CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Prato ha confermato il decreto di sequestro preventivo e rigettato l'istanza di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dell'autovettura di sua proprietà, targata [OSCURATO:TARGA], in uso al marito, [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale concernente la detenzione di sostanze stupefacenti. Si precisa infatti che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di un quantitativo considerevole di cocaina occultata all'interno dell'autovettura, in vari punti, dentro un seggiolino posteriore appositamente modificato per creare uno spazio interno e sotto il cambio, unitamente a una somma di denaro in contanti e ad un bilancino di precisione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'indagato e proprietaria dell'auto, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'utilizzo del veicolo anche da parte del marito, trattandosi di un bene in uso ai componenti della famiglia, e non essendovi quindi alcuna prova della intestazione fittizia del bene alla medesima [OSCURATO:PERSONA] al fine di sottrarre il bene ad un possibile provvedimento ablativo. La ricorrente evidenzia di essere terza estranea al reato, di essere in buona fede, di essere stata in grado di sostenere le spese per l'acquisto del veicolo a lei intestato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza è priva di fondamento. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cessazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 2. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Nel caso in esame, infatti, il giudice a quo ha evidenziato che, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti, oltre a due telefoni cellulari e a una mazzetta di danaro in contante, del totale di 4300 euro, quantitativi di hashish e di cocaina dentro un vano appositamente creato all'interno dell'auto. Di qui il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca ex art. 321 comma 2, cod. proc. pen., senza che la mera intestazione alla moglie inibisca l'ablazione reale. Trattasi di motivazione certamente non assente o apparente, a cui può aggiungersi in questa sede che, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., l'applicazione della misura è esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima (Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Rv. 229984 - 01; Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238590 - 01). In ordine a tale profilo è dato registrare una assoluta genericità del ricorso, non avendo la ricorrente addotto elementi di un sia pur minimo spessore argomentativo a sostegno dell'asserto inerente alla propria buona fede, a fronte del vincolo coniugale e del dato oggettivo risultante dall'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, costituito dall'utilizzo del veicolo e dalla creazione di un vano appositamente preordinato ad occultare lo stupefacente. D'altronde, il provvedimento di cautela reale, con conseguente confisca, è ammesso laddove si tratti di bene non occasionalmente adibito alla commissione del reato ma stabilmente asservito ad essa. Costituisce, infatti, ius receptum che il sequestro preventivo richiede, quale imprescindibile presupposto, una relazione specifica e stabile tra il bene da sequestrare e il reato, anche nel caso in cui quest'ultimo preveda come obbligatoria la confisca (Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Rv. 253113;Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016,Rv. 267737), ciò che è dato riscontrare nel caso di specie, sulla base di quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla creazione del vano sotto il seggiolino in cui occultare lo stupefacente. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass.n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso all'udi