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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 30397/2026

Testo disponibile della fonte

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dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Letta la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente in data 3/04/2026 nonchéla comunicazione di accettazione della remissione di querela trasmessa in data17/04/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Bari,accogliendo l’appello di Pubblico Ministero e Parte civile, in riforma della sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all’esito di giudizio ordinario, ha dichiarato Riccardospecifica infraquinquennale, commesso in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti allecontestate aggravanti, lo ha condannato: a) alla pena di anni 2 di reclusione edeuro 600 di multa; b) al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civilenonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.

Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, pertramite del proprio difensore, proponendo quattro motivi di seguito illustrati neilimiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo prospetta inosservanza e/o erronea applicazione degliartt. 192, 546 lett. e), 533 cod. proc. pen. e 110 cod. pen., per omessaenunciazione della necessaria motivazione "rafforzata'" richiesta in caso di riformadi sentenza assolutoria.

In sintesi deduce che la sentenza impugnata, invece cheprodurre una motivazione rafforzata, ne aveva resa una carente ed illogica laddoveaveva ritenuto dimostrato che il ricorrente avesse pedinato la persona offesa inassenza di dati certi sul riconoscimento dell’auto, sull’effettivo pedinamento daquesta messo in atto, sul ruolo attribuito ipoteticamente al ricorrente, sul valoreconfessorio delle espressioni utilizzate dal ricorrente nella comunicazioneregistrata.2.2.

2. Con il secondo motivo si duole di inosservanza e/o erronea applicazionedegli artt. 624, 625 n. 7), 61 n. 7, 120 cod. pen. e 123 co. 3 cod. proc. pen.,avuto riguardo a; 1) omessa declaratoria di improcedibilità del reato in ragionedella mancanza della condizione di procedibilità; 2) difetto assoluto dellanecessaria motivazione relativa alla procedibilità del reato implicitamente ritenuta.Deduce che la Corte né aveva rilevato la carenza di procedibilità conseguita alnuovo regime introdotto dal d. lgs. 150/22 né aveva spiegato le ragioni per cuiaveva ritenuto il reato procedibile.2.3.

Con il terzo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.61 n. 7 cod. pen. e mancanza di motivazione con riferimento al riconoscimentodell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, al riguardo deducendoche l’aggravante era stata ritenuta senza verificare compiutamente il valoredell’auto oggetto di furto nonché la situazione patrimoniale della persona offesa2.4.

Con il quarto motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimentoall'applicazione della recidiva, dolendosi del fatto che non era stata offertacompiuta motivazione sulle ragioni di applicazione della recidiva.3.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto cheil ricorso fosse dichiarato inammissibile.4.

La difesa ha fatto pervenire in data 3/02/2026 memoria con allegata remissionedi querela di cui in data 17/04/2026 ha trasmesso l’accettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio in ragione della estinzione delreato per remissione di querela.2.

Il secondo motivo, da esaminare per primo in ragione del suo caratterepreliminare anche rispetto alla estinzione del reato, è inammissibile, in quanto,anche a prescindere dalla carenza di autosufficienza, è manifestamente infondato.2.1.

Non è, al riguardo, in questione il fatto che il reato sia divenuto procedibilea querela nelle fasi tra la sentenza di primo grado, resa il 6/05/2022, e il giudiziodi secondo grado, concluso con la sentenza impugnata.

Ed, invero, il reato di furtoaggravato nei termini qui in contestazione è divenuto procedibile a querela aseguito del mutamento di regime sul punto introdotto dal d. lgs. 150/22 che hamodificato l’art. 624 comma 2 cod. pen.2.2.

E’, però, sufficiente constatare che, all’atto del mutamento di regime, la partecivile era costituita, circostanza che, per consolidato orientamento, ai fini in rilievoequivale alla proposizione di querela.

E’ acquisito l’assunto secondo cui lacostituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilitàdi reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela aseguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma"Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendoformule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, Sentenza, 09/05/2023, n.27147, rv. 284844-01).

Rimane, pertanto, irrilevante constatare che quellaproposta dalla persona offesa in data 9/07/2018 (come rilevabile dagli atti) siaeffettivamente una denuncia priva di istanza di punizione.3.

Deve rilevarsi allora l’estinzione del reato per effetto della intervenutaremissione di querela, ritualmente accettata.3.1.

Consta appunto la sopravvenuta remissione di querela da parte della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio procuratore speciale.3.2.

Secondo consolidato canone in materia «La remissione di querela, intervenutain pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determinal'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevatae dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamenteproposto» (Sez.

U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 –

01. Cfr.anche Sez. 2 - , Sentenza n. 41441 del 25/11/2025, Rv. 288997 – 01).3.3.

A fronte della estinzione del reato per remissione di querela le cause diproscioglimento nel merito sono rilevabili soltanto se immediatamente evidenti.Non è controverso l’orientamento secondo cui, appunto, «(i)n presenza della causadi estinzione del reato integrata dalla remissione di querela il giudice, prima diprosciogliere con la corrispondente formula, è tenuto a verificare se sussistano lecondizioni per il proscioglimento nel merito, condizione che, nelle fasi anteriori aldibattimento caratterizzate da un limitato materiale probatorio, si verifica solo sedagli atti già acquisiti risulti "evidente" la innocenza dell'imputato» (Sez. 5,Sentenza n. 42260 del 06/10/2004, Rv. 230140 –

01. Cfr. Sez. 5, Sentenza n.21201 del 26/02/2009, Rv. 244635 - 01).3.4.

Nel caso di specie, non si apprezza l’evidenza così richiesta, osservandosi alcontrario che il primo motivo che investe (anche) il tema della responsabilitàmostra – per quanto qui di rilievo - una base idonea a sorregerlo, posto che lasentenza ha correttamente motivato il fondamento dell’accusa valorizzando: a) ilriconoscimento da parte della persona offesa della vettura che aveva seguito lasua; b) le modalità di pedinamento della Punto nera; c) l’interpretazione dellaregistrazione audio.4.

Deve, allora, rilevarsi la estinzione del reato per remissione della querela, conannullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con riflessa caducazionedelle statuizioni civili correlate al reato estinto (cfr. Sez. 2, n. 41441 del25/11/2025, Rv. 288997 – 01).L’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto perremissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Letta la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente in data 3/04/2026 nonchéla comunicazione di accettazione della remissione di querela trasmessa in data17/04/2026RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Bari,accogliendo l’appello di Pubblico Ministero e Parte civile, in riforma della sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all’esito di giudizio ordinario, ha dichiarato Riccardospecifica infraquinquennale, commesso in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti allecontestate aggravanti, lo ha condannato: a) alla pena di anni 2 di reclusione edeuro 600 di multa; b) al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civilenonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, pertramite del proprio difensore, proponendo quattro motivi di seguito illustrati neilimiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo prospetta inosservanza e/o erronea applicazione degliartt. 192, 546 lett. e), 533 cod. proc. pen. e 110 cod. pen., per omessaenunciazione della necessaria motivazione "rafforzata'" richiesta in caso di riformadi sentenza assolutoria. In sintesi deduce che la sentenza impugnata, invece cheprodurre una motivazione rafforzata, ne aveva resa una carente ed illogica laddoveaveva ritenuto dimostrato che il ricorrente avesse pedinato la persona offesa inassenza di dati certi sul riconoscimento dell’auto, sull’effettivo pedinamento daquesta messo in atto, sul ruolo attribuito ipoteticamente al ricorrente, sul valoreconfessorio delle espressioni utilizzate dal ricorrente nella comunicazioneregistrata.2.2. 2. Con il secondo motivo si duole di inosservanza e/o erronea applicazionedegli artt. 624, 625 n. 7), 61 n. 7, 120 cod. pen. e 123 co. 3 cod. proc. pen.,avuto riguardo a; 1) omessa declaratoria di improcedibilità del reato in ragionedella mancanza della condizione di procedibilità; 2) difetto assoluto dellanecessaria motivazione relativa alla procedibilità del reato implicitamente ritenuta.Deduce che la Corte né aveva rilevato la carenza di procedibilità conseguita alnuovo regime introdotto dal d. lgs. 150/22 né aveva spiegato le ragioni per cuiaveva ritenuto il reato procedibile.2.3. Con il terzo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.61 n. 7 cod. pen. e mancanza di motivazione con riferimento al riconoscimentodell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, al riguardo deducendoche l’aggravante era stata ritenuta senza verificare compiutamente il valoredell’auto oggetto di furto nonché la situazione patrimoniale della persona offesa2.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimentoall'applicazione della recidiva, dolendosi del fatto che non era stata offertacompiuta motivazione sulle ragioni di applicazione della recidiva.3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto cheil ricorso fosse dichiarato inammissibile.4. La difesa ha fatto pervenire in data 3/02/2026 memoria con allegata remissionedi querela di cui in data 17/04/2026 ha trasmesso l’accettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio in ragione della estinzione delreato per remissione di querela.2. Il secondo motivo, da esaminare per primo in ragione del suo caratterepreliminare anche rispetto alla estinzione del reato, è inammissibile, in quanto,anche a prescindere dalla carenza di autosufficienza, è manifestamente infondato.2.1. Non è, al riguardo, in questione il fatto che il reato sia divenuto procedibilea querela nelle fasi tra la sentenza di primo grado, resa il 6/05/2022, e il giudiziodi secondo grado, concluso con la sentenza impugnata. Ed, invero, il reato di furtoaggravato nei termini qui in contestazione è divenuto procedibile a querela aseguito del mutamento di regime sul punto introdotto dal d. lgs. 150/22 che hamodificato l’art. 624 comma 2 cod. pen.2.2. E’, però, sufficiente constatare che, all’atto del mutamento di regime, la partecivile era costituita, circostanza che, per consolidato orientamento, ai fini in rilievoequivale alla proposizione di querela. E’ acquisito l’assunto secondo cui lacostituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilitàdi reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela aseguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma"Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendoformule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, Sentenza, 09/05/2023, n.27147, rv. 284844-01). Rimane, pertanto, irrilevante constatare che quellaproposta dalla persona offesa in data 9/07/2018 (come rilevabile dagli atti) siaeffettivamente una denuncia priva di istanza di punizione.3. Deve rilevarsi allora l’estinzione del reato per effetto della intervenutaremissione di querela, ritualmente accettata.3.1. Consta appunto la sopravvenuta remissione di querela da parte della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio procuratore speciale.3.2. Secondo consolidato canone in materia «La remissione di querela, intervenutain pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determinal'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevatae dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamenteproposto» (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 – 01. Cfr.anche Sez. 2 - , Sentenza n. 41441 del 25/11/2025, Rv. 288997 – 01).3.3. A fronte della estinzione del reato per remissione di querela le cause diproscioglimento nel merito sono rilevabili soltanto se immediatamente evidenti.Non è controverso l’orientamento secondo cui, appunto, «(i)n presenza della causadi estinzione del reato integrata dalla remissione di querela il giudice, prima diprosciogliere con la corrispondente formula, è tenuto a verificare se sussistano lecondizioni per il proscioglimento nel merito, condizione che, nelle fasi anteriori aldibattimento caratterizzate da un limitato materiale probatorio, si verifica solo sedagli atti già acquisiti risulti "evidente" la innocenza dell'imputato» (Sez. 5,Sentenza n. 42260 del 06/10/2004, Rv. 230140 – 01. Cfr. Sez. 5, Sentenza n.21201 del 26/02/2009, Rv. 244635 - 01).3.4. Nel caso di specie, non si apprezza l’evidenza così richiesta, osservandosi alcontrario che il primo motivo che investe (anche) il tema della responsabilitàmostra – per quanto qui di rilievo - una base idonea a sorregerlo, posto che lasentenza ha correttamente motivato il fondamento dell’accusa valorizzando: a) ilriconoscimento da parte della persona offesa della vettura che aveva seguito lasua; b) le modalità di pedinamento della Punto nera; c) l’interpretazione dellaregistrazione audio.4. Deve, allora, rilevarsi la estinzione del reato per remissione della querela, conannullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con riflessa caducazionedelle statuizioni civili correlate al reato estinto (cfr. Sez. 2, n. 41441 del25/11/2025, Rv. 288997 – 01).L’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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