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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30879/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine al primo motivo, che i giudici di merito hanno spiegato, in termini alieni da vizi rilevabili in sede di legittimità, che [OSCURATO:PERSONA], all'atto di ricevere il provvedimento contenente la prescrizione disattesa, era perfettamente in grado di rendersi conto — in quanto sufficientemente integrato in Italia, dove si trovava già da più di tre anni, tempo durante il quale aveva commesso il delitto di atti persecutori, ed in possesso di carta di identità — della portata del foglio di via obbligatorio, onde del tutto infondata si palesa la doglianza vertente sul requisito psicologico del reato ascrittogli che, d'altro canto, avendo natura contravvenzionale, può essere contestato anche a chi abbia agito con atteggiamento meramente colposo; rilevato, quanto alla seconda censura, che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse all'assenza, nella fattispecie concreta, di elementi sintomatici della particolare tenuità del fatto; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, alle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto giudiziario dell'imputato, gravato di tre precedenti condanne, una delle quali per fatto analogo a quello in contestazione; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'ad. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'ad. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, che richiamano quelle svolte con i motivi di appello, vedenti sulla giovane età dell'imputato, condizione che, nel contesto indicato, è stata ritenuta insufficiente a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine al primo motivo, che i giudici di merito hanno spiegato, in termini alieni da vizi rilevabili in sede di legittimità, che [OSCURATO:PERSONA], all'atto di ricevere il provvedimento contenente la prescrizione disattesa, era perfettamente in grado di rendersi conto — in quanto sufficientemente integrato in Italia, dove si trovava già da più di tre anni, tempo durante il quale aveva commesso il delitto di atti persecutori, ed in possesso di carta di identità — della portata del foglio di via obbligatorio, onde del tutto infondata si palesa la doglianza vertente sul requisito psicologico del reato ascrittogli che, d'altro canto, avendo natura contravvenzionale, può essere contestato anche a chi abbia agito con atteggiamento meramente colposo; rilevato, quanto alla seconda censura, che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse all'assenza, nella fattispecie concreta, di elementi sintomatici della particolare tenuità del fatto; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, alle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto giudiziario dell'imputato, gravato di tre precedenti condanne, una delle quali per fatto analogo a quello in contestazione; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'ad. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'ad. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, che richiamano quelle svolte con i motivi di appello, vedenti sulla giovane età dell'imputato, condizione che, nel contesto indicato, è stata ritenuta insufficiente a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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