Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 23576/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 28598-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 179/2018; Oggetto R.G.N.28598/2019 Cron.

Rep.

Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 19.3.19 la corte d’appello di Potenza, in riforma di sentenza 31.1.18 del tribunale di Matera, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe per rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex lege 257 del 92; la corte territoriale, premesso la natura autonoma del diritto alla rivalutazione e la soggezione a prescrizione decennale, ha ritenuto prescritto il diritto decorrendo il termine dalla domanda di certificazione all’INAIL e non dalla domanda amministrativa all’Inps del beneficio.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione -ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sul dies a quodel termine prescrizionale; il secondo motivo deduce -ex 360 numero 4- violazione dell’art. 111 Costituzione e 132 c.p.c., nonché -ex art. 360 co. 1 n. 5 - vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che la consapevolezza dell’esposizione poteva aversi solo dal deposito della perizia ambientale relativa allo stabilimento.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto prescritto il diritto al risarcimento per soggetto già pensionato; il quarto motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. per aver fatto decorrere la prescrizione del pensionamento a prescindere dalla consapevolezza dell’esposizione; il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. per non aver fatto decorrere la prescrizione dalla consapevolezza e nullità o inammissibilità del ricorso in appello.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono privi di pregio.

Occorre premettere che la corte territoriale ha, con motivazione adeguata e corretta, ancorato il decorso del termine prescrizionale del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad aminato alla consapevolozza acquisita dal lavoratore della sua esposizione, per come dimostrata dalla domanda del lavoratore medesimo di certificazione dell’INAIL in ordine all’esposizione.

La Corte di merito si è cimentata con la valutazione degli elementi della fattispecie normativa e non si è arrestata al vaglio della data del pensionamento, di per sé sprovvista di valenza probante in ordine alla consapevolezza o alla conoscibilità dell’esposizione all’amianto.

Secondo la corte terrtoriale, invero, cio’ che rileva è la consapevolezza dell’esposizione all’amianto, che si collega necessariamente al momento della presentazione della domanda all’INAIL, non essendo invece necessaria, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la consapevolezza dell’esposizione qualificata.

I giudici d’appello, dunque, senza invertire le regole che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori e senza pretermettere i caratteri indefettibili delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza), hanno proceduto alla disamina del materiale probatorio e, nell’esercizio del prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), hanno conferito rilievo a un dato cruciale, quale è la presentazione della domanda all’INAIL per la richiesta di certificazione.

La detta valutazione delle emergenze istruttorie e della loro decisività ai fini della consapevolezza o della conoscibilità dell’esposizione ad amianto è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in questa sede di legittimità nei ristretti limiti tracciati dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.., restando invece inammissibili le censure volte a contestare il rilievo attribuito alla presentazione della domanda all’INAIL e le inferenze logiche che i giudici di merito avevano mostrato di desumerne in punto di consapevolezza dell’esposizione all’amianto (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 7373 del 2024; Sez.

VI-L, 13 ottobre 2022, n. 30154).

La decisione impugnata è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato ripetutamente (tra le tante, Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 - 01) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributivain conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell'esposizione).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28598-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 179/2018; Oggetto R.G.N.28598/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 19.3.19 la corte d’appello di Potenza, in riforma di sentenza 31.1.18 del tribunale di Matera, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe per rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex lege 257 del 92; la corte territoriale, premesso la natura autonoma del diritto alla rivalutazione e la soggezione a prescrizione decennale, ha ritenuto prescritto il diritto decorrendo il termine dalla domanda di certificazione all’INAIL e non dalla domanda amministrativa all’Inps del beneficio. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione -ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sul dies a quodel termine prescrizionale; il secondo motivo deduce -ex 360 numero 4- violazione dell’art. 111 Costituzione e 132 c.p.c., nonché -ex art. 360 co. 1 n. 5 - vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che la consapevolezza dell’esposizione poteva aversi solo dal deposito della perizia ambientale relativa allo stabilimento. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto prescritto il diritto al risarcimento per soggetto già pensionato; il quarto motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. per aver fatto decorrere la prescrizione del pensionamento a prescindere dalla consapevolezza dell’esposizione; il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. per non aver fatto decorrere la prescrizione dalla consapevolezza e nullità o inammissibilità del ricorso in appello. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono privi di pregio. Occorre premettere che la corte territoriale ha, con motivazione adeguata e corretta, ancorato il decorso del termine prescrizionale del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad aminato alla consapevolozza acquisita dal lavoratore della sua esposizione, per come dimostrata dalla domanda del lavoratore medesimo di certificazione dell’INAIL in ordine all’esposizione. La Corte di merito si è cimentata con la valutazione degli elementi della fattispecie normativa e non si è arrestata al vaglio della data del pensionamento, di per sé sprovvista di valenza probante in ordine alla consapevolezza o alla conoscibilità dell’esposizione all’amianto. Secondo la corte terrtoriale, invero, cio’ che rileva è la consapevolezza dell’esposizione all’amianto, che si collega necessariamente al momento della presentazione della domanda all’INAIL, non essendo invece necessaria, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la consapevolezza dell’esposizione qualificata. I giudici d’appello, dunque, senza invertire le regole che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori e senza pretermettere i caratteri indefettibili delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza), hanno proceduto alla disamina del materiale probatorio e, nell’esercizio del prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), hanno conferito rilievo a un dato cruciale, quale è la presentazione della domanda all’INAIL per la richiesta di certificazione. La detta valutazione delle emergenze istruttorie e della loro decisività ai fini della consapevolezza o della conoscibilità dell’esposizione ad amianto è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in questa sede di legittimità nei ristretti limiti tracciati dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.., restando invece inammissibili le censure volte a contestare il rilievo attribuito alla presentazione della domanda all’INAIL e le inferenze logiche che i giudici di merito avevano mostrato di desumerne in punto di consapevolezza dell’esposizione all’amianto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7373 del 2024; Sez. VI-L, 13 ottobre 2022, n. 30154). La decisione impugnata è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato ripetutamente (tra le tante, Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 - 01) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributivain conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell'esposizione). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor
Sentenza Cassazione n. 23576/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris