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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 23098/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 novembre 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 25 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo.

2.1. In particolare, la ricorrente, deducendo violazione di legge, ha osservato che: a) in data 2 novembre 2021 veniva depositata tramite il Portale di deposito degli atti penali (PDP) la nomina difensiva in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dalla ricorrente, firmata digitalmente e allegata all'atto abilitante, ossia la convalida e il decreto di sequestro del 25 ottobre 2021; mentre in data 4 novembre 2021 era stata così tempestivamente depositata in forma cartacea l'istanza di riesame, nell'ultimo giorno utile all'uopo; b) solamente nel pomeriggio di detto giorno era pervenuto, da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia, il rigetto del deposito dell'atto di nomina; c) lo stesso Tribunale del riesame aveva comunque ritenuto che tale rigetto non fosse rispondente al quadro normativo di riferimento; d) la nomina del difensore era appunto avvenuta secondo le regole tecniche, in esecuzione del decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 e delle specifiche del direttore della Dgsia; e) al contrario il Tribunale del riesame, sia pure non condividendo le argomentazioni del Pubblico ministero, aveva osservato, con valutazione invero assorbente, che la nomina non recava la sottoscrizione digitale; f) la sottoscrizione, in formato Cades con trasformazione del formato con estensione .p7m, era invece avvenuta tempestivamente tramite deposito al Portale, e solo tardivamente - al di là dei termini di deposito della richiesta di riesame - era intervenuto il rigetto del predetto deposito, tra l'altro per ragioni che lo stesso Tribunale non aveva condiviso; g) era evidente la lesione dei diritti difensivi, tenuto altresì conto di un vincolo apposto su beni di proprietà della ricorrente per ipotesi di reato ormai prescritte.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

4. La ricorrente ha dimesso memoria integrativa. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

5.1. Il provvedimento impugnato ha dato conto dell'avvenuto deposito, in data 2 novembre 2021 e tramite il [OSCURATO:PERSONA]PDP, dell'atto di nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo difensore fiduciario della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale era stato in precedenza disposto sequestro preventivo convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.Per conto di costei l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato il successivo 4 novembre 2021, nella Cancelleria del Tribunale della Libertà di Roma, la relativa richiesta di riesame, richiamando la procura "in atti".

5.1.1. Nella medesima giornata del 4 novembre 2021 veniva comunicato l'avvenuto rifiuto del deposito, giustificato dal mancato deposito della nomina tramite la p.e.c. dell'Ufficio giudiziario.

5.1.2. A questo riguardo l'ordinanza impugnata ha da un lato evidenziato che l'atto di nomina del difensore rientrava invece (fatto salvo l'inserimento di atto cd. abilitante, v. supra) nella categoria di atti dei quali era consentito il deposito tramite il Portale.

Ciò in ragione del quadro normativo introdotto dall'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, quanto al deposito telematico di atti tramite il Portale presso gli uffici di Procura, ed in esecuzione in specie del d.m. 13 gennaio 2021, che appunto estendeva anche all'atto di nomina del difensore, in adempimento alle previsioni di legge, la possibilità del relativo deposito al Portale.

Per altro verso, peraltro, l'ordinanza impugnata ha osservato - in via ritenuta assorbente - che l'atto di nomina non recava la sottoscrizione digitale.

5.2. Al riguardo la ricorrente ha osservato che la nomina, depositata in formato Cades .p7m, recava necessariamente in sé la sottoscrizione digitale, del tutto conforme alla giurisprudenza che equiparava la firma in formato Pades a quella in formato Cades (cfr., in proposito, Cass. Civ. Sez. 2, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536; Cass. Civ. Sez.

U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 - 02).

5.2.1. Vero è, in proposito, che il file è invece firmato digitalmente, come attestato dall'estensione <p7m>, che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CAdES, in tal modo ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale (così, in motivazione, Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490).

Ciò posto, di per sé la mancata lettura della sottoscrizione digitale non assume rilievo dirimente, stante il possibile uso di programma informatico non in grado di rilevare la firma apposta col sistema Cades (CMS [OSCURATO:PERSONA]), invero verificabile solo da specifici programmi di lettura di firme.

5.3. Alla stregua dei principi richiamati, pertanto, e tenuto conto da un lato della - pacifica - erroneità del rifiuto operato dalla Segreteria del Pubblico ministero, relativamente all'impossibilità di procedere al deposito dell'atto di nomina tramite PDP, e dall'altro delle caratteristiche dell'estensione .p7m e delle conseguenti verifiche di firma, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, 3 cod. proc. pen., il quale sarà così tenuto alle ulteriori verifiche e risposte nel rito e nel merito, cui non ha dato corso per le ritenute assorbenti ragioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 novembre 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 25 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo. 2.1. In particolare, la ricorrente, deducendo violazione di legge, ha osservato che: a) in data 2 novembre 2021 veniva depositata tramite il Portale di deposito degli atti penali (PDP) la nomina difensiva in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dalla ricorrente, firmata digitalmente e allegata all'atto abilitante, ossia la convalida e il decreto di sequestro del 25 ottobre 2021; mentre in data 4 novembre 2021 era stata così tempestivamente depositata in forma cartacea l'istanza di riesame, nell'ultimo giorno utile all'uopo; b) solamente nel pomeriggio di detto giorno era pervenuto, da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia, il rigetto del deposito dell'atto di nomina; c) lo stesso Tribunale del riesame aveva comunque ritenuto che tale rigetto non fosse rispondente al quadro normativo di riferimento; d) la nomina del difensore era appunto avvenuta secondo le regole tecniche, in esecuzione del decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 e delle specifiche del direttore della Dgsia; e) al contrario il Tribunale del riesame, sia pure non condividendo le argomentazioni del Pubblico ministero, aveva osservato, con valutazione invero assorbente, che la nomina non recava la sottoscrizione digitale; f) la sottoscrizione, in formato Cades con trasformazione del formato con estensione .p7m, era invece avvenuta tempestivamente tramite deposito al Portale, e solo tardivamente - al di là dei termini di deposito della richiesta di riesame - era intervenuto il rigetto del predetto deposito, tra l'altro per ragioni che lo stesso Tribunale non aveva condiviso; g) era evidente la lesione dei diritti difensivi, tenuto altresì conto di un vincolo apposto su beni di proprietà della ricorrente per ipotesi di reato ormai prescritte. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 4. La ricorrente ha dimesso memoria integrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 5.1. Il provvedimento impugnato ha dato conto dell'avvenuto deposito, in data 2 novembre 2021 e tramite il [OSCURATO:PERSONA]PDP, dell'atto di nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo difensore fiduciario della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale era stato in precedenza disposto sequestro preventivo convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.Per conto di costei l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato il successivo 4 novembre 2021, nella Cancelleria del Tribunale della Libertà di Roma, la relativa richiesta di riesame, richiamando la procura "in atti". 5.1.1. Nella medesima giornata del 4 novembre 2021 veniva comunicato l'avvenuto rifiuto del deposito, giustificato dal mancato deposito della nomina tramite la p.e.c. dell'Ufficio giudiziario. 5.1.2. A questo riguardo l'ordinanza impugnata ha da un lato evidenziato che l'atto di nomina del difensore rientrava invece (fatto salvo l'inserimento di atto cd. abilitante, v. supra) nella categoria di atti dei quali era consentito il deposito tramite il Portale. Ciò in ragione del quadro normativo introdotto dall'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, quanto al deposito telematico di atti tramite il Portale presso gli uffici di Procura, ed in esecuzione in specie del d.m. 13 gennaio 2021, che appunto estendeva anche all'atto di nomina del difensore, in adempimento alle previsioni di legge, la possibilità del relativo deposito al Portale. Per altro verso, peraltro, l'ordinanza impugnata ha osservato - in via ritenuta assorbente - che l'atto di nomina non recava la sottoscrizione digitale. 5.2. Al riguardo la ricorrente ha osservato che la nomina, depositata in formato Cades .p7m, recava necessariamente in sé la sottoscrizione digitale, del tutto conforme alla giurisprudenza che equiparava la firma in formato Pades a quella in formato Cades (cfr., in proposito, Cass. Civ. Sez. 2, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536; Cass. Civ. Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 - 02). 5.2.1. Vero è, in proposito, che il file è invece firmato digitalmente, come attestato dall'estensione <p7m>, che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CAdES, in tal modo ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in pdf è munito della predetta firma digitale (così, in motivazione, Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490). Ciò posto, di per sé la mancata lettura della sottoscrizione digitale non assume rilievo dirimente, stante il possibile uso di programma informatico non in grado di rilevare la firma apposta col sistema Cades (CMS [OSCURATO:PERSONA]), invero verificabile solo da specifici programmi di lettura di firme. 5.3. Alla stregua dei principi richiamati, pertanto, e tenuto conto da un lato della - pacifica - erroneità del rifiuto operato dalla Segreteria del Pubblico ministero, relativamente all'impossibilità di procedere al deposito dell'atto di nomina tramite PDP, e dall'altro delle caratteristiche dell'estensione .p7m e delle conseguenti verifiche di firma, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, 3 cod. proc. pen., il quale sarà così tenuto alle ulteriori verifiche e risposte nel rito e nel merito, cui non ha dato corso per le ritenute assorbenti ragioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5,
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