CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 24328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] nonchè l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi e per l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/10/2021 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell' appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Asti, contro l' ordinanza del G.I.P. in data 14/05/2021, ripristinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - gravemente indiziati di appartenenza ad una associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati di furti in abitazione pluriaggravati ed altri reati quali possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai corpi di polizia, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale - la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Contro la suddetta ordinanza i predetti, a mezzo rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 273 e 274 c.p.p. nonché in relazione all' art. 62 n. 6 c.p. Deduce che il tribunale aveva adotto, quanto alle esigenze cautelari e alla ritenuta non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, una motivazione apparente ed apodittica finendo per svilire l'effettiva resipiscenza manifestata dal ricorrente, la condotta riparatoria posta in essere dallo stesso con esborsi rilevanti ed il dato relativo al tempo trascorso dalla commissione del reato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce anch' egli, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 273 e 274 c.p.p. nonché in relazione all' art. 62 n. 6 c.p. Nel formulare censure in parte sovrapponibili a quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA] rileva che il tribunale aveva adotto, quanto alle esigenze cautelari e alla ritenuta non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, una motivazione apparente ed apodittica non tenendo conto della condotta del ricorrente il quale, in sede di giudizio abbreviato, aveva fornito spontanee dichiarazioni finalizzate ad ammettere la propria responsabilità, aveva provveduto al risarcimento del danno, elemento questo valutabile secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini dell' attenuazione delle esigenze di cautela ed aveva totalmente trascurato il dato relativo al tempo trascorso dalla commissione del reato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, concretezza ed attualità dell'esigenze cautelari. Rileva che il tribunale aveva trascurato di esaminare la complessiva vicenda cautelare omettendo di valutare che il ricorrente aveva ammesso spontaneamente tutti i fatti contestati; che nessun sospetto era stato mosso quanto al risarcimento offerto da parte sua alle vittime pari al complessivo importo di euro 106.000,00; che la misura concessa dal G.I.P. degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con estranei rispetto alle persona conviventi costituiva misura adeguata rappresentando la custodia cautelare in carcere l' estrema ratio; che era venuta meno ogni possibilità per gli indagati di reiterare il reato di associazione a delinquere; che il ricorrente aveva tenuto una condotta irreprensibile a partire dall' ottobre dello scorso anno; che quanto alla ritenuta asserita preclusione della concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell' art. 284 comma 4 bis c.p.p. non era affatto certo che al momento della commissione del reato ex art. 416 c.p. di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria la condanna per il reato di evasione in data 11 maggio 2015 fosse passata in autorità di giudicato. 3. I difensori di fiducia dei ricorrenti hanno depositato in data 19 aprile 2022 memorie ex art. 311 c.p.p. dall' analogo tenore con le quali hanno ulteriormente dedotto in ordine ai motivi di cui al ricorso ed hanno insistito sul chiesto annullamento del provvedimento impugnato anche in ragione della circostanza che, nelle more, era pure mutato il quadro cautelare in quanto la Corte di appello di Torino, con provvedimenti in data 7 e 15 Aprile 2022, rilevata la necessità dei ricorrenti di sostenersi lecitamente e di reinserirsi nella società civile li aveva autorizzati a svolgere attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati in quanto tutte le censure formulate - che possono essere esaminate congiuntamente in quanto riguardano profili per lo più sovrapponibili - sono prive di fondamento e per taluni profili appaiono manifestamente infondate. 2. Va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). 2.1. Sempre in via generale va osservato che cui ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. (Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015 - dep. 14/01/2016, Luppino, Rv. 26617701) Occorre ancora ricordare che in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata). (Conf. n. 937/1993, Rv. 194729; n. 4829/1996, Rv. 203610). (Sez. 3 -, Sentenza n. 15980 del 16/04/2020 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 278944 - 02. 3. Tanto precisato, in relazione al caso di esame deve rilevarsi che il tribunale del riesame, con un ragionamento che non appare né carente né illogico né contraddittorio, nel confrontarsi adeguatamente con il tenore del provvedimento impugnato, ha rilevato che nessuno degli elementi presi in considerazione dal G.I.P. era sintomatico di un affievolimento delle esigenze cautelari inizialmente ravvisate nell' ordinanza genetica che aveva individuato un quadro cautelare quanto alle esigenze cautelari rimasto immutato. I giudici hanno chiarito come la massima misura detentiva rappresentava l'unico strumento in grado di impedire il rischio di reiterazione dei reati ed il pericolo di inquinamento probatorio anche considerato il modus operandi del sodalizio i cui componenti si erano attivati per alterare il contesto probatorio. Il Tribunale ha evidenziato come la particolare gravità dei fatti contestati (per come emersa dalle ordinanze applicative), la circostanza che i ricorrenti erano privi di comprovata attività lavorativa lecita ed il fatto che non avevano manifestato una sincera presa di distanza dal contesto delinquenziale rendevano evidente come l'unica misura idonea era da ritenere la custodia cautelare in carcere, apparendo gli arresti domiciliari misura non adeguata non consentendo una cesura netta con l' inquietante contesto delinquenziale di riferimento. I giudici di merito hanno, ancora, sottolineato l'irrilevanza del decorso del tempo nonchè I' irrilevanza dell'intervenuto risarcimento del danno specie in ragione del fatto che le modalità di raccolta del denaro, tale da impedirne il tracciamento, non denotavano una presa di distanza dai fatti né una forma di resipiscenza.E nell' escludere la valenza del c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato i giudici di merito si sono conformati al condivisibile orientamento secondo cui il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura. (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Cc. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268567 - 01. Con riguardo proprio al principale elemento positivo di valutazione addotto, ossia il risarcimento del danno, i giudici hanno messo in discussione la provenienza di somme elargite ai prevenuti "per mero spirito di liberalità" da parte di individui privi di attività lavorativa e comunque ne hanno evidenziato il carattere "parziale e non particolarmente apprezzabile se raffrontato ai molto più ingenti pregiudizi", con argomentazioni che attengono ad un giudizio di merito non sindacabile in questa sede. Il tribunale ha, pure, valutato in dettaglio la personalità dei singoli ricorrenti tutti soggetti con elevata professionalità a delinquere e collegati a contesti malavitosi, evidenziando la intensità del rischio di recidiva e la totale inaffidabilità dei predetti in considerazione del movente a delinquere. In ordine alla posizione del Colluffio ha richiamato oltre alla particolare gravità della condotta il suo ruolo di organizzatore e promotore nonché i numerosi precedenti chiarendo come le precedenti esperienze giudiziarie non sembravano avere scongiurato la tendenza a delinquere del prevenuto; quanto al Vailatti ha sottolineato il forte legame manifestato con soggetti assai spregiudicati ed, infine, relativamente al Falletta l' insensibilità dimostrata rispetto a precedenti penali ed alle prescrizioni cautelari, a fronte della intervenuta condanna per "ben 55 reati quasi tutti contro il patrimonio" A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche i ricorrenti nei ricorsi in esame si sono sostanzialmente limitati a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di adozione di una diversa misura senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. Deve rilevarsi, in particolare, che non colgono nel segno le censure secondo cui il tribunale avrebbe omesso di esaminare compiutamente tutti i presunti elementi favorevoli per una prognosi positiva rispetto al rischio di ricaduta in condotte delittuose effettuandone una lettura fortemente parcellizzata, apparendo, per contro, innegabile che il tribunale nell' accogliere l' appello del P.M. ha adottato una motivazione congrua, perfettamente coerente con le risultanze raccolte ed allineata ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in punto esigenze cautelari, alla loro attualità e dalla tematica della adeguatezza della misura, operando lettura tutt' altro che parziale degli elementi rilevanti ai fini degli artt. 274 e 275 c.p.p., tutti attentamente scrutinati.In ordine alla specifica posizione del Falletta va osservato, infine, che priva di pregio alcuno, in quanto formulata in termini del tutto ipotetici e perplessi, è la censura secondo cui "non parrebbe proprio - e/o comunque non è affatto certo" che al momento della commissione del reato ex art. 416 c.p. di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria "la condanna per evasione comma in data 11 maggio 2015 fosse passata in autorità di giudicato" e che appare ineccepibile il ragionamento dei giudici di merito i quali hanno ben evidenziato la assoluta insensibilità del predetto rispetto alle condanne ed ai provvedimenti cautelari tanto da ricadere in condotte del tutto sovrapponibili sì da rendere assolutamente inevitabile la misura cautelare nella sua massima gravità. 4. Rileva questa Corte, infine, che non possono essere prese in esame le ulteriori doglianze di cui alle memorie dei ricorrenti in data 19/04/2022 i quali, nel ribadire le proprie tesi difensive, hanno fatto specifico riferimento al mutato quadro dell'esigenze cautelari sulla scorta dei sopravvenuti provvedimenti della Corte di Appello di Torino dell'aprile 2022. Va premesso che non coglie nel segno la tesi dedotta da tutte le difese circa la necessità di tenere sempre conto in fase cautelare (e, quindi, anche in questa sede) dei fatti sopravvenuti alla luce del principio consolidato in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione: "secondo cui nel procedimento cautelare le espressioni decisorie sono sorrette da valutazioni necessariamente condizionate dallo stato degli atti, nei momenti nei quali sono assunti, e dai dati di fatto che sono disponibili in quei momenti ma che sono inevitabilmente soggetti a progressive modificazioni. Per tale ragione, per tutto il corso del procedimento cautelare (e dunque anche in sede di giudizio di rinvio), il Giudice deve tenere in considerazione le circostanze sopravvenute incidenti sul quadro cautelare e ad esaminare con pienezza il materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, al fine di mantenere una costante aderenza con l'attuale situazione di fatto e garantire la completezza della valutazione in ordine al quadro cautelare (Cfr. Cass. Pen. SS. UU. n. 27104 del 16/07/2020). Va osservato in proposito che le difese omettono di considerare che i principi fissati in seno a detta pronunzia, come peraltro, espressamente indicato attengono al mutato quadro cautelare nell'ambito del giudizio di rinvio (e quindi nella fase del merito) e non anche al giudizio di legittimità che ha, come è noto, un perimetro ben delimitato. Deve, invero, ritenersi che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità non può fondarsi su elementi non presenti agli atti della fase di merito e, quindi, non conosciuti ne' valutati dal Tribunale costituito ex art. 310 c.p.p. Una volta delineatosi l'ambito conoscitivo del giudizio di appello cautelare sulla scorta di tutte le allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, secondo il meccanismo previsto dall'art. 310 c.p.p., nel giudizio di legittimità promosso avverso l'ordinanza cautelare non possono assumere rilievo acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione innanzi al collegio di merito, onde eventuali acquisizioni successive ed ulteriori potranno essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice 6 competente (vedi Cass., Sez. Un., 8/28.7.1994, Buffa), come è dato desumere dall' art. 299 c.p.p. La Corte di Cassazione ha avuto, del resto, condivisibilmente modo di precisare come il sindacato di legittimità dell'ordinanza del tribunale del riesame non può avvalersi della sopravvenienza intervenuta successivamente alla decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione (vedi Sez. 3, Ordinanza n. 13691 del 11/01/2011 Cc. (dep. 05/04/2011) Rv. 249927 - 01. Nessun rilievo possono, quindi, avere ai fini in esame i provvedimenti cautelari di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa adottati nelle more dalla corte di appello e di cui si fa cenno nelle menzionate memorie. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5.1. La cancelleria deve essere onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al