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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16531/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 27/6/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; considerato che il difensore di fiducia dell'imputato ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alle note scritte, per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputato, n.q. di amministratore unico dalla costituzione alla data del 20 giugno 2016 della P4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 15 dicembre 2016, per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, sia nella forma documentale, per sottrazione delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sia nella forma patrimoniale per avere distratto beni aziendali per un valore complessivo di C 26.503,55.

L'imputato è stato, altresì, dichiarato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque e inabilitato a esercitare un'impresa commerciale e uffici direttivi per la durata di anni tre e mesi tre.

2. Ricorre l'imputato articolando cinque motivi di ricorso, tutti proposti ex art. 606, comma 1, letc b) e lett. e), cod. proc. pen. e qui esposti, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce i suddetti vizi con particolare riferimento al riconosciuto suo ruolo di amministratore di fatto in epoca successiva alla nomina, avvenuta il 27 giugno 2016, quale amministratore di diritto e alla cessione delle quote a un cittadino dello [OSCURATO:PERSONA], irreperibile già dal 17 marzo 2014 e cancellato dall'anagrafe.

Lamenta che la prova della sua responsabilità e dell'irreperibilità del nuovo amministratore formale è fondata su congetture e ipotesi e su un quadro probatorio incerto anche con riferimento al valore della distrazione, in quanto, pur presenza di una stima di appena 26.503,55 euro del danno cagionato alla società, l'importo della distrazione contestato ammonta a oltre 250.000 euro.

Inoltre non si sarebbe tenuto conto dell'incendio del 9 maggio 2014 al :ido Meridien e delle spese che la società aveva dovuto affrontare di conseguenza.

In ultimo lamenta la ritenuta sussistenza del dolo pur in difetto della relativa prova.

2.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, censura la decisione impugnata per non avere il giudice d'appello derubricato i reati contestati in bancarotta semplice attesa l'assoluta mancanza di dolo e al più la sussistenza di una condotta imprudente.

2.3. Con il terzo motivo, sempre subordinato, censura la mancata assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.4.

Con il quarto motivo deduce l'illegittima decisione, assunta con motivazione sintetica e illogica, di non concedere le attenuanti generiche.

2.5. Con il quinto motivo lamenta, infine, la mancata revoca delle pene accessorie e della condanna al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente deve ricordarsi che costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e a cui questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione.

3. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al pur dedotto vizio di omessa o comunque carente motivazione, che con il ricorso si reiterano tutti i motivi fatti valere con il ricorso in appello, scrutinati in modo scrupoloso dal Giudice di legittimità che, nel disattenderli ha fornito una motivazione ampia e completa.

Il ricorrente ha dunque reiterato in questa sede i medesimi motivi, ma, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento, ha completamente ignorato le ragioni poste a fondamento della decisione.

3.1. Con riferimento, infatti, al primo motivo di ricorso, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ricostruito il ruolo dell'imputato evidenziando che questi non solo è stato amministratore di diritto fino a quasi tutto giugno 2016, ma anche gestore di fatto da tale data sino al 15 dicembre 2016 (data della dichiarazione di fallimento) non già perché «l'acquirente delle quote sociali, che dal mese di giugno 2016 acquisiva formalmente la carica di amministratore, si è reso irreperibile, ma, piuttosto, [perché] non si registra alcun atto gestorio da parte di quest'ultimo, trattandosi di persona risultata sconosciuta a tutti, compreso il consulente fiscale della società che aveva tentato inutilmente di rintracciarlo.

Si aggiunga che le uniche attività della società di cui vi è traccia, successive alla cessione della quota, risultano compiute inequivocabilmente dal solo Prestipino e non già dal nuovo amministratore».

D'altra parte, osserva la Corte d'appello, solo il ricorrente avrebbe potuto chiarire non solo chi era il nuovo amministratore e come aveva mantenuto con lui i rapporti durante le trattative per la cessione delle quote sociali, ma anche come aveva fatto a trasferirgli la documentazione contabile posto che neanche il consulente fiscale era a conoscenza, in occasione della presentazione del modello 770 nel settembre 2016, che era mutato l'amministratore con cui, peraltro, successivamente, non era riuscito in alcun modo a Fiariare, attesa la sua irreperibilità.

Queste osservazioni non vengono minimamente considerate dal ricorrente che nulla deduce per disarticolare siffatto ragionamento, limitandosi a reiterare pedissequamente i motivi d'appello.

Quanto poi all'importo della distrazione deve ri:evarsi che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, a fronte della contestazione di una distrazione per complessivi C 254.510,00, entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto la sussistenza della distrazione nei limiti di C 26.503,55.

Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile in parte qua per mancanza di specificità atteso il difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione che, si ripete, ignorano le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

3.1.1. E' infondata la censura, svolta sempre nel primo motivo di ricorso, di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Ed invero il dolo del ricorrente emerge dalla globalità della motivazione che richiama anche quella di primo grado; si evidenzia nella sentenza che proprio «il fittizio trasferimento di quote a una "testa di legno", per giunta irrintracciabile, poco prima del fallimento e le omesse dichiarazioni fiscali confermano che la condotta del Prestipino era diretta univocamente da un lato a far scomparire la documentazione contabile della società in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle movimentazioni finanziarie della società e dall'altro a occultare i fatti di distrazione che certamente sono stati compiuti, nulla essendo stato rinvenuto dalla curatela che possa riguardare il patrimonio della società o la sua possibile ricostruzione».

La sussistenza dell'elemento soggettivo, dunque, può trarsi non solo da siffatte affermazioni, ma può anche desumersi attrave(so un corretto procedimento logico inferenziale dall'intero svolgimento della vicenda.

4. In relazione agli ulteriori motivi di ricorso valgono le considerazioni sopra espresse attesa la generica reiterazione dei motivi già proposti in appello, pedissequamente ripetuti nel presente ricorso e completamente disancorati dalle ragioni, sinteticamente, ma sufficientemente motivate, poste a fondamento del loro rigetto.

5. Al rigetto del ncorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 27/6/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; considerato che il difensore di fiducia dell'imputato ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alle note scritte, per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputato, n.q. di amministratore unico dalla costituzione alla data del 20 giugno 2016 della P4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 15 dicembre 2016, per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, sia nella forma documentale, per sottrazione delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sia nella forma patrimoniale per avere distratto beni aziendali per un valore complessivo di C 26.503,55. L'imputato è stato, altresì, dichiarato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque e inabilitato a esercitare un'impresa commerciale e uffici direttivi per la durata di anni tre e mesi tre. 2. Ricorre l'imputato articolando cinque motivi di ricorso, tutti proposti ex art. 606, comma 1, letc b) e lett. e), cod. proc. pen. e qui esposti, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce i suddetti vizi con particolare riferimento al riconosciuto suo ruolo di amministratore di fatto in epoca successiva alla nomina, avvenuta il 27 giugno 2016, quale amministratore di diritto e alla cessione delle quote a un cittadino dello [OSCURATO:PERSONA], irreperibile già dal 17 marzo 2014 e cancellato dall'anagrafe. Lamenta che la prova della sua responsabilità e dell'irreperibilità del nuovo amministratore formale è fondata su congetture e ipotesi e su un quadro probatorio incerto anche con riferimento al valore della distrazione, in quanto, pur presenza di una stima di appena 26.503,55 euro del danno cagionato alla società, l'importo della distrazione contestato ammonta a oltre 250.000 euro. Inoltre non si sarebbe tenuto conto dell'incendio del 9 maggio 2014 al :ido Meridien e delle spese che la società aveva dovuto affrontare di conseguenza. In ultimo lamenta la ritenuta sussistenza del dolo pur in difetto della relativa prova. 2.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, censura la decisione impugnata per non avere il giudice d'appello derubricato i reati contestati in bancarotta semplice attesa l'assoluta mancanza di dolo e al più la sussistenza di una condotta imprudente. 2.3. Con il terzo motivo, sempre subordinato, censura la mancata assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce l'illegittima decisione, assunta con motivazione sintetica e illogica, di non concedere le attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo lamenta, infine, la mancata revoca delle pene accessorie e della condanna al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Preliminarmente deve ricordarsi che costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e a cui questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione. 3. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al pur dedotto vizio di omessa o comunque carente motivazione, che con il ricorso si reiterano tutti i motivi fatti valere con il ricorso in appello, scrutinati in modo scrupoloso dal Giudice di legittimità che, nel disattenderli ha fornito una motivazione ampia e completa. Il ricorrente ha dunque reiterato in questa sede i medesimi motivi, ma, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento, ha completamente ignorato le ragioni poste a fondamento della decisione. 3.1. Con riferimento, infatti, al primo motivo di ricorso, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ricostruito il ruolo dell'imputato evidenziando che questi non solo è stato amministratore di diritto fino a quasi tutto giugno 2016, ma anche gestore di fatto da tale data sino al 15 dicembre 2016 (data della dichiarazione di fallimento) non già perché «l'acquirente delle quote sociali, che dal mese di giugno 2016 acquisiva formalmente la carica di amministratore, si è reso irreperibile, ma, piuttosto, [perché] non si registra alcun atto gestorio da parte di quest'ultimo, trattandosi di persona risultata sconosciuta a tutti, compreso il consulente fiscale della società che aveva tentato inutilmente di rintracciarlo. Si aggiunga che le uniche attività della società di cui vi è traccia, successive alla cessione della quota, risultano compiute inequivocabilmente dal solo Prestipino e non già dal nuovo amministratore». D'altra parte, osserva la Corte d'appello, solo il ricorrente avrebbe potuto chiarire non solo chi era il nuovo amministratore e come aveva mantenuto con lui i rapporti durante le trattative per la cessione delle quote sociali, ma anche come aveva fatto a trasferirgli la documentazione contabile posto che neanche il consulente fiscale era a conoscenza, in occasione della presentazione del modello 770 nel settembre 2016, che era mutato l'amministratore con cui, peraltro, successivamente, non era riuscito in alcun modo a Fiariare, attesa la sua irreperibilità. Queste osservazioni non vengono minimamente considerate dal ricorrente che nulla deduce per disarticolare siffatto ragionamento, limitandosi a reiterare pedissequamente i motivi d'appello. Quanto poi all'importo della distrazione deve ri:evarsi che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, a fronte della contestazione di una distrazione per complessivi C 254.510,00, entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto la sussistenza della distrazione nei limiti di C 26.503,55. Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile in parte qua per mancanza di specificità atteso il difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione che, si ripete, ignorano le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata. 3.1.1. E' infondata la censura, svolta sempre nel primo motivo di ricorso, di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ed invero il dolo del ricorrente emerge dalla globalità della motivazione che richiama anche quella di primo grado; si evidenzia nella sentenza che proprio «il fittizio trasferimento di quote a una "testa di legno", per giunta irrintracciabile, poco prima del fallimento e le omesse dichiarazioni fiscali confermano che la condotta del Prestipino era diretta univocamente da un lato a far scomparire la documentazione contabile della società in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle movimentazioni finanziarie della società e dall'altro a occultare i fatti di distrazione che certamente sono stati compiuti, nulla essendo stato rinvenuto dalla curatela che possa riguardare il patrimonio della società o la sua possibile ricostruzione». La sussistenza dell'elemento soggettivo, dunque, può trarsi non solo da siffatte affermazioni, ma può anche desumersi attrave(so un corretto procedimento logico inferenziale dall'intero svolgimento della vicenda. 4. In relazione agli ulteriori motivi di ricorso valgono le considerazioni sopra espresse attesa la generica reiterazione dei motivi già proposti in appello, pedissequamente ripetuti nel presente ricorso e completamente disancorati dalle ragioni, sinteticamente, ma sufficientemente motivate, poste a fondamento del loro rigetto. 5. Al rigetto del ncorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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