CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 10989/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avereviolato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (nonessendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 21:07 del 7 marzo 2019 e quindiin un orario in cui non gli era consentito di uscire senza autorizzazione) in ordine al reato dicui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazionedegli art. 131-bis cod. pen. e 163 cod. pen.Rilevatoche le censure del ricorrente riguardanti l’affermazione di responsabilità quantoal mancato accertamento del funzionamento del citofono da parte degli operanti risultanoassolutamente infondate poiché, in sede testimoniale, i militari dell’Arma che avevanoeffettuato il controllo aveva confermato il funzionamento di detto apparecchio e che,comunque, avevano più volte bussato alla porta dell’abitazione dell’odierno ricorrente senzaricevere risposta;Rilevato, inoltre, che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. edalla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di una penasostitutiva la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha fondato tale decisione inconsiderazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti a caricodell’imputato, assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale;Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta con il ragionamento svolto nellasentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (edinammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svoltadalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatoriofissato in primo grado;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10989/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4257/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39757/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avereviolato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (nonessendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 21:07 del 7 marzo 2019 e quindiin un orario in cui non gli era consentito di uscire senza autorizzazione) in ordine al reato dicui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio dimotivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazionedegli art. 131-bis cod. pen. e 163 cod. pen.Rilevatoche le censure del ricorrente riguardanti l’affermazione di responsabilità quantoal mancato accertamento del funzionamento del citofono da parte degli operanti risultanoassolutamente infondate poiché, in sede testimoniale, i militari dell’Arma che avevanoeffettuato il controllo aveva confermato il funzionamento di detto apparecchio e che,comunque, avevano più volte bussato alla porta dell’abitazione dell’odierno ricorrente senzaricevere risposta;Rilevato, inoltre, che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. edalla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di una penasostitutiva la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha fondato tale decisione inconsiderazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti a caricodell’imputato, assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale;Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta con il ragionamento svolto nellasentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (edinammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svoltadalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatoriofissato in primo grado;Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questoesposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]