Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 14527/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 30424/2020 del 30/04/2020 della Seconda Sezione penale Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza n.

R.G.N. 3024/2020 emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 30/04/2021 con la quale era annullata nei suoi confronti la sentenza del 13/07/2018 della Corte di appello di Napoli con riferimento al capo K) (art. 648-ter cod. pen.), rigettando nel resto il ricorso per quanto specificamente riguardante la disposta confisca dell'immobile sito a Marcianìse.

Musone era accusato anche dei reati di concorso esterno in associazione camorristica, concorso in usura ed estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7

I. 203/1991, per i quali la condanna è divenuta definitiva a seguito di rinuncia ai motivi di gravame in sede di appello.

2. Musone deduce i seguenti motivi: 2.1.L'errore di fatto, in relazione alla pronuncia inerente alla confisca disposta nei suoi confronti ed avente ad oggetto l'immobile sito in Marcianise, per mero errore percettivo causato da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, in virtù del quale, correlando erroneamente le condanne a carico del preposto per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/91, divenute definitive a seguito di rinuncia ai motivi di gravame in sede di appello, è stata ritenuta coperta dal giudicato anche la disposta confisca del suddetto bene, nonostante sul punto risulti proposto specifico è autonomo ricorso per Cassazione.

La condanna per uno dei reati indicati nel decreto legge 8 giugno 1992, numero 306, articolo 12-sexies, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato purché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, si osserva che l'affermazione dell'organo giudicante secondo cui la mancata contestazione della condanna per i capi anzidetti, divenuta definitiva, ha comportato la consequenziale definitività della confisca dell'immobile de quo deve necessariamente ricollegarsi a un meno errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti.

2.2. Errore di fatto in relazione alla pronuncia inerente alla confisca dell'immobile per inesatta percezione delle risultanze processuali che hanno condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia riferimento concreto agli specifici motivi oggetto del secondo motivo del ricorso per Cassazione, al punto da risultare del tutto pretermesse le relative doglianze, ma ancor più incorreva in un in un palese errore di percezione nella disamina degli atti del giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione non ha affrontato lo specifico motivo di ricorso per Cassazione avente ad oggetto le modalità con le quali l'imputato è diventato intestatario dell' immobile e le effettive capacità economiche di Musone rispetto alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2007. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è inammissibile, in quanto non proposta ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall' art. 625-bis cod. proc. pen. 2.Deve ricordarsi che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280) - l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.

3. Nel caso in esame la Seconda Sezione della Corte di Cassazione esamina, invece, al paragrafo 11., la censura della difesa relativa alla confisca dell'immobile in Marcianise evidenziando che il provvedimento ablatorio, ex art. 12-sexies

I. 356/1992, era stato dai giudici di merito correttamente correlato alla consumazione dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dì quelli aggravati dall'art. 7

I. 203/1991.

Era, pertanto, in relazione a tali condanne (capi b, e, f, g, I, m, e n) che Musone avrebbe dovuto fare valere le censure proposte con il motivo di ricorso.

La Corte di cassazione sottolinea, ineccepibilmente, che il non avere contestato per i capi anzidetti la condanna - che in tale modo è divenuta definitiva - preclude di rimettere in discussione la sorte dell'immobile in questione.4.

Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso censura la valutazione delle risultanze processuali, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 30424/2020 del 30/04/2020 della Seconda Sezione penale Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza n. R.G.N. 3024/2020 emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 30/04/2021 con la quale era annullata nei suoi confronti la sentenza del 13/07/2018 della Corte di appello di Napoli con riferimento al capo K) (art. 648-ter cod. pen.), rigettando nel resto il ricorso per quanto specificamente riguardante la disposta confisca dell'immobile sito a Marcianìse. Musone era accusato anche dei reati di concorso esterno in associazione camorristica, concorso in usura ed estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7 I. 203/1991, per i quali la condanna è divenuta definitiva a seguito di rinuncia ai motivi di gravame in sede di appello. 2. Musone deduce i seguenti motivi: 2.1.L'errore di fatto, in relazione alla pronuncia inerente alla confisca disposta nei suoi confronti ed avente ad oggetto l'immobile sito in Marcianise, per mero errore percettivo causato da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, in virtù del quale, correlando erroneamente le condanne a carico del preposto per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/91, divenute definitive a seguito di rinuncia ai motivi di gravame in sede di appello, è stata ritenuta coperta dal giudicato anche la disposta confisca del suddetto bene, nonostante sul punto risulti proposto specifico è autonomo ricorso per Cassazione. La condanna per uno dei reati indicati nel decreto legge 8 giugno 1992, numero 306, articolo 12-sexies, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato purché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, si osserva che l'affermazione dell'organo giudicante secondo cui la mancata contestazione della condanna per i capi anzidetti, divenuta definitiva, ha comportato la consequenziale definitività della confisca dell'immobile de quo deve necessariamente ricollegarsi a un meno errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti. 2.2. Errore di fatto in relazione alla pronuncia inerente alla confisca dell'immobile per inesatta percezione delle risultanze processuali che hanno condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia riferimento concreto agli specifici motivi oggetto del secondo motivo del ricorso per Cassazione, al punto da risultare del tutto pretermesse le relative doglianze, ma ancor più incorreva in un in un palese errore di percezione nella disamina degli atti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non ha affrontato lo specifico motivo di ricorso per Cassazione avente ad oggetto le modalità con le quali l'imputato è diventato intestatario dell' immobile e le effettive capacità economiche di Musone rispetto alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2007. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, in quanto non proposta ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall' art. 625-bis cod. proc. pen. 2.Deve ricordarsi che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280) - l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. 3. Nel caso in esame la Seconda Sezione della Corte di Cassazione esamina, invece, al paragrafo 11., la censura della difesa relativa alla confisca dell'immobile in Marcianise evidenziando che il provvedimento ablatorio, ex art. 12-sexies I. 356/1992, era stato dai giudici di merito correttamente correlato alla consumazione dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dì quelli aggravati dall'art. 7 I. 203/1991. Era, pertanto, in relazione a tali condanne (capi b, e, f, g, I, m, e n) che Musone avrebbe dovuto fare valere le censure proposte con il motivo di ricorso. La Corte di cassazione sottolinea, ineccepibilmente, che il non avere contestato per i capi anzidetti la condanna - che in tale modo è divenuta definitiva - preclude di rimettere in discussione la sorte dell'immobile in questione.4. Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso censura la valutazione delle risultanze processuali, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 14527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris