Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 01670/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7788-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67 PAL A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/2/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 28 marzo 2018, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2021, dichiarava inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nonché la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. g), 3 e 14 d. lgs. 251/2007, anche in relazione agli artt. 4, par. 3 d), della Direttiva 2004/83/CE e 13, par. 3, lett. a, della Direttiva 2005/85/CE, stante la presenza di una condizione di violenza generalizzata nell’intera Nigeria. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di Ric. 2021 n. 07788 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 riconoscimento della protezione umanitaria nonché la violazione degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte d’appello ha aprioristicamente escluso la sussistenza in capo al migrante di condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo a motivo della sua tardività.

Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione della statuizione impugnata, limitandosi a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo preso in esame in ragione del carattere assorbente del rilievo preliminare compiuto.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

In vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2021 n. 07788 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07788 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7788-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67 PAL A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 168/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/2/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 28 marzo 2018, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998. 2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2021, dichiarava inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta dal richiedente asilo. 3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nonché la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. g), 3 e 14 d. lgs. 251/2007, anche in relazione agli artt. 4, par. 3 d), della Direttiva 2004/83/CE e 13, par. 3, lett. a, della Direttiva 2005/85/CE, stante la presenza di una condizione di violenza generalizzata nell’intera Nigeria. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di Ric. 2021 n. 07788 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 riconoscimento della protezione umanitaria nonché la violazione degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte d’appello ha aprioristicamente escluso la sussistenza in capo al migrante di condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo a motivo della sua tardività. Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione della statuizione impugnata, limitandosi a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo preso in esame in ragione del carattere assorbente del rilievo preliminare compiuto. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. In vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020). 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 07788 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7788/2021 Numero sezionale 10751/2021 Numero di raccolta generale 1670/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07788 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 01670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris