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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22266/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13762/2013R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prov. avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata con atto autenticato per [OSCURATO:PERSONA] di Torino del 7 marzo 2013, n. 20.870 rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campanian. 111/46/2012 , depositata il 10 aprile 2012 ; [OSCURATO:PERSONA] –IRAP 2002 R.G.

N.13762/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 19aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo, -Rilevato che:

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 29 dicembre 2005, in data 16 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Casoria notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito “Società”) avviso di accertamento n.

RE9030400032, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2002, un reddito di impresa pari a €2.267.213,00, così determinando una maggiore IRPEG di €816.197,00 e una maggiore IRAP di € 34.096,00, oltre interessi.

In particolare, dalle risultanze degli accertamenti compiuti erano emerse: 1) sopravvenienze passive non deducibili per €4.130.607,00; 2) perdite indebitamente riportate per un totale di € 1.601.677,00; 3) sopravvenienze attive non contabilizzate e non dichiarate per complessivi €458.962,84; 4) imponibile sottratto a tassazione in violazione degli artt. 54, quinto comma, e 55, quinto comma, TUIR per €1.852.452,44; 5) costi non inerenti per € 130.038,33 relativi a oneri di prelocazione; 6) costi non inerenti per €253.228,31 relativi a canoni di locazione finanziaria.

2. Avverso tale avviso di accertamento, la Societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Napolila quale, con sentenza n. 526/11/2009, depositata il 26 ottobre 2009, accoglieva il ricorso , ritenendo fondata R.G.

N.13762/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso impugnato per difetto di notifica, poichéeffettuata da soggetto non abilitato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio e appello incidentale dalla Società, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 111/46/2012, pronunciata il 4 ottobre 2011e depositata in segreteria il 10 aprile 2012, da un lato accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, rideterminando in €1.156.347,00 le perdite contestate nel rilievo n. 2), annullando interamente i rilievi di cui ai nn. 3, 5) e 6), e confermando per il resto l’accertamento, mentre, dall’altro, rigettava l’appello incidentale della Società.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sulla base di settemotivi.

L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 4992 dell’11-15 febbraio 2022 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 19 aprile 2024 .

In tale udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.

Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 R.G.

N.13762/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, per la quale la contribuente ha provveduto a pagare nei modi e nei termini prescritti tutte le rate previste.

Consegue pertanto l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13762/2013R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prov. avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata con atto autenticato per [OSCURATO:PERSONA] di Torino del 7 marzo 2013, n. 20.870 rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campanian. 111/46/2012 , depositata il 10 aprile 2012 ; [OSCURATO:PERSONA] –IRAP 2002 R.G. N.13762/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 19aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo, -Rilevato che: 1. A seguito di processo verbale di constatazione del 29 dicembre 2005, in data 16 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Casoria notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito “Società”) avviso di accertamento n. RE9030400032, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2002, un reddito di impresa pari a €2.267.213,00, così determinando una maggiore IRPEG di €816.197,00 e una maggiore IRAP di € 34.096,00, oltre interessi. In particolare, dalle risultanze degli accertamenti compiuti erano emerse: 1) sopravvenienze passive non deducibili per €4.130.607,00; 2) perdite indebitamente riportate per un totale di € 1.601.677,00; 3) sopravvenienze attive non contabilizzate e non dichiarate per complessivi €458.962,84; 4) imponibile sottratto a tassazione in violazione degli artt. 54, quinto comma, e 55, quinto comma, TUIR per €1.852.452,44; 5) costi non inerenti per € 130.038,33 relativi a oneri di prelocazione; 6) costi non inerenti per €253.228,31 relativi a canoni di locazione finanziaria. 2. Avverso tale avviso di accertamento, la Societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Napolila quale, con sentenza n. 526/11/2009, depositata il 26 ottobre 2009, accoglieva il ricorso , ritenendo fondata R.G. N.13762/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso impugnato per difetto di notifica, poichéeffettuata da soggetto non abilitato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio e appello incidentale dalla Società, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n. 111/46/2012, pronunciata il 4 ottobre 2011e depositata in segreteria il 10 aprile 2012, da un lato accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, rideterminando in €1.156.347,00 le perdite contestate nel rilievo n. 2), annullando interamente i rilievi di cui ai nn. 3, 5) e 6), e confermando per il resto l’accertamento, mentre, dall’altro, rigettava l’appello incidentale della Società. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sulla base di settemotivi. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 4992 dell’11-15 febbraio 2022 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 19 aprile 2024 . In tale udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. -Considerato che: 1. Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 R.G. N.13762/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, per la quale la contribuente ha provveduto a pagare nei modi e nei termini prescritti tutte le rate previste. Consegue pertanto l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. 2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzion
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