CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 17983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14025/2015 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente principale contro S.I.T.MAR. – [OSCURATO:PERSONA] – S.P.A., in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 54, presso lo studio Tasco & Associati controricorrente - ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 7110/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 25/11/2014 e non notificata; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 6 aprile 2022; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente – S.I.T.MAR. – [OSCURATO:PERSONA] – s.p.a. - impugnò l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2004 con cui, ai fini IRES, venivano recuperati a tassazione costi indeducibili per euro 666.234,00 e componenti positivi di reddito per euro 13.839.988,47. Dalla sentenza impugnata risulta che la società contribuente eccepì, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'accesso e della attività di verifica svolta dall’Amministrazione finanziaria, la nullità del processo verbale di constatazione per invalidità delle operazioni ispettive, la tardività della notifica e la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento nonché, nel merito, la totale l'infondatezza delle riprese a tassazione, eccezioni tutte cui l’Ufficio replicava sostenendo la pinea legittimità, formale e sostanziale, dell’avviso di accertamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 86/2/13, accolse il ricorso nel merito, annullando la ripresa a tassazione. 3. L’Ufficio propose appello avverso tale sentenza denunciando l'errore di valutazione di norme e di fatti in cui erano incorsi i secondi giudici, deducendo la mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle operazioni in esame e del loro concreto interesse economico, nonché la mancata documentazione circa l'esistenza del debito della società verso la società [OSCURATO:PERSONA] LTD. 4. La società contribuente presentò appello incidentale sulle questioni pregiudiziali in rito che erano state respinte dalla 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 Commissione tributaria provinciale ribadendo, nel merito, la correttezza della decisione impugnata. 5. La CTR, con la sentenza di cui in epigrafe, ha respinto le questioni pregiudiziali sollevate dalla società contribuente con l'appello incidentale e, per quanto riguarda il merito, ha respito l'appello dell'Ufficio ritenendo illegittime le riprese a tassazione in quanto la società contribuente si era limitata ad acquistare un credito ed a pagare alle scadenze i relativi interessi regolamentati da apposito contratto di finanziamento, il tutto attraverso accordi regolarmente contabilizzati; ha rilevato, altresì, che il valore basso del tasso di interesse non dimostrava la falsità delle operazioni trattandosi di operazioni poste in essere da società appartenenti allo stesso gruppo. 5. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi; la società contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. 6. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, in via telematica, conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale lamenta, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 10, t.u.i.r. nonché dell’art.2697 cod. civ., nella parte in cui la CTR ha annullato la ripresa a tassazione delle operazioni effettuate dalla società contribuente con soggetti domiciliati in paesi cd. black list, senza verificare che si trattasse di imprese estere svolgenti attività economica e senza indagare sulla sussistenza dell’esimente richiesta dalla norma in parola dell’”effettivo interesse economico” a sostegno delle operazioni di acquisto dei beni da parte dei soggetti avente sede in paesi a fiscalità privilegiata. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 1.1. Con il secondo motivo d’impugnazione lamenta, nuovamente, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 10, t.u.i.r., nonché dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la CTR ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società contribuente a discarico, senza verificare i requisiti richiesti dalle norme in parola per le operazioni di acquisto con soggetti avente sede in paesi a fiscalità privilegiata. 1.2. Con il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992. n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att., circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 110 t.u.i.r. 2. Secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni di cui all’art.276 cod. proc. civ., il terzo motivo va esaminato prioritariamente perché denuncia un vizio di nullità che, se sussistente, travolgerebbe l’intera sentenza. 2.1. Esso deve essere disatteso. 2.2. La CTR, relativamente alla deducibilità della operazioni compiute dalla società contribuente con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ha ritenuto che le operazioni poste in essere dalla società contribuente con le società estere [OSCURATO:SOCIETA]. fossero «del tutto corrette e documentate», dando conto della sussistenza delle operazioni economiche concretizzatesi attraverso operazioni di acquisto di credito (dalla Aledo LTD verso la [OSCURATO:SOCIETA].), con il pagamento di interessi, come da appositi contratti di finanziamento, e successiva cessione del crediti dalla società cessionaria, Aledo LTD, alla società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] LTD. Ha evidenziato, altresì, con riguardo agli interessi 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 relativi alle operazioni di finanziamento, che la società contribuente aveva presentato «probante documentazione non solo della congruità dell'operazione ma anche dei requisiti richiesti all'articolo 110, comma 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della deducibilità dei costi dei paesi inseriti nella black list». 2.3. La motivazione resa dai giudici di appello, per quanto sintetica, espone in maniera sufficientemente chiara il percorso logico- giuridico in base al quale è stata ritenuta provata, da parte della società contribuente, la deducibilità dei costi per le operazioni commerciali con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, per rigettare l’appello dell’Ufficio. Non sussiste, dunque, alcuna ipotesi di anomalia motivazionale, riconducibile al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (quale nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.), che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (v. pronunce cd. gemelle delle Sezioni Unite dell’11 marzo 2014 nn. 8053 e 8054). 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso principale - che si esaminano congiuntamente per connessione di censure – sono fondati e vanno accolti. 3.1. Appare utile un breve riepilogo del quadro normativo di riferimento e della interpretazione che ne è conseguita. 3.2 Il comma 10 dell’art. 110 del t.u.i.r. - poi abrogato dall’art. 1, co. 142, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 208 - dispone che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata. 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 3.3. Il successivo comma 11 - anch’esso abrogato dall’art. 1, co. 142, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 208 - consente che le disposizioni di cui al comma 10 possano essere disattese nel caso in cui le imprese [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che «le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione». 3.4. E’ opinione comunque in dottrina ed in giurisprudenza che tali esimenti siano alternative tra loro: il contribuente è tenuto a provare effettiva esistenza dell'impresa avente sede in un Paese a regime fiscale agevolato ovvero, in via alternativa, della corrispondenza delle operazioni di acquisto ad un interesse effettivo e della loro effettiva esecuzione. 3.5. Sotto il profilo procedimentale, al fine di agevolare le attività di controllo, il legislatore richiede la separata indicazione in dichiarazione dei costi black list. Inoltre, la disposizione in parola prevede pure che ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte dal contribuente in sede precontenziosa, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. 3.6. Le previsioni normative in esame si ponevano l'obiettivo di contrastare le operazioni di trasferimento dall'Italia di reddito imponibile verso Stati a bassa fiscalità che non avessero finalità non riconducibili alle esigenze proprie dell'attività economica dell'impresa e, dunque, non corrispondenti ai requisiti dell'inerenza delle operazioni. La peculiarità della disciplina in esame, risiedeva, quindi, nel riconoscimento del diritto alla deduzione dei costi solo ove fosse data prova, da parte del contribuente, dell’effettività dell'operazione. In relazione a tale prova, nessun limite è posto dalla legge, potendo il contribuente fornire liberamente la prova dell’esimente senza alcuna preclusione, né processuale, né sostanziale, rispetto alla tipologia delle 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 prove a darsi, rimanendo liberamente individuabili dal contribuente e non invece, determinate dall’Amministrazione (eventualmente in sede di richiesta documentale precontenziosa). 3.7. E’ stato chiarito che tale regime è certamente compatibile con il modello OCSE contro le doppie imposizioni, in quanto la disciplina di cui all'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R n. 917 del 1986 (nel testo in vigore ratione temporis) non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 24, par. 24, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, atteso che il peculiare regime probatorio previsto dalla norma interna opera solo sul piano della verifica dell'effettività dell'operazione, sicché, una volta fornita tale prova, i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., 29/03/2019, n. 8812). 3.8. Tornando al caso in esame, non v’è dubbio che la CTR abbia fatto mal governo del principi sopra esposti, in quanto, pur ritenendo soddisfatto l’onere della prova gravante sul contribuente, non ha indagato sull’effettività dell’operazione commerciale o sulla sussistenza dell’interesse economico sotteso all’operazione commerciale, rimanendo su affermazioni generiche - la regolarità dell’acquisto di un credito e del pagamento alle scadenze dei relativi interessi regolamentati da apposito contratto di finanziamento tra società appartenenti allo stesso gruppo - senza verificare i requisiti richiesti dalle norme in parole e che, quindi, le operazioni di trasferimento verso Stati a bassa fiscalità fossero riconducibili ad esigenze proprie dell'attività economica dell'impresa e, dunque, corrispondessero ai requisiti dell'inerenza delle operazioni. 4. La società contribuente propone ricorso incidentale «per la cassazione della sentenza, limitatamente alla soccombenza sulle eccezioni pregiudiziali in rito». Con tre motivi la contribuente ripropone in Cassazione le eccezioni proposte con il ricorso introduttivo e con 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 l’appello incidentale, riguardanti: a) la nullità dell’avviso di accertamento per illegittimità del p.v.c. in quanto redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio “non competente all’epoca dei fatti” in violazione e falsa applicazione delle norme in materia; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000 sui termini massimi di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente; c) la decadenza del potere accertativo per decorso dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per non essere stata allegata la denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini. 4.1. Le eccezioni pregiudiziali del ricorrente incidentale sono infondate. 4.2. Quanto al vizio di competenza della [OSCURATO:PERSONA] a svolgere le attività di verifica e di accesso ed il consequenziale verbale di verifica, all’epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), per esser stati tali poteri istruttori attribuiti alle Direzioni solo a decorrere dal 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 27, comma 13, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 185, con v. in l. 28/01/2009, n. 2, si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte – che qui si condivide e si fa proprio – secondo cui la disposizione in parola (art. 27 d.l. cit.) «non ha attribuito alla Direzioni regionali una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma avente fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza in relazione alla rilevanza economica fiscale del soggetto accertato, a favore della [OSCURATO:PERSONA], già titolare, per d’imposizione regolamentare della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini dell’emissione degli atti impositivi» (così, Sez. 5, 12/03/2020, n. 7097/2020; id. Sez. 5, 31/03/2022, n. 10519; cfr., altresì, ex pluribus, Sez. 5, 08/10/2020, n. 21694 Sez.5, 21/12/2018 n. 33289; Sez. 5, 27/11/2015 n. 24263). 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 4.3. Le altre due questioni pregiudiziali riproposte col ricorso incidentale sono inammissibili, avendo la CTR compiuto specifico accertamento di merito, non specificamente censurato in questa sede, e ritenuto che «[…] i verificatori hanno svolto la loro attività ispettiva nell’ambito dei limiti loro imposti ed i termini di notifica dell’avviso di accertamento essendo stata presentata denuncia penale a seguito dei fatti in esso riscontrati» ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/73. In ogni caso, non sussistono in radice le dedotte violazioni di legge. In particolare per quanto riguarda la asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000, questa Corte ha più volte affermato che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (ad es. Sez. 5, 27/01/2017, n. 2055; Sez. 5, 15/04/2015, n. 7584). Per quanto riguarda la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla mancata allegazione della denuncia penale, questa Corte ha affermato il principio secondo cui il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14025/2015 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 17983/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ad es. Sez. 5, 02/07/2020, n. 13481; Sez. 6 - 5, 28/06/2019, n. 17586). 5. Conclusivamente, il ricorso principale va accolto limitatamente ai motivi primo e secondo, mentre il ricorso incidentale va interamente rigettato. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi di ricorso principale accolti con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principi richiamati ai §§ 3.2-3.8. 5.1. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale e rigetta il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso principale accolti e rinvia alla CTR, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in data 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A