CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 48221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l'appello limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per il resto, ha ridotto la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati fiscali di cui all'imputazione. 2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando: i) erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il) mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui ai capi C) e D) per intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo non considera il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, e che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - dep. 2022, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266460 - 01). Nel caso di specie, il giudice ha motivatamente valorizzato, ai fini del diniego, l'assenza di segnali di resipiscenza da parte dell'imputato, nonché di consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4.2. Anche il secondo motivo non considera il pacifico principio per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora - come nella specie - siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 - dep. 2019, Rv. 274828 - 01).5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] est