CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 132) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la destinazione a terzi dello stupefacente trovato in possesso del prevenuto sulla scorta degli elementi emersi, con particolare riguardo: all'elevato quantitativo di sostanza rinvenuta (pari a 851 dosi singole medie di marijuana), alle condizioni economiche dell'imputato, al rinvenimento di una somma non modesta in denaro contante nonché di due bilancini atti alla Desatura, oltre a materiale per il confezionamento. Tali dati probatori hanno legittimamente indotto i giudicanti ad escludere che la droga fosse destinata ad un uso esclusivamente personale. Anche in ordine al diniego del fatto di lieve entità vi è congrua e logica motivazione, in relazione alla ritenuta prevalenza del dato ponderale sugli altri elementi richiamati dalla norma. La concessione delle attenuanti generiche corrisponde ad una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Infine, il motivo sulla sospensione condizionale della pena è generico sotto il profilo estrinseco, non adducendo specifici ragioni in fatto e diritto a sostegno dell'invocata concessione del beneficio. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]