CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1998
Cassazione n. 46847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/03/1998 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione degli artt. 624 e 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato ed aspecifico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici; rilevato che la Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione degli artt. 62-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e non consentito; che la Corte territoriale, fondando il rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione attenuata sul valore significativo del furgone di provenienza delittuosa (vedi pag. 2 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), che la graduazione della pena, peraltro ridotta dal giudice di appello in considerazione della giovane età dell'imputato e dell'assenza di precedenti condanne per delitti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3) e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novemb