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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 25397/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 04/11/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale.

Il tema attiene alla richiesta di trattazione orale del processo.

Secondo la Corte di appello: - il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato il 25.8.2025; 1- l'istanza di trattazione orale sarebbe stata trasmessa da parte del difensore il 10.9.2025; - l'udienza era stata fissata il 4.11.2025.

Sulla base dì tali dati, la Corte dì appello ha ritenuto tardiva la richiesta dì trattazione orale perché proposta non entro il termine, previsto dall'art. 598 bis cod. proc. peri., di 15 giorni dalla notifica del decreto.

Sostiene invece l'imputato che: - il decreto dì citazione era stato notificato nel periodo dì sospensìone feriale della decorrenza dei termini processuali; - il 10.9.2025, cioè entro i dieci giorni dal decorso di detto periodo di sospensione, era stata proposta la richiesta di trattazione orale.

Dunque, una richiesta tempestiva; sarebbe peraltro errata l'affermazione della Corte, contenuta in sentenza, secondo cui l'udienza si sarebbe svolta con rito cartolare non partecipato, "non avendo le parti chiesto la discussione orale". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In punto di fatto, dagli atti emerge che: a) il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) la richiesta di trattazione orale è stata presentata il 10.9.2025; c) detta richiesta è stata ritenuta inammissibile perché tardiva, non essendo stata presentata, ai sensi dell'art. 598 bis cod. proc. pen.

"nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto dì citazione".

La Corte ha reputato tardiva la richiesta di trattazione orale sul presupposto che si dovesse tener conto, ai fini della valutazione della tempestività del deposito, dei giorni compresi tra il 25 al 31 agosto 2025.

3. Si tratta di una valutazione errata.

Il principio generale, relativo alla sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è espressamente derogato da alcuna disposizione relativamente alla presentazione della richiesta di trattazione orale (Sez. 6, n. 39559 del 18/09/2024, Franzoso, Rv. 287118).

Nel caso di specie, al momento in cui fu notificato il decreto di citazione per il giudizio dì appello, il termine dì quindici giorni per presentare la richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 558 bis cod. proc. pen., era sospeso e riprendeva a decorrere il 1 settembre 2025.

Ne consegue che il termine indicato decorreva dal 1 settembre e, quindi, non era decorso alla data del 10 settembre, quando la richiesta fu proposta. 2Come lucidamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di legittimità, con orientamento maggioritario ed in linea di continuità con quanto già affermato in relazione alla disciplina emergenziale pandemica, ha ribadito in più occasioni come, in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo, come nel caso di specie, con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G, Rv. 288681; Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439).

Secondo tale opzione interpretativa, la richiesta di trattazione orale costituisce infatti esercizio di un autonomo ed insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori o sostituti.

Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto ad un'interlocuzione orale e diretta con il Giudice, del quale viene, invece, privato in caso di trattazione cartolare.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M eppinc [OSCURATO:PERSONA].s 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 04/11/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale. Il tema attiene alla richiesta di trattazione orale del processo. Secondo la Corte di appello: - il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato il 25.8.2025; 1- l'istanza di trattazione orale sarebbe stata trasmessa da parte del difensore il 10.9.2025; - l'udienza era stata fissata il 4.11.2025. Sulla base dì tali dati, la Corte dì appello ha ritenuto tardiva la richiesta dì trattazione orale perché proposta non entro il termine, previsto dall'art. 598 bis cod. proc. peri., di 15 giorni dalla notifica del decreto. Sostiene invece l'imputato che: - il decreto dì citazione era stato notificato nel periodo dì sospensìone feriale della decorrenza dei termini processuali; - il 10.9.2025, cioè entro i dieci giorni dal decorso di detto periodo di sospensione, era stata proposta la richiesta di trattazione orale. Dunque, una richiesta tempestiva; sarebbe peraltro errata l'affermazione della Corte, contenuta in sentenza, secondo cui l'udienza si sarebbe svolta con rito cartolare non partecipato, "non avendo le parti chiesto la discussione orale". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In punto di fatto, dagli atti emerge che: a) il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) la richiesta di trattazione orale è stata presentata il 10.9.2025; c) detta richiesta è stata ritenuta inammissibile perché tardiva, non essendo stata presentata, ai sensi dell'art. 598 bis cod. proc. pen. "nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto dì citazione". La Corte ha reputato tardiva la richiesta di trattazione orale sul presupposto che si dovesse tener conto, ai fini della valutazione della tempestività del deposito, dei giorni compresi tra il 25 al 31 agosto 2025. 3. Si tratta di una valutazione errata. Il principio generale, relativo alla sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è espressamente derogato da alcuna disposizione relativamente alla presentazione della richiesta di trattazione orale (Sez. 6, n. 39559 del 18/09/2024, Franzoso, Rv. 287118). Nel caso di specie, al momento in cui fu notificato il decreto di citazione per il giudizio dì appello, il termine dì quindici giorni per presentare la richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 558 bis cod. proc. pen., era sospeso e riprendeva a decorrere il 1 settembre 2025. Ne consegue che il termine indicato decorreva dal 1 settembre e, quindi, non era decorso alla data del 10 settembre, quando la richiesta fu proposta. 2Come lucidamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di legittimità, con orientamento maggioritario ed in linea di continuità con quanto già affermato in relazione alla disciplina emergenziale pandemica, ha ribadito in più occasioni come, in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo, come nel caso di specie, con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, G, Rv. 288681; Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439). Secondo tale opzione interpretativa, la richiesta di trattazione orale costituisce infatti esercizio di un autonomo ed insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori o sostituti. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto ad un'interlocuzione orale e diretta con il Giudice, del quale viene, invece, privato in caso di trattazione cartolare. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M eppinc [OSCURATO:PERSONA].s 3
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