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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (26 aprile 2022).

Considerato che l'unico profilo di doglianza (vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva) non risulta essere stato previamente dedotto in appello e che, peraltro, diversamente da quanto assunto dai ricorrente, lo stesso ha trovato puntuale e argomentata illustrazione nella sentenza impugnata (p. 5), dovendosi comunque ricordare che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione delle circostanze sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908, del 22/04/2004, Rv. 229298), evenienza non ricorrente nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (26 aprile 2022). Considerato che l'unico profilo di doglianza (vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva) non risulta essere stato previamente dedotto in appello e che, peraltro, diversamente da quanto assunto dai ricorrente, lo stesso ha trovato puntuale e argomentata illustrazione nella sentenza impugnata (p. 5), dovendosi comunque ricordare che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione delle circostanze sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908, del 22/04/2004, Rv. 229298), evenienza non ricorrente nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],r
Sentenza Cassazione n. 36109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris