cui si censurano vizi motivazionali e travisamenti dei "fatti", non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad una rivalutazione del compendio probatorio utilizzato dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'inutilizzabilità della sentenza n.963/19 del Tribunale di Massa, è manifestamente infondato, in quanto non supera la c.d. prova di resistenza legata a questo tipo di questione processuale. Secondo costante giurisprudenza, infatti, (ex multis Sez. 2 n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 - 01), il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare l'inutilizzabilità di una prova, quando il quadro probatorio che risulterebbe all'esito della declaratoria di inutilizzabilità sarebbe comunque ampiamente sufficiente per confermare il convincimento del giudice; nel caso di specie, la sentenza in questione è stata citata dal giudice di merito solo allo scopo di corroborare la ricostruzione di un movente ',precedenti liti per abusi edilizi e per l'uccisione di un gatto domestico) che poteva già ampiamente trarsi dal restante quadro probatorio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere este9Sore Il
Sentenza Cassazione n. 01983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris