CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/02/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota delle spese; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 27 novembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in ordine al reato di usura, commesso nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA]. operante nel settore della serigrafia e cartotecnica; reato commesso, secondo l'imputazione, dall'aprile del 2008 al gennaio del 2011 attraverso opera di consulenza fiscale e poi di finanziamento e sconto di titoli ad interessi illegali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole della circostanza che la Corte avrebbe trascurato alcune emergenze documentali, tratte dalla consulenza tecnica della difesa, dimostrative del fatto che l'imputato avrebbe versato alle persone offese assegni per un importo ben superiore rispetto a quello da loro dichiarato, con abbattimento del tasso di interesse a misura proporzionata e legale (quella dell'i% mensile) secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che molti degli assegni consegnati dalle vittime al ricorrente erano rimasti insoluti, avrebbero avuto firma apocrifa e provenienza illecita. Tali censure, in uno alla consulenza tecnica difensiva, se adeguatamente valutate, avrebbero scardinato il giudizio di attendibilità delle persone offese; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia su tutta la documentazione acquisita agli atti, stante la difficoltà della sua interpretazione così come attestata fin dal primo grado del giudizio e l'inaffidabilità della consulenza tecnica della parte civile come affermata dalla stessa Corte; 3) vizio della motivazione per travisamento delle prova costituita da un prospetto riepilogativo depositato da [OSCURATO:PERSONA] e da un foglietto manoscritto ritrovato all'imputato. Tali documenti conterrebbero riferimenti ad importi idonei a smentire le affermazioni delle vittime; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la sussistenza della cosiddetta usura in concreto, per avere avuto il ricorrente piena contezza della difficoltà finanziaria delle vittime e preteso interessi sproporzionati ed illeciti proprio in forza di ciò. In realtà, la difficoltà finanziaria non sarebbe stata dei fratelli Pastore ma della società della quale costoro erano soci, soggetto terzo rispetto ai rapporti di credito/debito intercorsi tra gli interessati, i quali, come sostenuto dalla difesa, ostentavano un tenore di vita elevato, circostanza non smentita dalla Corte di appello; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca dei beni del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Alberganno ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1.Fatta questa premessa di ordine generale, il ricorrente mette in discussione il giudizio di attendibilità delle persone offese formulato dal Tribunale e dalla Corte di appello. In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Nel caso in esame, la Corte ha ancorato il giudizio di attendibilità delle persone offese a indicazioni specifiche volte ad evidenziarne sia il profilo intrinseco che, soprattutto, l'esistenza di riscontri esterni. Tali riscontri sono stati individuati nelle stesse dichiarazioni dell'imputato - che non ha negato l'elargizione di somme nei termini di cui al capo di imputazione, ma solo la pattuizione e l'incameramento di interessi usurari - dalla testimonianza di un soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA] (il quale, come dipendente della società gestita dalle vittime, aveva confermato la pattuizione di interessi usurari), dal ritrovamento presso l'imputato di documentazione attestante l'esistenza effettiva dei rapporti di credito/debito. L'assunto difensivo secondo il quale taluni documenti in sequestro od ai quali ha fatto riferimento il consulente tecnico dell'imputato, smentirebbero le prove come sopra rappresentate, oltre che attenere al merito del giudizio e, cioè, ad una diversa ricostruzione delle risultanze processuali in un'ottica di travisamento delle prove, è resa inconferente dalla circostanza che i giudici di entrambi i gradi ed anche lo stesso consulente della difesa, hanno reputato non completa la documentazione agli atti ai fini di una esatta ricostruzione contabile del tasso di interesse. Ma ciò non esclude né smentisce l'attendibilità del racconto delle persone offese siccome oggetto di riscontro nei termini sopra precisati e rende vano il tentativo difensivo di una nuova interpretazione di qualche documento tra quelli sequestrati. Peraltro, ancora con valutazioni di puro merito non rivedibili in assenza di macroscopiche illogicità, la Corte ha anche valutato in termini di conferma della tesi di accusa, alcune risultanze documentali (cfr. fg. 11 della sentenza impugnata). 1.2. Le considerazioni che precedono rendono ragione della scelta della Corte di appello di non esperire una perizia attraverso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel processo di secondo grado, tenuto conto, lo si ribadisce, del giudizio di incompletezza della documentazione acquisita agli atti, attestata finanche dal consulente tecnico della difesa (fg. 10 della sentenza impugnata). La decisione è conforme ai principi di diritto. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). Ed infine, nel giudizio di appello, l'espletamento di una perizia può essere disposto solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996). 1.3. Le censure di cui al terzo motivo rimangono assorbite da quanto rilevato con riguardo al primo motivo di ricorso in ordine alla attinenza al puro merito della interpretazione di alcuni documenti, rispetto, comunque, ad una attestata incompletezza di fondo della documentazione in sequestro ai fini della prova per tabulas degli interessi usurari. 1.4. Il quarto motivo è anch'esso assorbito, posto che la sentenza impugnata, ritenendo affidabile il resoconto delle vittime per le ragion dette, ha validato la circostanza che il ricorrente avesse praticato un tasso usurario pari al 5-6% mensile, in ogni caso illecito; peraltro e comunque, secondo quanto emerso dalle sentenze di merito, ciò si era verificato avendo egli assunto in primo luogo la veste di consulente fiscale della società gestita dai fratelli Pastore ed elargito i prestiti proprio in funzione del fatto che gli fossero note le difficoltà finanziarie delle vittime legate alla loro attività professionale, risultando evanescente il rilievo difensivo che tali difficoltà fossero rimaste sullo sfondo e non avrebbero avuto a che vedere con i prestiti elargiti a titolo personale, circostanza smentita anche da quanto sostenuto nell'atto di appello a proposito della consulenza tecnica della difesa sulle risultanze di bilancio della società delle vittime (fg. 8 dell'atto di appello). Quanto, infine, al fatto che le persone offese avessero versato somme al ricorrente in parte con assegni insoluti, la circostanza, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è stata valutata dalla Corte di merito, che ha precisato, a fg. 11 della sentenza, da una parte, che gli assegni insoluti venivano di nuovo conteggiati nelle operazioni successive di prestito operate dal ricorrente per lungo periodo;dall'altra, che tale circostanza confermava lo stato di difficoltà finanziaria delle vittime, noto all'imputato. La valutazione rimane relegata al merito del giudizio in assenza di vizi logici di tipo macroscopico deducibili in questa sede. 1.5. Il quinto motivo di ricorso, inerente alla confisca, è inammissibile in quanto le doglianze riguardo a tale punto della decisione non erano state prospettate al giudice di appello, la congruità della cui motivazione, per le ragioni dette, giustifica in generale la statuizione di confisca del profitto del reato ex art. 644, comma sesto, cod. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione delle cause di inammissibilità. Seguono ancora le statuizioni relative alle parti civili come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 3510,00 oltre acce