CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 12266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna del predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 482 in relazione al 477 cod. pen., e 497 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'accertamento del contributo causale offerto dal ricorrente alla contraffazione del passaporto bulgaro n. 381284117 e della patente bulgara n. 260780099, non è deducibile in sede di legittimità, perché oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 2, par. 4 della motivazione), è costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; peraltro, la presenza sul documento contraffatto di una fotografia fornita dall'interessato, secondo costante giurisprudenza, pur non escludendo aprioristicamente che l'imputato non abbia partecipato alla manomissione dell'atto, presenta una "considerevole efficacia indiziaria"(Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018 Rv. 273303 -01);n Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'applicazione della recidiva, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure circa poteri valutativi già adeguatamente esaminate dalla Corte di appello (si veda l'ultimo paragrafo della seconda pagina della sentenza impugnata), risulta manifestamente infondato in punto di rito: coglie nel segno, infatti, il giudice di seconde cure nel dichiarare l'inammissibilità dei motivi aggiunti i quali, sebbene spediti tempestivamente via raccomandata A/R - sono pervenuti alla cancelleria della Corte una volta spirato il termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 40 cod. proc. pen., fermo che la giurisprudenza largamente prevalente nega l'applicabilità analogica dell'art. 582 comma 2° cod. proc. pen. all'istituto dei motivi nuovi (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 27603 del 18/03/2016, Rv. 267263 - 01); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, giacché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'eccessività del trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda il penultimo paragrafo della motivazione della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen e. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigl,Vere es, énsore A.19r pr