CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 31075/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 30/06/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il tema attiene alla notifica della citazione per il giudizio di appello. Il decreto sarebbe stato notificato, mediante lettera raccomandata, al domicilio dichiarato ma in atti non vi sarebbe prova dell'avviso di ricevimento della comunicazione. 1La Corte avrebbe ritenuto rituale la notifica facendo unicamente riferimento all'avviso di spedizione della raccomandata. L'imputato, dunque, non avrebbe mai avuto conoscenza del giudizio di appello, atteso che il luogo in cui la notifica fu eseguita corrispondeva "solo" al luogo di elezione di domicilio in relazione alla misura cautelare cessata, mentre il luogo di residenza sarebbe stato "da tempo" altro (così il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato si sarebbe allontanato per un malessere psicologico e sarebbe stato trovato in pantaloncini e ciabatte nelle immediate vicinanze dalla porta di ingresso della propria abitazione; la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non provato che l'allontanamento si fosse protratto per pochi minuti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. È infondato il primo motivo. Dagli atti risulta che: a) il decreto di citazione per il giudizio di appello fu comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di elezione di domicilio; b) il plico contenente l'atto non fu consegnato per temporanea assenza del destinatario; c) fu inviata una successiva raccomandata con cui si comunicava l'avvenuto deposito del precedente plico; d) l'atto non fu ritirato nemmeno a seguito di detto adempimento; e) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il processo è stato trattato e deciso, la Corte di appello ha dato atto della ritualità della citazione e della conclusioni del difensore - lo stesso che ha proposto il ricorso in esame - che nulla sul punto aveva dedotto. Dunque, da una parte, una notificazione né omessa e neppure viziata, essendo stata legalmente compiuta in modo rituale presso il luogo di elezione di domicilio (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229534- 01), e, dall'altra, una allegazione - quella relativa alla mancata conoscenza del processo - del tutto generica. 3. Non diversamente, sono infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte di appello, con una motivazione puntuale, ha spiegato, quanto alla invocata causa di non punibilità, come gli assunti difensivi, relativi alla sussistenza 2A A di un attacco di panico che avrebbe giustificato l'allontanamento dal luogo di detenzione, siano rimasti del tutto sforniti di prova - "non risultando provato in alcun modo che l'imputato ne soffrisse" - e come l'imputato non fu trovato affatto a pochi metri dalla sua abitazione ma ad una distanza di circa 500 metri da questa. Rispetto a tale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riprodurre le stesse censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito. Del tutto generico, infine, è il terzo motivo di ricorso, non essendo stato indicato nessun motivo concreto per cui, da una parte, le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in misura appena inferiore ad un terzo della pena, avrebbero dovuto essere applicate nella loro massima estensione, e, dall'altra, perché la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta, essendo stato fatto riferimento dalla Corte al minimo edittale. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ri P.Q.M