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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 14802/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9945/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella qualità di Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE EMPOLI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella C ommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], FIRENZE n. 2037/2017 depositata i l 25/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’agenzia incaricata per la riscossione Sorit ha notificato alla società contribuente, odierna ricorrente, in qualità di gestore dello stadio cittadino di Empoli, dato in concessione dall’amministrazione comunale,un ’ ingiunzione di pagamento relativ a a ll’uso della predetta struttura per l’anno 2011/2012,inerente alla tassa di igiene ambientale (TIA).

2. Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale ha emesso la sentenza n. 1167/2015 di rigetto del ricorso, ritenendo:che i presupposti impositivi si fossero consolidati in virtù della mancata impugnazione della lettera raccomandata del 2006; che la disponibilità della struttura fosse in capo alla società di calcio oggi ricorrente e non, invece, al comune; e ritenendo , altresì , dovuta l’IVA.

3. Tale decisione è stata impugnata dalla società contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello ritenendo, in reiezione dell’appello, che l’atto impositivo fosse sufficientemente motivatoe che , trattandosi di dichiarazione ultrattiva , i presupposti impositivi fossero stati correttamente considerati dall’amministrazione anche per i successivi periodi di imposta.

Ha invece accolto le doglianze relativamente all’Iva, che ha ritenuto non fosse dovuta.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5motivi.

5. Le intimate non si sono costituitecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000 in relazione al difetto di motivazione.

La CTR avrebbe ritenuto “difficilmente configurabile” il vizio invocato in relazione alla natura di ingiunzione dell’atto, che necessita di elementi minimali.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2. Le questioni poste dallo stesso motivo, sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare in quale specifici termini dette questioni erano state dedotteinnanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto (Cass., 28/05/2024, n. 14843).

Per di più, la Corte di merito ha rilevato che il vizio motivazionale risultava difficilmente configurabile relativamente ad atti di natura ingiuntiva come quello di cui trattasi ed era in concreto insussistente perché, come annota la società appellata, le fatture oggetto della pretesa riportano tutti i dati utili al calcolo della tariffa evidenziata (dunque erano state già emesse fatture ai fini della imposizione).

Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006,n. 12786).

1.3. Ne consegue la inammissibilità per difetto di autosufficienza del motivo.

2. I motivi da 2 a 4 possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra i medesimi.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per aver violato la normativa in materia di dichiarazione ultrattiva.

La CTR avrebbe applicato i presupposti (relativi alla superficie, categoria, riduzioni, tipologie di tariffa) considerandoli consolidati a seguito della mancata impugnazione di raccomandata A/R prot. 4808 del 2006.

Tuttavia, tale normativa non disporrebbe di un obbligo di prendere a considerazione tali parametri ma una semplice facoltà per l’amministrazione e, in presenza di cambiamenti di fatto e diritto, avrebbe dovuto essere posto in essere un nuovo accertamento.

In particolare, nel 2010 era intervenuta una nuova concessione tra il comune e la società calcistica riguardo all’uso dello stadio.

2.2. Con il terzo motivodi ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto consolidati i presupposti contributivi contenuti nella raccomandata del 2006 anche per l’anno in questione, nonostante il presupposto dell’imposta fosse mutato da l criterio della tariffazione presuntiva a quello della tariffazione puntuale.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle altre doglianze, ed in particolare sulla dedotta limitata disponibilità dello Stadio come da convenzione con il Comune di Empoli dal 2010.

2.4. I motivi in esame – che pur prospettano profili di inammissibilità –vanno disattesi.

2.5. La amministrazione ha espressamente considerato i dati esposti dalla ricorrente medesima, come emergenti dalle fatture, e come rivelato dalla CTR.

Il giudice del gravame, difatti, ha specificamente considerato che l presupposti impositivi indicati dall'appellante (superficie, categoria applicata, riduzioni, tipologie tariffa) risultano consolidati a seguito dell'accertamento conseguente alla dichiarazione resa in anni precedenti dalla ditta appellante.

Trattandosi nella fattispecie di un rapporto a dichiarazione ultrattiva in assenza di successive dichiarazioni di segno opposto o comunque diverso, gli elementi impositivi per il calcolo delle tariffesi sono consolidati, talché l'odierna impugnativa nei confronti di atti e fatture del tutto conformi a detti elementi si appalesa inammissibile posta la definitività dell'accertamento conseguente alla dichiarazione resa. .

Nei motivi in analisi non viene dunque colta la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza gravata.Non viene invero dedotto in alcun modo, da parte della ricorrente, che la misurazione posta in concreto a fondamento della imposizione non corrisponda più a quella pregressa, ma solo che vi sarebbe stata una evoluzione delle modalità di calcolo, da ritenere già in astratto incompatibile.

Né, per vero, la questione relativa all’efficacia ultrattiva della dichiarazione può far ritenere ex seche l’ingiunzione di pagamento non contenesse richiami alle fatture che, a loro volta, si fondavano sulla misurazione puntuale.

Il principio di ultrattività richiede rebbe, nel caso, una nuova dichiarazione che, nel caso di specie , non ci sarebbe stata, sicché la CTR ha rettamente considerato corretto l’operato dell’amministrazione.

2.6. Deve anche rilevarsi che la misurazione puntuale, posta in rilievo nei motivi, riguarda la parte variabile del tributo , su l la quale effettivamenteincide, ma che rispetto ad essa le valutazioni sono state operate in base alle fattureprodotte.

2.7. Anche in questo caso, come già rilevato con il motivo n. 2, la questione non assume dunque rilevanza, atteso che non risulta essere stata intaccata la ratiodella decisione posta a fondamento nella sentenza gravata.

2.8. Sotto l’invocato profilo del difetto di motivazione, invece, va rimarcato che per costante giurisprudenza (di recente, Cass.29/02/2024, n. 6501), la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).

Nel caso di specie, invece, la motivazione non può né ritenersi inesistente, né priva della sua logicità, avendo espresso la CTR le proprie argomentazioni, che, in sostanza, non sono condivise, ma, di fatto, non sono certamente apparentio inesistenti.

2.10. Le censure vanno quindi disattese.

3. Il quinto motivo, relativo alle spese, è conseguentemente assorbito.

4. Il ricorso va dunque rigettato.

5. Nulla deve essere disposto quanto alle spese di legittimità, stante la mancata costituzionedegli intimati.

6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9945/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella qualità di Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE EMPOLI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella C ommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], FIRENZE n. 2037/2017 depositata i l 25/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agenzia incaricata per la riscossione Sorit ha notificato alla società contribuente, odierna ricorrente, in qualità di gestore dello stadio cittadino di Empoli, dato in concessione dall’amministrazione comunale,un ’ ingiunzione di pagamento relativ a a ll’uso della predetta struttura per l’anno 2011/2012,inerente alla tassa di igiene ambientale (TIA). 2. Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale ha emesso la sentenza n. 1167/2015 di rigetto del ricorso, ritenendo:che i presupposti impositivi si fossero consolidati in virtù della mancata impugnazione della lettera raccomandata del 2006; che la disponibilità della struttura fosse in capo alla società di calcio oggi ricorrente e non, invece, al comune; e ritenendo , altresì , dovuta l’IVA. 3. Tale decisione è stata impugnata dalla società contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello ritenendo, in reiezione dell’appello, che l’atto impositivo fosse sufficientemente motivatoe che , trattandosi di dichiarazione ultrattiva , i presupposti impositivi fossero stati correttamente considerati dall’amministrazione anche per i successivi periodi di imposta. Ha invece accolto le doglianze relativamente all’Iva, che ha ritenuto non fosse dovuta. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5motivi. 5. Le intimate non si sono costituitecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000 in relazione al difetto di motivazione. La CTR avrebbe ritenuto “difficilmente configurabile” il vizio invocato in relazione alla natura di ingiunzione dell’atto, che necessita di elementi minimali. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Le questioni poste dallo stesso motivo, sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare in quale specifici termini dette questioni erano state dedotteinnanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto (Cass., 28/05/2024, n. 14843). Per di più, la Corte di merito ha rilevato che il vizio motivazionale risultava difficilmente configurabile relativamente ad atti di natura ingiuntiva come quello di cui trattasi ed era in concreto insussistente perché, come annota la società appellata, le fatture oggetto della pretesa riportano tutti i dati utili al calcolo della tariffa evidenziata (dunque erano state già emesse fatture ai fini della imposizione). Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006,n. 12786). 1.3. Ne consegue la inammissibilità per difetto di autosufficienza del motivo. 2. I motivi da 2 a 4 possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra i medesimi. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per aver violato la normativa in materia di dichiarazione ultrattiva. La CTR avrebbe applicato i presupposti (relativi alla superficie, categoria, riduzioni, tipologie di tariffa) considerandoli consolidati a seguito della mancata impugnazione di raccomandata A/R prot. 4808 del 2006. Tuttavia, tale normativa non disporrebbe di un obbligo di prendere a considerazione tali parametri ma una semplice facoltà per l’amministrazione e, in presenza di cambiamenti di fatto e diritto, avrebbe dovuto essere posto in essere un nuovo accertamento. In particolare, nel 2010 era intervenuta una nuova concessione tra il comune e la società calcistica riguardo all’uso dello stadio. 2.2. Con il terzo motivodi ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la CTR ha ritenuto consolidati i presupposti contributivi contenuti nella raccomandata del 2006 anche per l’anno in questione, nonostante il presupposto dell’imposta fosse mutato da l criterio della tariffazione presuntiva a quello della tariffazione puntuale. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle altre doglianze, ed in particolare sulla dedotta limitata disponibilità dello Stadio come da convenzione con il Comune di Empoli dal 2010. 2.4. I motivi in esame – che pur prospettano profili di inammissibilità –vanno disattesi. 2.5. La amministrazione ha espressamente considerato i dati esposti dalla ricorrente medesima, come emergenti dalle fatture, e come rivelato dalla CTR. Il giudice del gravame, difatti, ha specificamente considerato che l presupposti impositivi indicati dall'appellante (superficie, categoria applicata, riduzioni, tipologie tariffa) risultano consolidati a seguito dell'accertamento conseguente alla dichiarazione resa in anni precedenti dalla ditta appellante. Trattandosi nella fattispecie di un rapporto a dichiarazione ultrattiva in assenza di successive dichiarazioni di segno opposto o comunque diverso, gli elementi impositivi per il calcolo delle tariffesi sono consolidati, talché l'odierna impugnativa nei confronti di atti e fatture del tutto conformi a detti elementi si appalesa inammissibile posta la definitività dell'accertamento conseguente alla dichiarazione resa. . Nei motivi in analisi non viene dunque colta la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza gravata.Non viene invero dedotto in alcun modo, da parte della ricorrente, che la misurazione posta in concreto a fondamento della imposizione non corrisponda più a quella pregressa, ma solo che vi sarebbe stata una evoluzione delle modalità di calcolo, da ritenere già in astratto incompatibile. Né, per vero, la questione relativa all’efficacia ultrattiva della dichiarazione può far ritenere ex seche l’ingiunzione di pagamento non contenesse richiami alle fatture che, a loro volta, si fondavano sulla misurazione puntuale. Il principio di ultrattività richiede rebbe, nel caso, una nuova dichiarazione che, nel caso di specie , non ci sarebbe stata, sicché la CTR ha rettamente considerato corretto l’operato dell’amministrazione. 2.6. Deve anche rilevarsi che la misurazione puntuale, posta in rilievo nei motivi, riguarda la parte variabile del tributo , su l la quale effettivamenteincide, ma che rispetto ad essa le valutazioni sono state operate in base alle fattureprodotte. 2.7. Anche in questo caso, come già rilevato con il motivo n. 2, la questione non assume dunque rilevanza, atteso che non risulta essere stata intaccata la ratiodella decisione posta a fondamento nella sentenza gravata. 2.8. Sotto l’invocato profilo del difetto di motivazione, invece, va rimarcato che per costante giurisprudenza (di recente, Cass.29/02/2024, n. 6501), la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354). Nel caso di specie, invece, la motivazione non può né ritenersi inesistente, né priva della sua logicità, avendo espresso la CTR le proprie argomentazioni, che, in sostanza, non sono condivise, ma, di fatto, non sono certamente apparentio inesistenti. 2.10. Le censure vanno quindi disattese. 3. Il quinto motivo, relativo alle spese, è conseguentemente assorbito. 4. Il ricorso va dunque rigettato. 5. Nulla deve essere disposto quanto alle spese di legittimità, stante la mancata costituzionedegli intimati. 6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp
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