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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 10340/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.

Lucia °dello, che ha chiesto annullarsi senza rinvui la sentenza impugnata per intervenuta morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio dopo la sentenza 44513/19 della Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la preceden- te sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28/9/2018 limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva, con sentenza del 12/5/2020, in accoglimento del gravame della difesa, sostituiva la pena deten- tiva di mesi tre di reclusione con la multa di 22500 euro, determinando la pena complessiva di euro 22800.

2. Avverso quella sentenza il 12/6/2020 aveva proposto ricorso a questa Corte, a mezzo del proprio difensore, il Ragazzi lamentando inosservanza e/o er- ronea applicazione degli artt. 132, 133 e 135 cod. pen. e 53

I. 689/81 e assenza di motivazione in relazione alla determinazione del ragguaglio tra pena pecunia- ria e pena detentiva.

Aveva, perciò, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Risulta, tuttavia, acquisito agli atti certificato di morte del Comune di Mode- na da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], è colà dece- duto il 31/8/2020 (cfr. certificato in atti del 13/1/2022.

3. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato ascritto al Ragazzi estinto per intervenuta morte dello stesso.

4. Come risulta dal certificato in atti il ricorrente è deceduto in data 31/8/2020, dopo la proposizione del ricorso in cassazione.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato per morte dell'imputato.

Come infatti costantemente ribadito da codesta Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 la mor- te dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sotto- stante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] aria ;am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia °dello, che ha chiesto annullarsi senza rinvui la sentenza impugnata per intervenuta morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio dopo la sentenza 44513/19 della Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la preceden- te sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28/9/2018 limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva, con sentenza del 12/5/2020, in accoglimento del gravame della difesa, sostituiva la pena deten- tiva di mesi tre di reclusione con la multa di 22500 euro, determinando la pena complessiva di euro 22800. 2. Avverso quella sentenza il 12/6/2020 aveva proposto ricorso a questa Corte, a mezzo del proprio difensore, il Ragazzi lamentando inosservanza e/o er- ronea applicazione degli artt. 132, 133 e 135 cod. pen. e 53 I. 689/81 e assenza di motivazione in relazione alla determinazione del ragguaglio tra pena pecunia- ria e pena detentiva. Aveva, perciò, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Risulta, tuttavia, acquisito agli atti certificato di morte del Comune di Mode- na da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], è colà dece- duto il 31/8/2020 (cfr. certificato in atti del 13/1/2022. 3. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato ascritto al Ragazzi estinto per intervenuta morte dello stesso. 4. Come risulta dal certificato in atti il ricorrente è deceduto in data 31/8/2020, dopo la proposizione del ricorso in cassazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato per morte dell'imputato. Come infatti costantemente ribadito da codesta Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 la mor- te dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sotto- stante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] aria ;am
Sentenza Cassazione n. 10340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris