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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12381/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente, tramite il comune difensore, sono tutti genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio complessivo) già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili se risultino intrinsecamente indeterminati e anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito l'estrema gravità del furto commesso in concorso dagli imputati, che si sono impossessati di merce per 28.000 euro di valore, introducendosi in un centro commerciale sfondandone il tetto ed abbattendone un muro in orario notturno.

3. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t2yme.eilo,„ [OSCURATO:PERSONA] oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente, tramite il comune difensore, sono tutti genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio complessivo) già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondati. 2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili se risultino intrinsecamente indeterminati e anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito l'estrema gravità del furto commesso in concorso dagli imputati, che si sono impossessati di merce per 28.000 euro di valore, introducendosi in un centro commerciale sfondandone il tetto ed abbattendone un muro in orario notturno. 3. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t2yme.eilo,„ [OSCURATO:PERSONA] oggi
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