CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18167/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1976avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Spoletovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/12/2025 il Tribunale di Spoleto ha dispostol’archiviazione del procedimento a carico di D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], conrestituzione degli atti al Pubblico ministero quanto alle condotte appropriative oggettodi denuncia querela.2. Avverso il provvedimento di archiviazione ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento del provvedimento del G.i.p.presso il Tribunale di Spoleto perché nullo per abnormità, ricorrendo vizio dellamotivazione e violazione di norme processuali in relazione agli art. 409 e 125 cod.proc. pen. La difesa - dopo aver allegato in fatto gli elementi confluiti nella denunciaquerela e la mancata restituzione della somma di Euro 327.400,00 e il ruolo svolto atal fine sia da D’[OSCURATO:PERSONA] che da D’[OSCURATO:PERSONA] -ha richiamato elementi inordine alla chiara ricorrenza di un disegno truffaldino a sostegno della indebitaappropriazione dei beni e risparmi che erano stati affidati al D’[OSCURATO:PERSONA], con lacollaborazione della figlia, collaboratrice del padre presso il suo studio dicommercialista, mediante l’avvio a carico del padre di un falso procedimento in sededi ingiunzione, così impedendo al creditore la aggressione dei beni del debitore. Èstata quindi rilevata l’abnormità del provvedimento nell’aver ritenuto di naturameramente civilistica la condotta richiamata, proprio in considerazione dellecircostanze provate e riscontrabili, dalle quali emergeva il previo esercizio di azione insede civile e l’impossibilità di procedere a causa della condotta di occultamento,modifica e blocco della possibilità di aggredire i beni del debitore per soddisfare ilproprio credito, grazie alla condotta di supporto a carattere ingannatorio della figliadello stesso, mediante la simulazione di un prestito totalmente inesistente. La richiestadi specifiche indagini, formulate in sede di opposizione alla archiviazione, è stata deltutto ignorata in assenza di qualsiasi approfondimento da parte della Pubblica accusa.Il fatto che, nonostante una serie di elementi significativi allegati dalle persone offese,non solo il Pubblico ministero sia rimasto inerte, ma anche il Gip non abbia dispostointegrazioni rappresenta un evidente profilo di abnormità, in assenza di qualsiasielemento che possa condurre alla definizione della condotta come civilistica. Lamotivazione resa sul punto dal Gip era poi da ritenere del tutto generica, aspecifica,senza inquadrare correttamente l’andamento delle azioni avviate in sede civile,addirittura ipotizzando che l’azione esecutiva fosse avvenuta prima del decretoingiuntivo. Si doveva ritenere ricorrente nel caso in esame una abnormità funzionale,risultando necessarie ed imprescindibili le ulteriori attività di indagine richieste, conblocco del procedimento, senza alcuna possibilità di ulteriore tutela della personaoffesa.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2. Il ricorrente, con l’ampio ed argomentato motivo di diritto ha contestato ladecisione di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Spoleto, ritenendo ilprovvedimento abnorme in considerazione della erronea interpretazione dei principi didiritto applicabili al caso di specie, anche attesa la palese superficialità della decisionein assenza di alcun approfondimento ulteriore, per come richiesto in modo formaledalla parte civile, al fine di contestare l’erroneo inquadramento dei fatti quale meroillecito civilistico. Questa Corte ha chiarito che l'ordinanza di archiviazione emessa dalgiudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della personaoffesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non èimpugnabile per cassazione (Sez. 2, n. 28583 del 16/07/2024, Chen, Rv. 286726-01).Quanto al caso di specie si deve osservare che deve essere certamente esclusal'ipotesi dell'abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza diarchiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale.Ed invero l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione deve essere esclusasia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione delprocedimento, sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasiirrevocabile essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura conl'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. In tal senso, si devespecificare che, quanto alle argomentate considerazioni proposte dalla difesa in dirittoin questa sede, che l'art. 414 cod. proc. pen. non richiede quale condizione necessariaper l'autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti diprova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficientel'esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest'ultima che è configurabile anchenel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovoprogetto investigativo, delle precedenti acquisizioni (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020,Cestaro, Rv. 278991-01). Ne consegue che anche la rivalutazione di acquisizioniprecedenti, in un'ottica diversa possa consentire di riavviare indagini già oggetto diarchiviazione.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]