Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 01562/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARIavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 settembre 2022, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca delle condanne per i reati di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 per declaratoria di incostituzionalità delle violazioni ivi contestate, nonché di riconoscimento della continuazione tra À reati accertati con le indicate sentenze.

2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente all'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione.

Invero, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - che individua, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., il giudice competente a conoscere dell'esecuzione - è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

Osserva il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all'atto della proposizione della domanda: 15/3/2022) è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018.

Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, l'applicazione della disciplina dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", nel caso di specie quello che si è indicato (punto 47 certificato del casellario penale di [OSCURATO:PERSONA]).

5. Per queste ragioni, l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 22/9/2022 deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARIavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 settembre 2022, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca delle condanne per i reati di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 per declaratoria di incostituzionalità delle violazioni ivi contestate, nonché di riconoscimento della continuazione tra À reati accertati con le indicate sentenze. 2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente all'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Invero, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - che individua, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., il giudice competente a conoscere dell'esecuzione - è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Osserva il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all'atto della proposizione della domanda: 15/3/2022) è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018. Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, l'applicazione della disciplina dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", nel caso di specie quello che si è indicato (punto 47 certificato del casellario penale di [OSCURATO:PERSONA]). 5. Per queste ragioni, l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 22/9/2022 deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 01562/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris