Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 1979

Cassazione n. 28893/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1979 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 12 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati in rubrica indicati; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e gli argomenti spesi nella memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dei reati contestati al prevenuto ai capi A e C della rubrica; - alla ritenuta configurabilità dell'aggravante del delitto di lesioni personali; - alla misura della pena; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sulle medesime censure, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - la violenza esercitata era proprio finalizzata a consentire il completamento del passaggio del gregge; - l'utilizzo del tubo per provocare le contestate lesioni era proprio lo strumento atto all'offesa che concretava la contestata aggravante; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile non avendo/la medesima, argomentato le proprie conclusioni.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso, in Roma il 5 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1979 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 12 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati in rubrica indicati; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e gli argomenti spesi nella memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dei reati contestati al prevenuto ai capi A e C della rubrica; - alla ritenuta configurabilità dell'aggravante del delitto di lesioni personali; - alla misura della pena; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sulle medesime censure, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - la violenza esercitata era proprio finalizzata a consentire il completamento del passaggio del gregge; - l'utilizzo del tubo per provocare le contestate lesioni era proprio lo strumento atto all'offesa che concretava la contestata aggravante; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile non avendo/la medesima, argomentato le proprie conclusioni.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in Roma il 5 lugli
Sentenza Cassazione n. 28893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris