Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37951/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Torino del 6 luglio 2021, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa ridu- zione nel massimo per la concessione delle attenuanti generiche.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzio- natorío. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consen- tito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100).

Inoltre, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332).

Quanto alla seconda censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparrì, Rv. 239754).La pena applicata non è superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 1.1.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie la Corte territo- riale ha logicamente condiviso la decisione del Tribunale in tema di trattamento san- zionatorio in genere, evidenziando l'adeguatezza della pena irrogata alla gravità dei fatti (detenzione di gr. 2.350 di hashish pari a 22.576 dosi medie giornaliere) ed alla personalità dell'imputato (la sua "affidabilità" in misura tale da attribuirgli la custodia di un quantitativo di stupefacente di elevato valore, la fuga pericolosa per i terzi, lo strenuo tentativo di mantenere il possesso dello stupefacente e la mancanza di un reale atteggiamento collaborativo); essa, inoltre, ha osservato che l'incensuratezza e la giovane età erano già state valutate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura consistente.

Il ricorrente si limita a formulare una visione alternativa dei medesimi elementi vagliati dalla Corte territoriale, senza però riuscire a scalfire la valenza dell'apparato argomentativo.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Torino del 6 luglio 2021, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa ridu- zione nel massimo per la concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzio- natorío. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consen- tito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100). Inoltre, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332). Quanto alla seconda censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparrì, Rv. 239754).La pena applicata non è superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 1.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie la Corte territo- riale ha logicamente condiviso la decisione del Tribunale in tema di trattamento san- zionatorio in genere, evidenziando l'adeguatezza della pena irrogata alla gravità dei fatti (detenzione di gr. 2.350 di hashish pari a 22.576 dosi medie giornaliere) ed alla personalità dell'imputato (la sua "affidabilità" in misura tale da attribuirgli la custodia di un quantitativo di stupefacente di elevato valore, la fuga pericolosa per i terzi, lo strenuo tentativo di mantenere il possesso dello stupefacente e la mancanza di un reale atteggiamento collaborativo); essa, inoltre, ha osservato che l'incensuratezza e la giovane età erano già state valutate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura consistente. Il ricorrente si limita a formulare una visione alternativa dei medesimi elementi vagliati dalla Corte territoriale, senza però riuscire a scalfire la valenza dell'apparato argomentativo. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 37951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris