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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 25672/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3606/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GUORI, domiciliato in Roma presso lo studio legale peritale STRIPPOLI; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale- avversoil decreto d ella CORTE D I APPELLO DI N A POLI n. 1114 /202 1 (revoca delprovvedimento n. 1343/2021 del 19/04/2021) , depositat o il26/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un giudizio civile svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli.

Nel processo di equa riparazione, all’esito della fase monocratica, la durata irragionevole veniva quantificata in 3 anni e 2di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dieci mesi circa e l’indennizzo liquidato in € 500 annui.

Accolta opposi- zione sulle spese vive, così riliquidate in € 56,28, le spese sono state liquidate di nuovo complessivamente , con compensazione per un quarto, a carico del Ministero per il resto.

Sono stati liquidati pertanto a carico del Ministero € 2.100 di indennizzo, € 892 di compensi com- plessivi per le due fasi,€ 28 di esborsi (di cui € 1 per pagamento tele- matico), oltre ai predetti € 56,28 di spese vive.

Ricorrein cassazione la parte privata con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentalecon quattro motivi, cui resiste la parte privata con contro- ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si censura l’incongruità della quantificazione dell’equo indennizzosotto due profili: (a) vizidella motivazione ( cioè: mancanza , non perti nenza , c arattere apparente, perplesso, tautologico, incomprensibile),con violazione de- gli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (primo motivo); (b) violazione degli artt. 2bis co. 1 l. 89/2001; 6 para 1, 13, 34, 41 Cedu;41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta dei diritti fondamentali UE ; 117 Cost.(secondo motivo).

Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione delle spese delle due fasi (ingiuntiva e di opposizione) sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, per- plessità, incomprensibilità), con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (terzo motivo ) ; (b) violazione degli artt.10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c. ; 24 co. 1 l. 794/1942 ; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4, 5d.m. 55/2014 e tabelle n. 8 e n. 12 allegate a quest’ultimo (quarto motivo). 3di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Con iquattro motivi del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia censura sotto diversi profili l’applicazione della sospensione feriale dei termini ex l. 742/1969 al termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo.

Si faquestione del carattere sostanziale di tale termine (primo motivo), del suo carattere necessi- tato (secondo motivo), dell’incidenza della riduzione a sei mesi del ter- mine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (terzo motivo), dell’inci- denza della disciplina della mediazione(quarto motivo).

2. –In via preliminare è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360bis n. 1 c.p.c. del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia (cfr. Cass.6999/2023, ove si risponde ad un ricorso incidentale del Ministero so- stanzialmenteidentico a quello qui proposto).

Il primo e il secondo motivo del ricorso principalesono da respingere.

Quanto al primo motivo, la motivazione è effettiva, resoluta , non irriducibilmente contraddittoria.

Pertanto, i vizi lamentati non sus si- stono.

Quanto al secondo motivo, esso rivolge articolate censure alla con- gruità dellaquantificazione del l’equo indennizzo .

C ulmina nelle istanze di rimettere in via principale una correlativa questione pregiudiziale in- terpretativa alla Corte di giustizia UE e invia gradata una questione di legittimità alla Corte costituzionale.

Tali istanze difettano innanzitutto di specificità, poiché non concretizzano in modo dettagliato i profili in- vocati di lesione dei parametri normativi del diritto dell’Unione europea, della Cedu e della Costituzione italiana.

Esse rinvengono piuttosto il loro asse nella indebita sovrapposizione dell’apprezzamento di parte (circa la menzionata congruità) a quello compiuto in via generale ed astratta dalleistanze normative (europe e e domest ic he ).

Nel merito, i parametri legislativi di quantificazione dell’equo inden- nizzoassicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il 4di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. margine di apprezzamento concesso agli Stati membri della Cedu allo scopo di contemperare l’interpretazione uniforme della Convenzione europea con le loro condizioni, né urta contro i parametri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costitu- zione italiana.

Nel caso di specie, l'indennizzo computato dalla Corte territoriale trova fondamento in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (su quest’ultimo profilo cfr. Cass.28172/2022, tra le altre).

Il primo e il secondo motivodel ricorso principale s ono respinti.

Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) del grado di merito,compiuta dalla corte territoriale, è infe- riore ai minimi, in considerazione del valore della controversia.

Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di me- rito, che sfocia in una liquidazione complessiva per le due fasi (cfr. 26851/2016) di € 1393,50(somma così composta: € 1.198,50 – com- pensazione per ¼ = € 898,87 + 30% per l’impiego di modalità infor- matiche della redazione degli atti depositati telematicamenteidonee ad agevolarne la consultazione= € 1.168,50 + € 225 per il procedimento monitorio).

3. –In conclusione, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono respinti.

Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono accolti nei termini di cui in motivazione (cfr. gli ultimi due capoversi del precedente paragrafo n. 2).

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

In relazione ai due motivi accolti, il provvedimento impugnato è cassato.

Con deci- sione di merito sono liquidati complessivamente per le due fasi del 5di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. grado di merito € 1393,50(somma così composta : € 1.198,50 – com- pensazione per ¼ = € 898,87 + 30% per l’impiego di modalità infor- matiche della redazione degli atti depositati telematicamente idonee ad agevolarne la consultazione= € 1.168,50 + € 225 per il procedimento monitorio).

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; rigettail primo e il secondo motivodel ricorso principale; dichiara inam- missibile il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decide nel merito e liquida le spese delgrado di merito in € 1.393,50, oltre a € 84,28 di esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3606/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- GUORI, domiciliato in Roma presso lo studio legale peritale STRIPPOLI; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale- avversoil decreto d ella CORTE D I APPELLO DI N A POLI n. 1114 /202 1 (revoca delprovvedimento n. 1343/2021 del 19/04/2021) , depositat o il26/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un giudizio civile svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli. Nel processo di equa riparazione, all’esito della fase monocratica, la durata irragionevole veniva quantificata in 3 anni e 2di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dieci mesi circa e l’indennizzo liquidato in € 500 annui. Accolta opposi- zione sulle spese vive, così riliquidate in € 56,28, le spese sono state liquidate di nuovo complessivamente , con compensazione per un quarto, a carico del Ministero per il resto. Sono stati liquidati pertanto a carico del Ministero € 2.100 di indennizzo, € 892 di compensi com- plessivi per le due fasi,€ 28 di esborsi (di cui € 1 per pagamento tele- matico), oltre ai predetti € 56,28 di spese vive. Ricorrein cassazione la parte privata con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentalecon quattro motivi, cui resiste la parte privata con contro- ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si censura l’incongruità della quantificazione dell’equo indennizzosotto due profili: (a) vizidella motivazione ( cioè: mancanza , non perti nenza , c arattere apparente, perplesso, tautologico, incomprensibile),con violazione de- gli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (primo motivo); (b) violazione degli artt. 2bis co. 1 l. 89/2001; 6 para 1, 13, 34, 41 Cedu;41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta dei diritti fondamentali UE ; 117 Cost.(secondo motivo). Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione delle spese delle due fasi (ingiuntiva e di opposizione) sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, per- plessità, incomprensibilità), con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (terzo motivo ) ; (b) violazione degli artt.10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c. ; 24 co. 1 l. 794/1942 ; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4, 5d.m. 55/2014 e tabelle n. 8 e n. 12 allegate a quest’ultimo (quarto motivo). 3di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con iquattro motivi del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia censura sotto diversi profili l’applicazione della sospensione feriale dei termini ex l. 742/1969 al termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. Si faquestione del carattere sostanziale di tale termine (primo motivo), del suo carattere necessi- tato (secondo motivo), dell’incidenza della riduzione a sei mesi del ter- mine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (terzo motivo), dell’inci- denza della disciplina della mediazione(quarto motivo). 2. –In via preliminare è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360bis n. 1 c.p.c. del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia (cfr. Cass.6999/2023, ove si risponde ad un ricorso incidentale del Ministero so- stanzialmenteidentico a quello qui proposto). Il primo e il secondo motivo del ricorso principalesono da respingere. Quanto al primo motivo, la motivazione è effettiva, resoluta , non irriducibilmente contraddittoria. Pertanto, i vizi lamentati non sus si- stono. Quanto al secondo motivo, esso rivolge articolate censure alla con- gruità dellaquantificazione del l’equo indennizzo . C ulmina nelle istanze di rimettere in via principale una correlativa questione pregiudiziale in- terpretativa alla Corte di giustizia UE e invia gradata una questione di legittimità alla Corte costituzionale. Tali istanze difettano innanzitutto di specificità, poiché non concretizzano in modo dettagliato i profili in- vocati di lesione dei parametri normativi del diritto dell’Unione europea, della Cedu e della Costituzione italiana. Esse rinvengono piuttosto il loro asse nella indebita sovrapposizione dell’apprezzamento di parte (circa la menzionata congruità) a quello compiuto in via generale ed astratta dalleistanze normative (europe e e domest ic he ). Nel merito, i parametri legislativi di quantificazione dell’equo inden- nizzoassicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il 4di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. margine di apprezzamento concesso agli Stati membri della Cedu allo scopo di contemperare l’interpretazione uniforme della Convenzione europea con le loro condizioni, né urta contro i parametri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costitu- zione italiana. Nel caso di specie, l'indennizzo computato dalla Corte territoriale trova fondamento in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (su quest’ultimo profilo cfr. Cass.28172/2022, tra le altre). Il primo e il secondo motivodel ricorso principale s ono respinti. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) del grado di merito,compiuta dalla corte territoriale, è infe- riore ai minimi, in considerazione del valore della controversia. Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di me- rito, che sfocia in una liquidazione complessiva per le due fasi (cfr. 26851/2016) di € 1393,50(somma così composta: € 1.198,50 – com- pensazione per ¼ = € 898,87 + 30% per l’impiego di modalità infor- matiche della redazione degli atti depositati telematicamenteidonee ad agevolarne la consultazione= € 1.168,50 + € 225 per il procedimento monitorio). 3. –In conclusione, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono respinti. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono accolti nei termini di cui in motivazione (cfr. gli ultimi due capoversi del precedente paragrafo n. 2). Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. In relazione ai due motivi accolti, il provvedimento impugnato è cassato. Con deci- sione di merito sono liquidati complessivamente per le due fasi del 5di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. grado di merito € 1393,50(somma così composta : € 1.198,50 – com- pensazione per ¼ = € 898,87 + 30% per l’impiego di modalità infor- matiche della redazione degli atti depositati telematicamente idonee ad agevolarne la consultazione= € 1.168,50 + € 225 per il procedimento monitorio). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; rigettail primo e il secondo motivodel ricorso principale; dichiara inam- missibile il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decide nel merito e liquida le spese delgrado di merito in € 1.393,50, oltre a € 84,28 di esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori
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