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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07076/2026

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ORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11736/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

CCCCST76L64H5L1O), elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA] TommasoD’Aquino n. 47, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 217 scalaD, con domicilio digitale ex lege;controricorrente-nonchéNumero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026Data pubblicazione 24/03/2026MAURIZIO CELONA, nella qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-CM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA, n. 225/2022depositata il 13/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 12/05/2023, illustrato da successivamemoria, la signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Romapubblicata il 13/01/2023.2.

Resistono con separati i signori [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioCelona.3.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizioCristiana Celona e la C.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,proponendo azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. neiconfronti della prima in relazione ai debiti contratti dalla societàcon la [OSCURATO:PERSONA] e garantiti da fideiussioni prestate dal nonnodell'attore, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] a favoredella società; la stessa azione veniva promossa relativamente ai2 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026debiti contratti dalla società con la [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia.Data pubblicazione 24/03/2026L'attore deduceva di essere cessionario del credito del padreRaffaele, derivante dal pagamento dei debiti garantiti dal nonnoGaetano [OSCURATO:PERSONA] e dalla Celona con le predette fideiussioni(figlia della figlia di Gaetano).4.

Esponeva che la liberazione delle fideiussioni era stataconseguita mediante il versamento di lire 130.000.000 in data25/01/2000 e di € 55.000,00 in data 31/12/2006, sicché ilpadre aveva ceduto a lui il relativo credito per il quale agiva invia di surroga.5.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree ededucendo, tra l'altro, che i pagamenti eseguiti da RaffaeleCastaldo si inserivano nell'operazione di trasferimentodell'immobile acquisito dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sito inRoma [OSCURATO:PERSONA], a favore dell’attore, quale cessionario delcredito del figlio Raffaele, da intendersi quale corrispettivo dellacompravendita ricevuto in tali termini anche dalla madredell’odierna ricorrente, in quanto figlia del de cuius.6.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Velletri consentenza n. 156/2015, respingeva le domande proposte daRoberto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le somme corrisposte perl’estinzione delle fideiussioni costituissero il corrispettivo pattuitoper il trasferimento dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’attore, tra cuipoteva essere inclusa la odierna ricorrente in quanto figliadell’erede, e dunque erede in senso lato.

Pertanto, ritenevaestinto il credito azionato.7.

Avverso la sentenza interponeva gravame il [OSCURATO:PERSONA].8.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di socia dellasocietà debitrice, unitamente all’altro socio [OSCURATO:PERSONA], pereccepire la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezzadella domanda.3 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/20269.

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appelloData pubblicazione 24/03/2026proposto, rilevata la carenza di legittimazione passiva dei socidella società convenuta Cristiana e [OSCURATO:PERSONA], in riformadella sentenza di primo grado condannava la [OSCURATO:PERSONA],quale cofideiussore, al pagamento della somma di€ 11.749,39 oltre interessi legali dal 25/01/2000 al saldo,nonché anche la C.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale societàdebitrice, al pagamento di € 110.390,00, in via tra lorosolidale, ma per la Celona limitatamente al 50% , oltre interessilegali dal 25/01/2000 e dal 31/12/2006 sulle sommerispettivamente dovute.10.

Il controricorrente signor [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.Motivi della decisione6.

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositatoil 5 luglio 2023, allorché il termine di deposito del 21 giugno2023 era già scaduto ex art. 370 c.p.c.7.

Nondimeno deve essere dichiarata la carenza di legittimazionedel medesimo, in quanto socio della società intimata, unicalegittimata a contraddire, come rilevato anche dalla Corted’appello con statuizione non oggetto di impugnazione.8.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la “violazione delle norme in materia di ermeneuticacontrattuale di cui agli articoli 1362 e 1363 e 1366 c.c.”.

Ilgiudice d’appello avrebbe disatteso i criteri di ermeneuticacontrattuale, offrendo un’interpretazione della scrittura privatastipulata dagli “eredi” di [OSCURATO:PERSONA] contestualmenteall’atto pubblico di compravendita di un immobile acquistato daRoberto [OSCURATO:PERSONA] – relativo all’immobile già appartenuto al decuius – non conforme ai principi sanciti dalle citate disposizioni.Secondo parte ricorrente, una corretta applicazione delle regole4 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025interpretative avrebbe dovuto condurre a riconoscere in suoNumero di raccolta generale 7076/2026favore, quale figlia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlia Deadta peubrbelidcaezio ne 24/03/2026di [OSCURATO:PERSONA], la qualità di “erede in senso lato” deldefunto.

Ne conseguirebbe che l’effettiva comune intenzionedelle parti fosse quella di includere anche lei tra gli eredi, con lericadute giuridiche già affermate nella sentenza di primo grado.7.

Il motivo è inammissibile.8.

Deve al proposito rilevarsi come esso si risolva, in definitiva,nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione dimerito sull’interpretazione da darsi al negozio che haaccompagnato la vendita immobiliare.9.

Dall’esame del motivo, infatti, emerge come la ricorrente,anziché indicare in che misura la corte territoriale,nell’interpretare la scrittura privata intercorsa tra gli eredi diGaetano [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe discostata dai criteri legali diermeneutica contrattuale, si limiti a proporre una propria letturadel testo negoziale, alternativa a quella accolta dalla Corted’Appello, in riforma della sentenza di primo grado.10.

Il che è inammissibile giacché non è il punto d'arrivo delladecisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cuiall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ma l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice dimerito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie enell'interpretarle, atteso che l’interpretazione del testo delnegozio è conforme al criterio letterale seguito dalla Corte(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez.

U -,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez.

U -, Sentenza n.6882 del 8/03/2019; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del23/20/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017;Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 3, sentenzan. 20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).5 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/202611.

Va, infatti, messo in evidenza che a fronte dell’interpretazioneData pubblicazione 24/03/2026in senso letterale del termine “eredi” data al negozio inquestione dalla corte d’appello, peraltro non suscettibile diricomprendervi la ricorrente in quanto figlia della figlia del decuius ( ovvero nipote in linea retta), non vengono offerte idoneeargomentazioni a favore di una interpretazione più lata di dettotermine, tratta dagli ulteriori criteri di ermeneutica contrattualenormativamente previsti, essendovi solo un richiamo, nelricorso, all’interpretazione secondo buona fede di cui all’art.1366 c.c., all’uopo non sufficiente, stante il contestostrettamente familiare in cui è stata regolata la vicendasuccessoria tra i soli figli del de cuius, suoi legittimi eredi.12.

Questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare,superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricercadella reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vadainvero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legalid'interpretazione, e in particolare dei criteri ( quali primari criterid'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto:v.

Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016;Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186;Cass., 19/3/2018, n. 6675.

V. altresì Cass., 23/10/2014, n.22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n.11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli attiunilaterali v.

Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazionefunzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare ilsignificato dell'accordo in coerenza appunto con la relativaragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n.29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezzaex art. 1366 c.c.13.

Quest’ultimo, quale criterio d'interpretazione del contratto -fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietàcontrattuale"- si specifica in particolare nel significato di lealtà,6 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculareNumero di raccolta generale 7076/2026su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affDidata pmubeblincatziio ne 24/03/2026comunque ingenerati nella controparte ( v.

Cass., 6/5/2015, n.9006; Cass., 23/10/2014, n. , Ric. 2016 n. 01466 sez.

SU - ud.27-03-2018 -25- 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628 ), non consentendo di dare ingresso adinterpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenutenelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte(v.

Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significatoin contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordonegoziale ( cfr., con riferimento alla causa concreta del contrattoautonomo di garanzia, Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ).14.

Al proposito, nella censura non viene spesa alcunaargomentazione riguardo alla possibileinterpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. del negozio edell'interpretazione secondo buona fede ai sensi dell’evocatoart. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguitodalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi dellarelativa "causa concreta" (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.34795 del 17/11/2021), posto che tra gli stipulanti delmenzionato negozio del 18.2.2000 vi erano già tutti gli eredi figlidel de cuius, tra cui anche la madre della cofideiubente quiricorrente che, accettando l’eredità paterna e rivendendo alnipote la sua quota parte di immobile ereditato, unitamente aglialtri coeredi , e ciò a fronte dell’impegno del nipote di liberare lefideiussioni sottoscritte dal nonno [OSCURATO:PERSONA] (qualecorrispettivo della vendita), veniva a sua volta liberata pro quotadel debito gravante sull’eredità paterna.15.

Di contro l’interpretazione alternativa offerta dal giudice diprimo grado, ricomprendente la ricorrente tra gli eredi, daintendersi in senso lato, non risulta supportata da idonee7 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026argomentazioni esegetiche atte a consentire una estensione delData pubblicazione 24/03/2026termine erede, di chiaro valore semantico.11.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., “violazione o falsa applicazione” dell’art.1203 n. 3 c.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 1954c.c.”.12.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamenteconfigurato un effetto di surrogazione alla liberazione dellefideiussioni mediante pagamento del debito, sebbene le sommeversate da [OSCURATO:PERSONA] agli istituti di credito si inserisseronell’ operazione volta all'acquisto, da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA](cessionario del relativo credito), dell'immobile caduto insuccessione, e non già in un pagamento eseguito per conto deglialtri debitori.13.

Lamenta che i pagamenti effettuati, pertanto, non integrinouna ipotesi di surrogazione, trattandosi di prestazioni dovutepersonalmente dal solvens nell'ambito dell'operazione dicompravendita dell’immobile.16.

Il motivo è infondato.17. [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva la qualità di debitoreprincipale, bensì quella di cofideiussore e, in tale veste,estinguendo l’obbligazione dei cogaranti, avrebbe potutobeneficiare –anche nell’ipotesi in cui avesse provvedutopersonalmente al pagamento prima del suo decesso– dellasurrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 3, c.c.Conseguentemente, il pagamento dei debiti garantiti gliavrebbe consentito di subentrare integralmente, nei confrontidelle cogaranti e della debitrice ([OSCURATO:PERSONA] e C.M.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), nelle posizioni creditorieoriginariamente spettanti alle creditrici: tale diritto , pertanto, siè trasmesso integro in capo agli eredi del cofideiussore8 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025solvente, ivi compreso il padre dell’odiernoNumero di raccolta generale 7076/2026resistente( cessionario del relativo credito) .

Data pubblicazione 24/03/202618.

Giusta principio consolidato “in tema di cofideiussione, ex art.1946 c.c., al cofideiussore che ha pagato l'intero spetta neiconfronti degli altri un diritto che è suscettibile di dupliceinquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi didiritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività oincompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere ancheil diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte diobbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico”(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024; Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenzan. 18782 del 28 luglio 2017; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3628del 24 febbraio 2016; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7217 del 25marzo 2009; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8605 del 6 maggio2004).19.

Pertanto, sia che l’estinzione dell’obbligazione avvenga adopera del fideiussore in vita, sia che essa sia eseguita da un suoerede dopo la sua morte, l’effetto resta invariato: l’eredesubentra nelle ragioni e nelle azioni facenti parte del patrimoniodel de cuius in seguito all’estinzione del debito.

E la Celona, intale contesto, è stata correttamente ritenuta quale cogarantedestinataria dell’azione di surroga.20.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., “omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioniper violazione dell’art. 2 L. 287/1990 (c.d. legge antitrust) e exart. 1419 c.c.”.

Precipuamente, parte ricorrente asserisce che lefideiussioni oggetto di causa, predisposte unilateralmente dagliistituti di credito, riproducano lo schema ABI del 2003, ritenutolesivo della concorrenza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e dallaBanca d'Italia, sicché avrebbero dovuto considerarsi nulle9 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025(quantomeno nelle clausole censurate).

Il motivo è da ritenersiNumero di raccolta generale 7076/2026inammissibile.

Data pubblicazione 24/03/202621.

La censura con la quale la ricorrente deduce la nullità dellefideiussioni, stipulate nel 1996, per violazione della normativaantitrust risulta nuova, e quindi del tutto sguarnitadell’indicazione dei fatti costitutivi (ivi compreso ilprovvedimento della Banca d’Italia con cui è stata dichiarata lailliceità dei patti ivi inseriti in quanto violatori della normativaantitrust), necessari per verificarla in questa sede di giudizio dilegittimità (Cass. Sez.

I 25.11.2024 n. 30383; Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; Cass.

SU N. 41994/2021;Cass.

Sez.

U n. 26242/2014).12.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza.Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11736/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

CCCCST76L64H5L1O), elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA] TommasoD’Aquino n. 47, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 217 scalaD, con domicilio digitale ex lege;controricorrente-nonchéNumero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026Data pubblicazione 24/03/2026MAURIZIO CELONA, nella qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-CM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA, n. 225/2022depositata il 13/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 12/05/2023, illustrato da successivamemoria, la signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Romapubblicata il 13/01/2023.2.

Resistono con separati i signori [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioCelona.3.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizioCristiana Celona e la C.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,proponendo azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. neiconfronti della prima in relazione ai debiti contratti dalla societàcon la [OSCURATO:PERSONA] e garantiti da fideiussioni prestate dal nonnodell'attore, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] a favoredella società; la stessa azione veniva promossa relativamente ai2 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026debiti contratti dalla società con la [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia.Data pubblicazione 24/03/2026L'attore deduceva di essere cessionario del credito del padreRaffaele, derivante dal pagamento dei debiti garantiti dal nonnoGaetano [OSCURATO:PERSONA] e dalla Celona con le predette fideiussioni(figlia della figlia di Gaetano).4.

Esponeva che la liberazione delle fideiussioni era stataconseguita mediante il versamento di lire 130.000.000 in data25/01/2000 e di € 55.000,00 in data 31/12/2006, sicché ilpadre aveva ceduto a lui il relativo credito per il quale agiva invia di surroga.5.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree ededucendo, tra l'altro, che i pagamenti eseguiti da RaffaeleCastaldo si inserivano nell'operazione di trasferimentodell'immobile acquisito dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sito inRoma [OSCURATO:PERSONA], a favore dell’attore, quale cessionario delcredito del figlio Raffaele, da intendersi quale corrispettivo dellacompravendita ricevuto in tali termini anche dalla madredell’odierna ricorrente, in quanto figlia del de cuius.6.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Velletri consentenza n. 156/2015, respingeva le domande proposte daRoberto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le somme corrisposte perl’estinzione delle fideiussioni costituissero il corrispettivo pattuitoper il trasferimento dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’attore, tra cuipoteva essere inclusa la odierna ricorrente in quanto figliadell’erede, e dunque erede in senso lato.

Pertanto, ritenevaestinto il credito azionato.7.

Avverso la sentenza interponeva gravame il [OSCURATO:PERSONA].8.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di socia dellasocietà debitrice, unitamente all’altro socio [OSCURATO:PERSONA], pereccepire la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezzadella domanda.3 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/20269.

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appelloData pubblicazione 24/03/2026proposto, rilevata la carenza di legittimazione passiva dei socidella società convenuta Cristiana e [OSCURATO:PERSONA], in riformadella sentenza di primo grado condannava la [OSCURATO:PERSONA],quale cofideiussore, al pagamento della somma di€ 11.749,39 oltre interessi legali dal 25/01/2000 al saldo,nonché anche la C.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale societàdebitrice, al pagamento di € 110.390,00, in via tra lorosolidale, ma per la Celona limitatamente al 50% , oltre interessilegali dal 25/01/2000 e dal 31/12/2006 sulle sommerispettivamente dovute.10.

Il controricorrente signor [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.Motivi della decisione6.

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositatoil 5 luglio 2023, allorché il termine di deposito del 21 giugno2023 era già scaduto ex art. 370 c.p.c.7.

Nondimeno deve essere dichiarata la carenza di legittimazionedel medesimo, in quanto socio della società intimata, unicalegittimata a contraddire, come rilevato anche dalla Corted’appello con statuizione non oggetto di impugnazione.8.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la “violazione delle norme in materia di ermeneuticacontrattuale di cui agli articoli 1362 e 1363 e 1366 c.c.”.

Ilgiudice d’appello avrebbe disatteso i criteri di ermeneuticacontrattuale, offrendo un’interpretazione della scrittura privatastipulata dagli “eredi” di [OSCURATO:PERSONA] contestualmenteall’atto pubblico di compravendita di un immobile acquistato daRoberto [OSCURATO:PERSONA] – relativo all’immobile già appartenuto al decuius – non conforme ai principi sanciti dalle citate disposizioni.Secondo parte ricorrente, una corretta applicazione delle regole4 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025interpretative avrebbe dovuto condurre a riconoscere in suoNumero di raccolta generale 7076/2026favore, quale figlia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlia Deadta peubrbelidcaezio ne 24/03/2026di [OSCURATO:PERSONA], la qualità di “erede in senso lato” deldefunto.

Ne conseguirebbe che l’effettiva comune intenzionedelle parti fosse quella di includere anche lei tra gli eredi, con lericadute giuridiche già affermate nella sentenza di primo grado.7.

Il motivo è inammissibile.8.

Deve al proposito rilevarsi come esso si risolva, in definitiva,nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione dimerito sull’interpretazione da darsi al negozio che haaccompagnato la vendita immobiliare.9.

Dall’esame del motivo, infatti, emerge come la ricorrente,anziché indicare in che misura la corte territoriale,nell’interpretare la scrittura privata intercorsa tra gli eredi diGaetano [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe discostata dai criteri legali diermeneutica contrattuale, si limiti a proporre una propria letturadel testo negoziale, alternativa a quella accolta dalla Corted’Appello, in riforma della sentenza di primo grado.10.

Il che è inammissibile giacché non è il punto d'arrivo delladecisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cuiall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ma l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice dimerito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie enell'interpretarle, atteso che l’interpretazione del testo delnegozio è conforme al criterio letterale seguito dalla Corte(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez.

U -,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez.

U -, Sentenza n.6882 del 8/03/2019; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del23/20/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017;Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 3, sentenzan. 20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).5 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/202611.

Va, infatti, messo in evidenza che a fronte dell’interpretazioneData pubblicazione 24/03/2026in senso letterale del termine “eredi” data al negozio inquestione dalla corte d’appello, peraltro non suscettibile diricomprendervi la ricorrente in quanto figlia della figlia del decuius ( ovvero nipote in linea retta), non vengono offerte idoneeargomentazioni a favore di una interpretazione più lata di dettotermine, tratta dagli ulteriori criteri di ermeneutica contrattualenormativamente previsti, essendovi solo un richiamo, nelricorso, all’interpretazione secondo buona fede di cui all’art.1366 c.c., all’uopo non sufficiente, stante il contestostrettamente familiare in cui è stata regolata la vicendasuccessoria tra i soli figli del de cuius, suoi legittimi eredi.12.

Questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare,superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricercadella reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vadainvero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legalid'interpretazione, e in particolare dei criteri ( quali primari criterid'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto:v.

Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016;Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186;Cass., 19/3/2018, n. 6675.

V. altresì Cass., 23/10/2014, n.22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n.11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli attiunilaterali v.

Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazionefunzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare ilsignificato dell'accordo in coerenza appunto con la relativaragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n.29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezzaex art. 1366 c.c.13.

Quest’ultimo, quale criterio d'interpretazione del contratto -fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietàcontrattuale"- si specifica in particolare nel significato di lealtà,6 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculareNumero di raccolta generale 7076/2026su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affDidata pmubeblincatziio ne 24/03/2026comunque ingenerati nella controparte ( v.

Cass., 6/5/2015, n.9006; Cass., 23/10/2014, n. , Ric. 2016 n. 01466 sez.

SU - ud.27-03-2018 -25- 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628 ), non consentendo di dare ingresso adinterpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenutenelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte(v.

Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significatoin contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordonegoziale ( cfr., con riferimento alla causa concreta del contrattoautonomo di garanzia, Cass., Sez.

Un., 18/2/2010, n. 3947 ).14.

Al proposito, nella censura non viene spesa alcunaargomentazione riguardo alla possibileinterpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. del negozio edell'interpretazione secondo buona fede ai sensi dell’evocatoart. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguitodalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi dellarelativa "causa concreta" (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.34795 del 17/11/2021), posto che tra gli stipulanti delmenzionato negozio del 18.2.2000 vi erano già tutti gli eredi figlidel de cuius, tra cui anche la madre della cofideiubente quiricorrente che, accettando l’eredità paterna e rivendendo alnipote la sua quota parte di immobile ereditato, unitamente aglialtri coeredi , e ciò a fronte dell’impegno del nipote di liberare lefideiussioni sottoscritte dal nonno [OSCURATO:PERSONA] (qualecorrispettivo della vendita), veniva a sua volta liberata pro quotadel debito gravante sull’eredità paterna.15.

Di contro l’interpretazione alternativa offerta dal giudice diprimo grado, ricomprendente la ricorrente tra gli eredi, daintendersi in senso lato, non risulta supportata da idonee7 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026argomentazioni esegetiche atte a consentire una estensione delData pubblicazione 24/03/2026termine erede, di chiaro valore semantico.11.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., “violazione o falsa applicazione” dell’art.1203 n. 3 c.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 1954c.c.”.12.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamenteconfigurato un effetto di surrogazione alla liberazione dellefideiussioni mediante pagamento del debito, sebbene le sommeversate da [OSCURATO:PERSONA] agli istituti di credito si inserisseronell’ operazione volta all'acquisto, da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA](cessionario del relativo credito), dell'immobile caduto insuccessione, e non già in un pagamento eseguito per conto deglialtri debitori.13.

Lamenta che i pagamenti effettuati, pertanto, non integrinouna ipotesi di surrogazione, trattandosi di prestazioni dovutepersonalmente dal solvens nell'ambito dell'operazione dicompravendita dell’immobile.16.

Il motivo è infondato.17. [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva la qualità di debitoreprincipale, bensì quella di cofideiussore e, in tale veste,estinguendo l’obbligazione dei cogaranti, avrebbe potutobeneficiare –anche nell’ipotesi in cui avesse provvedutopersonalmente al pagamento prima del suo decesso– dellasurrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 3, c.c.Conseguentemente, il pagamento dei debiti garantiti gliavrebbe consentito di subentrare integralmente, nei confrontidelle cogaranti e della debitrice ([OSCURATO:PERSONA] e C.M.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), nelle posizioni creditorieoriginariamente spettanti alle creditrici: tale diritto , pertanto, siè trasmesso integro in capo agli eredi del cofideiussore8 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025solvente, ivi compreso il padre dell’odiernoNumero di raccolta generale 7076/2026resistente( cessionario del relativo credito) .

Data pubblicazione 24/03/202618.

Giusta principio consolidato “in tema di cofideiussione, ex art.1946 c.c., al cofideiussore che ha pagato l'intero spetta neiconfronti degli altri un diritto che è suscettibile di dupliceinquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi didiritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività oincompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere ancheil diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte diobbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico”(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024; Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenzan. 18782 del 28 luglio 2017; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3628del 24 febbraio 2016; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7217 del 25marzo 2009; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8605 del 6 maggio2004).19.

Pertanto, sia che l’estinzione dell’obbligazione avvenga adopera del fideiussore in vita, sia che essa sia eseguita da un suoerede dopo la sua morte, l’effetto resta invariato: l’eredesubentra nelle ragioni e nelle azioni facenti parte del patrimoniodel de cuius in seguito all’estinzione del debito.

E la Celona, intale contesto, è stata correttamente ritenuta quale cogarantedestinataria dell’azione di surroga.20.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., “omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioniper violazione dell’art. 2 L. 287/1990 (c.d. legge antitrust) e exart. 1419 c.c.”.

Precipuamente, parte ricorrente asserisce che lefideiussioni oggetto di causa, predisposte unilateralmente dagliistituti di credito, riproducano lo schema ABI del 2003, ritenutolesivo della concorrenza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e dallaBanca d'Italia, sicché avrebbero dovuto considerarsi nulle9 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025(quantomeno nelle clausole censurate).

Il motivo è da ritenersiNumero di raccolta generale 7076/2026inammissibile.

Data pubblicazione 24/03/202621.

La censura con la quale la ricorrente deduce la nullità dellefideiussioni, stipulate nel 1996, per violazione della normativaantitrust risulta nuova, e quindi del tutto sguarnitadell’indicazione dei fatti costitutivi (ivi compreso ilprovvedimento della Banca d’Italia con cui è stata dichiarata lailliceità dei patti ivi inseriti in quanto violatori della normativaantitrust), necessari per verificarla in questa sede di giudizio dilegittimità (Cass. Sez.

I 25.11.2024 n. 30383; Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; Cass.

SU N. 41994/2021;Cass.

Sez.

U n. 26242/2014).12.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente10 di 10P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11736/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. CCCCST76L64H5L1O), elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA] TommasoD’Aquino n. 47, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 217 scalaD, con domicilio digitale ex lege;controricorrente-nonchéNumero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026Data pubblicazione 24/03/2026MAURIZIO CELONA, nella qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-CM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA, n. 225/2022depositata il 13/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 12/05/2023, illustrato da successivamemoria, la signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Romapubblicata il 13/01/2023.2. Resistono con separati i signori [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioCelona.3. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizioCristiana Celona e la C.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,proponendo azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. neiconfronti della prima in relazione ai  debiti contratti dalla societàcon la [OSCURATO:PERSONA] e garantiti da fideiussioni prestate dal nonnodell'attore, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] a favoredella società; la stessa azione veniva promossa relativamente ai2 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026debiti contratti dalla società con la [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia.Data pubblicazione 24/03/2026L'attore deduceva di essere cessionario del credito del padreRaffaele, derivante dal pagamento dei debiti garantiti dal nonnoGaetano [OSCURATO:PERSONA] e dalla Celona con le predette fideiussioni(figlia della figlia di Gaetano).4. Esponeva che la liberazione delle fideiussioni era stataconseguita mediante il versamento di lire 130.000.000 in data25/01/2000 e di € 55.000,00 in data 31/12/2006, sicché ilpadre aveva ceduto a lui il relativo credito per il quale agiva invia di surroga.5. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree ededucendo, tra l'altro, che i pagamenti eseguiti da RaffaeleCastaldo si inserivano nell'operazione di trasferimentodell'immobile acquisito dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sito inRoma [OSCURATO:PERSONA], a favore dell’attore, quale cessionario delcredito del figlio Raffaele, da intendersi quale corrispettivo dellacompravendita ricevuto in tali termini anche dalla madredell’odierna ricorrente, in quanto figlia del de cuius.6. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Velletri consentenza n. 156/2015, respingeva le domande proposte daRoberto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le somme corrisposte perl’estinzione delle fideiussioni costituissero il corrispettivo pattuitoper il trasferimento dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’attore, tra cuipoteva essere inclusa la odierna ricorrente in quanto figliadell’erede, e dunque erede in senso lato. Pertanto, ritenevaestinto il credito azionato.7. Avverso la sentenza interponeva gravame il [OSCURATO:PERSONA].8. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di socia dellasocietà debitrice, unitamente all’altro socio [OSCURATO:PERSONA], pereccepire la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezzadella domanda.3 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/20269. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appelloData pubblicazione 24/03/2026proposto, rilevata la carenza di legittimazione passiva dei socidella società convenuta Cristiana e [OSCURATO:PERSONA], in riformadella sentenza di primo grado condannava la [OSCURATO:PERSONA],quale cofideiussore, al pagamento della somma di€ 11.749,39 oltre interessi legali dal 25/01/2000 al saldo,nonché anche la C.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale societàdebitrice,  al pagamento di  € 110.390,00, in via tra lorosolidale, ma per la Celona  limitatamente al 50% , oltre interessilegali dal 25/01/2000 e dal 31/12/2006 sulle sommerispettivamente dovute.10. Il controricorrente signor [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.Motivi della decisione6. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositatoil 5 luglio 2023, allorché il termine di deposito del 21 giugno2023 era già scaduto ex art. 370 c.p.c.7. Nondimeno deve essere dichiarata la carenza di legittimazionedel medesimo, in quanto socio della società intimata, unicalegittimata a contraddire, come rilevato anche dalla Corted’appello con statuizione non oggetto di impugnazione.8. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la “violazione delle norme in materia di ermeneuticacontrattuale di cui agli articoli 1362 e 1363 e 1366 c.c.”. Ilgiudice d’appello avrebbe disatteso i criteri di ermeneuticacontrattuale, offrendo un’interpretazione della scrittura privatastipulata dagli “eredi” di [OSCURATO:PERSONA] contestualmenteall’atto pubblico di compravendita di un immobile acquistato daRoberto [OSCURATO:PERSONA] – relativo all’immobile già appartenuto al decuius – non conforme ai principi sanciti dalle citate disposizioni.Secondo parte ricorrente, una corretta applicazione delle regole4 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025interpretative avrebbe dovuto condurre a riconoscere in suoNumero di raccolta generale 7076/2026favore, quale figlia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlia Deadta  peubrbelidcaezio ne 24/03/2026di [OSCURATO:PERSONA], la qualità di “erede in senso lato” deldefunto. Ne conseguirebbe che l’effettiva comune intenzionedelle parti fosse quella di includere anche lei tra gli eredi, con lericadute giuridiche già affermate nella sentenza di primo grado.7. Il motivo è inammissibile.8. Deve al proposito rilevarsi come esso si risolva, in definitiva,nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione dimerito sull’interpretazione da darsi al negozio che haaccompagnato la vendita immobiliare.9. Dall’esame del motivo, infatti, emerge come la ricorrente,anziché indicare in che misura la corte territoriale,nell’interpretare la scrittura privata intercorsa tra gli eredi diGaetano [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe discostata dai criteri legali diermeneutica contrattuale, si limiti a proporre una propria letturadel testo negoziale, alternativa a quella accolta dalla Corted’Appello, in riforma della sentenza di primo grado.10. Il che è inammissibile giacché non è il punto d'arrivo delladecisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cuiall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ma l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice dimerito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie enell'interpretarle, atteso che l’interpretazione del testo delnegozio è conforme al criterio letterale seguito dalla Corte(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. U -,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez. U -, Sentenza n.6882 del 8/03/2019; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del23/20/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017;Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 3, sentenzan. 20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).5 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/202611. Va, infatti, messo in evidenza che a fronte dell’interpretazioneData pubblicazione 24/03/2026in senso letterale del termine “eredi”  data al negozio inquestione dalla corte d’appello, peraltro non suscettibile diricomprendervi  la ricorrente in quanto figlia della figlia del decuius ( ovvero nipote in linea retta), non vengono offerte idoneeargomentazioni a favore di una interpretazione più lata di dettotermine, tratta dagli  ulteriori criteri di ermeneutica contrattualenormativamente previsti, essendovi solo un richiamo, nelricorso,  all’interpretazione secondo buona fede di cui all’art.1366 c.c., all’uopo non sufficiente, stante il contestostrettamente familiare in cui è stata regolata la vicendasuccessoria tra i soli figli del de cuius, suoi legittimi eredi.12. Questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare,superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricercadella reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vadainvero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legalid'interpretazione, e in particolare dei criteri ( quali primari criterid'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto:v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016;Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186;Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n.22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n.11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli attiunilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazionefunzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare ilsignificato dell'accordo in coerenza appunto con la relativaragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n.29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezzaex art. 1366 c.c.13. Quest’ultimo,  quale criterio d'interpretazione del contratto -fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietàcontrattuale"- si specifica in particolare nel significato di lealtà,6 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculareNumero di raccolta generale 7076/2026su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affDidata pmubeblincatziio ne 24/03/2026comunque ingenerati nella controparte ( v. Cass., 6/5/2015, n.9006; Cass., 23/10/2014, n. , Ric. 2016 n. 01466 sez. SU - ud.27-03-2018 -25- 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628 ), non consentendo di dare ingresso adinterpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenutenelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte(v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significatoin contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordonegoziale ( cfr., con riferimento alla causa concreta del contrattoautonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).14. Al proposito, nella censura non viene spesa alcunaargomentazione riguardo alla possibileinterpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. del negozio edell'interpretazione secondo buona fede ai sensi dell’evocatoart. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguitodalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi dellarelativa "causa concreta" (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.34795 del 17/11/2021), posto che tra gli stipulanti delmenzionato negozio del 18.2.2000 vi erano già tutti gli eredi figlidel de cuius, tra cui anche la madre della cofideiubente quiricorrente che, accettando l’eredità paterna e rivendendo alnipote la sua quota parte di immobile ereditato, unitamente aglialtri coeredi , e ciò a fronte dell’impegno del nipote di liberare lefideiussioni sottoscritte dal nonno [OSCURATO:PERSONA] (qualecorrispettivo della vendita), veniva a sua volta liberata pro quotadel debito gravante sull’eredità paterna.15. Di contro l’interpretazione alternativa offerta dal giudice diprimo grado, ricomprendente la ricorrente tra gli eredi, daintendersi in senso lato, non risulta supportata da idonee7 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026argomentazioni esegetiche atte a consentire una estensione delData pubblicazione 24/03/2026termine erede, di chiaro valore semantico.11. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., “violazione o falsa applicazione” dell’art.1203 n. 3 c.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 1954c.c.”.12. Si duole che la corte di merito abbia erroneamenteconfigurato un effetto di surrogazione alla liberazione dellefideiussioni mediante pagamento del debito, sebbene le sommeversate da [OSCURATO:PERSONA] agli istituti di credito si inserisseronell’ operazione volta all'acquisto, da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA](cessionario del relativo credito), dell'immobile caduto insuccessione, e non già in un pagamento eseguito per conto deglialtri debitori.13. Lamenta che i pagamenti effettuati, pertanto, non integrinouna ipotesi di surrogazione, trattandosi di prestazioni dovutepersonalmente dal solvens nell'ambito dell'operazione dicompravendita dell’immobile.16. Il motivo è infondato.17. [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva la qualità di debitoreprincipale, bensì quella di cofideiussore e, in tale veste,estinguendo l’obbligazione dei cogaranti, avrebbe potutobeneficiare –anche nell’ipotesi in cui avesse provvedutopersonalmente al pagamento prima del suo decesso– dellasurrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 3, c.c.Conseguentemente, il pagamento dei debiti  garantiti gliavrebbe consentito di subentrare integralmente, nei confrontidelle cogaranti e della debitrice ([OSCURATO:PERSONA] e C.M.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), nelle posizioni creditorieoriginariamente spettanti alle creditrici: tale diritto , pertanto, siè trasmesso  integro in capo agli eredi del cofideiussore8 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025solvente, ivi compreso il padre dell’odiernoNumero di raccolta generale 7076/2026resistente( cessionario del relativo credito) .  Data pubblicazione 24/03/202618. Giusta principio consolidato “in tema di cofideiussione, ex art.1946 c.c., al cofideiussore che ha pagato l'intero spetta neiconfronti degli altri un diritto che è suscettibile di dupliceinquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi didiritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività oincompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere ancheil diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte diobbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico”(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024; Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenzan. 18782 del 28 luglio 2017; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3628del 24 febbraio 2016; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7217 del 25marzo 2009; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8605 del 6 maggio2004).19. Pertanto, sia che l’estinzione dell’obbligazione avvenga adopera del fideiussore in vita, sia che essa sia eseguita da un suoerede dopo la sua morte, l’effetto resta invariato: l’eredesubentra nelle ragioni e nelle azioni facenti parte del patrimoniodel de cuius in seguito all’estinzione del debito. E la Celona, intale contesto, è stata correttamente ritenuta quale cogarantedestinataria dell’azione di surroga.20. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., “omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioniper violazione dell’art. 2 L. 287/1990 (c.d. legge antitrust) e exart. 1419 c.c.”. Precipuamente, parte ricorrente asserisce che lefideiussioni oggetto di causa, predisposte unilateralmente dagliistituti di credito, riproducano lo schema ABI del 2003, ritenutolesivo della concorrenza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e dallaBanca d'Italia, sicché avrebbero dovuto considerarsi nulle9 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025(quantomeno nelle clausole censurate). Il motivo è da ritenersiNumero di raccolta generale 7076/2026inammissibile.  Data pubblicazione 24/03/202621. La censura con la quale la ricorrente deduce la nullità dellefideiussioni, stipulate nel 1996, per violazione della normativaantitrust risulta nuova, e quindi del tutto sguarnitadell’indicazione dei fatti costitutivi (ivi compreso ilprovvedimento della Banca d’Italia con cui è stata dichiarata lailliceità dei patti ivi inseriti in quanto violatori della normativaantitrust), necessari per verificarla in questa sede di giudizio dilegittimità (Cass. Sez. I 25.11.2024 n. 30383; Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; Cass. SU N. 41994/2021;Cass. Sez. U n. 26242/2014).12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza.Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11736/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. CCCCST76L64H5L1O), elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA] TommasoD’Aquino n. 47, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 217 scalaD, con domicilio digitale ex lege;controricorrente-nonchéNumero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026Data pubblicazione 24/03/2026MAURIZIO CELONA, nella qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-CM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA, n. 225/2022depositata il 13/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 12/05/2023, illustrato da successivamemoria, la signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Romapubblicata il 13/01/2023.2. Resistono con separati i signori [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioCelona.3. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizioCristiana Celona e la C.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,proponendo azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. neiconfronti della prima in relazione ai  debiti contratti dalla societàcon la [OSCURATO:PERSONA] e garantiti da fideiussioni prestate dal nonnodell'attore, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] a favoredella società; la stessa azione veniva promossa relativamente ai2 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026debiti contratti dalla società con la [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia.Data pubblicazione 24/03/2026L'attore deduceva di essere cessionario del credito del padreRaffaele, derivante dal pagamento dei debiti garantiti dal nonnoGaetano [OSCURATO:PERSONA] e dalla Celona con le predette fideiussioni(figlia della figlia di Gaetano).4. Esponeva che la liberazione delle fideiussioni era stataconseguita mediante il versamento di lire 130.000.000 in data25/01/2000 e di € 55.000,00 in data 31/12/2006, sicché ilpadre aveva ceduto a lui il relativo credito per il quale agiva invia di surroga.5. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree ededucendo, tra l'altro, che i pagamenti eseguiti da RaffaeleCastaldo si inserivano nell'operazione di trasferimentodell'immobile acquisito dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sito inRoma [OSCURATO:PERSONA], a favore dell’attore, quale cessionario delcredito del figlio Raffaele, da intendersi quale corrispettivo dellacompravendita ricevuto in tali termini anche dalla madredell’odierna ricorrente, in quanto figlia del de cuius.6. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Velletri consentenza n. 156/2015, respingeva le domande proposte daRoberto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le somme corrisposte perl’estinzione delle fideiussioni costituissero il corrispettivo pattuitoper il trasferimento dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’attore, tra cuipoteva essere inclusa la odierna ricorrente in quanto figliadell’erede, e dunque erede in senso lato. Pertanto, ritenevaestinto il credito azionato.7. Avverso la sentenza interponeva gravame il [OSCURATO:PERSONA].8. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di socia dellasocietà debitrice, unitamente all’altro socio [OSCURATO:PERSONA], pereccepire la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezzadella domanda.3 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/20269. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appelloData pubblicazione 24/03/2026proposto, rilevata la carenza di legittimazione passiva dei socidella società convenuta Cristiana e [OSCURATO:PERSONA], in riformadella sentenza di primo grado condannava la [OSCURATO:PERSONA],quale cofideiussore, al pagamento della somma di€ 11.749,39 oltre interessi legali dal 25/01/2000 al saldo,nonché anche la C.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale societàdebitrice,  al pagamento di  € 110.390,00, in via tra lorosolidale, ma per la Celona  limitatamente al 50% , oltre interessilegali dal 25/01/2000 e dal 31/12/2006 sulle sommerispettivamente dovute.10. Il controricorrente signor [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.Motivi della decisione6. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositatoil 5 luglio 2023, allorché il termine di deposito del 21 giugno2023 era già scaduto ex art. 370 c.p.c.7. Nondimeno deve essere dichiarata la carenza di legittimazionedel medesimo, in quanto socio della società intimata, unicalegittimata a contraddire, come rilevato anche dalla Corted’appello con statuizione non oggetto di impugnazione.8. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la “violazione delle norme in materia di ermeneuticacontrattuale di cui agli articoli 1362 e 1363 e 1366 c.c.”. Ilgiudice d’appello avrebbe disatteso i criteri di ermeneuticacontrattuale, offrendo un’interpretazione della scrittura privatastipulata dagli “eredi” di [OSCURATO:PERSONA] contestualmenteall’atto pubblico di compravendita di un immobile acquistato daRoberto [OSCURATO:PERSONA] – relativo all’immobile già appartenuto al decuius – non conforme ai principi sanciti dalle citate disposizioni.Secondo parte ricorrente, una corretta applicazione delle regole4 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025interpretative avrebbe dovuto condurre a riconoscere in suoNumero di raccolta generale 7076/2026favore, quale figlia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlia Deadta  peubrbelidcaezio ne 24/03/2026di [OSCURATO:PERSONA], la qualità di “erede in senso lato” deldefunto. Ne conseguirebbe che l’effettiva comune intenzionedelle parti fosse quella di includere anche lei tra gli eredi, con lericadute giuridiche già affermate nella sentenza di primo grado.7. Il motivo è inammissibile.8. Deve al proposito rilevarsi come esso si risolva, in definitiva,nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione dimerito sull’interpretazione da darsi al negozio che haaccompagnato la vendita immobiliare.9. Dall’esame del motivo, infatti, emerge come la ricorrente,anziché indicare in che misura la corte territoriale,nell’interpretare la scrittura privata intercorsa tra gli eredi diGaetano [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe discostata dai criteri legali diermeneutica contrattuale, si limiti a proporre una propria letturadel testo negoziale, alternativa a quella accolta dalla Corted’Appello, in riforma della sentenza di primo grado.10. Il che è inammissibile giacché non è il punto d'arrivo delladecisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cuiall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ma l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice dimerito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie enell'interpretarle, atteso che l’interpretazione del testo delnegozio è conforme al criterio letterale seguito dalla Corte(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. U -,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez. U -, Sentenza n.6882 del 8/03/2019; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del23/20/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017;Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 3, sentenzan. 20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).5 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/202611. Va, infatti, messo in evidenza che a fronte dell’interpretazioneData pubblicazione 24/03/2026in senso letterale del termine “eredi”  data al negozio inquestione dalla corte d’appello, peraltro non suscettibile diricomprendervi  la ricorrente in quanto figlia della figlia del decuius ( ovvero nipote in linea retta), non vengono offerte idoneeargomentazioni a favore di una interpretazione più lata di dettotermine, tratta dagli  ulteriori criteri di ermeneutica contrattualenormativamente previsti, essendovi solo un richiamo, nelricorso,  all’interpretazione secondo buona fede di cui all’art.1366 c.c., all’uopo non sufficiente, stante il contestostrettamente familiare in cui è stata regolata la vicendasuccessoria tra i soli figli del de cuius, suoi legittimi eredi.12. Questa Corte ha già avuto più volte modo di sottolineare,superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricercadella reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vadainvero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legalid'interpretazione, e in particolare dei criteri ( quali primari criterid'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto:v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016;Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186;Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n.22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n.11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli attiunilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazionefunzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare ilsignificato dell'accordo in coerenza appunto con la relativaragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n.29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezzaex art. 1366 c.c.13. Quest’ultimo,  quale criterio d'interpretazione del contratto -fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietàcontrattuale"- si specifica in particolare nel significato di lealtà,6 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculareNumero di raccolta generale 7076/2026su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affDidata pmubeblincatziio ne 24/03/2026comunque ingenerati nella controparte ( v. Cass., 6/5/2015, n.9006; Cass., 23/10/2014, n. , Ric. 2016 n. 01466 sez. SU - ud.27-03-2018 -25- 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass.,20/5/2004, n. 9628 ), non consentendo di dare ingresso adinterpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenutenelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte(v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significatoin contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordonegoziale ( cfr., con riferimento alla causa concreta del contrattoautonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).14. Al proposito, nella censura non viene spesa alcunaargomentazione riguardo alla possibileinterpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. del negozio edell'interpretazione secondo buona fede ai sensi dell’evocatoart. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguitodalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi dellarelativa "causa concreta" (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.34795 del 17/11/2021), posto che tra gli stipulanti delmenzionato negozio del 18.2.2000 vi erano già tutti gli eredi figlidel de cuius, tra cui anche la madre della cofideiubente quiricorrente che, accettando l’eredità paterna e rivendendo alnipote la sua quota parte di immobile ereditato, unitamente aglialtri coeredi , e ciò a fronte dell’impegno del nipote di liberare lefideiussioni sottoscritte dal nonno [OSCURATO:PERSONA] (qualecorrispettivo della vendita), veniva a sua volta liberata pro quotadel debito gravante sull’eredità paterna.15. Di contro l’interpretazione alternativa offerta dal giudice diprimo grado, ricomprendente la ricorrente tra gli eredi, daintendersi in senso lato, non risulta supportata da idonee7 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025Numero di raccolta generale 7076/2026argomentazioni esegetiche atte a consentire una estensione delData pubblicazione 24/03/2026termine erede, di chiaro valore semantico.11. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., “violazione o falsa applicazione” dell’art.1203 n. 3 c.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 1954c.c.”.12. Si duole che la corte di merito abbia erroneamenteconfigurato un effetto di surrogazione alla liberazione dellefideiussioni mediante pagamento del debito, sebbene le sommeversate da [OSCURATO:PERSONA] agli istituti di credito si inserisseronell’ operazione volta all'acquisto, da parte del figlio [OSCURATO:PERSONA](cessionario del relativo credito), dell'immobile caduto insuccessione, e non già in un pagamento eseguito per conto deglialtri debitori.13. Lamenta che i pagamenti effettuati, pertanto, non integrinouna ipotesi di surrogazione, trattandosi di prestazioni dovutepersonalmente dal solvens nell'ambito dell'operazione dicompravendita dell’immobile.16. Il motivo è infondato.17. [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva la qualità di debitoreprincipale, bensì quella di cofideiussore e, in tale veste,estinguendo l’obbligazione dei cogaranti, avrebbe potutobeneficiare –anche nell’ipotesi in cui avesse provvedutopersonalmente al pagamento prima del suo decesso– dellasurrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 3, c.c.Conseguentemente, il pagamento dei debiti  garantiti gliavrebbe consentito di subentrare integralmente, nei confrontidelle cogaranti e della debitrice ([OSCURATO:PERSONA] e C.M.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), nelle posizioni creditorieoriginariamente spettanti alle creditrici: tale diritto , pertanto, siè trasmesso  integro in capo agli eredi del cofideiussore8 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025solvente, ivi compreso il padre dell’odiernoNumero di raccolta generale 7076/2026resistente( cessionario del relativo credito) .  Data pubblicazione 24/03/202618. Giusta principio consolidato “in tema di cofideiussione, ex art.1946 c.c., al cofideiussore che ha pagato l'intero spetta neiconfronti degli altri un diritto che è suscettibile di dupliceinquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi didiritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività oincompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere ancheil diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte diobbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico”(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024; Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenzan. 18782 del 28 luglio 2017; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3628del 24 febbraio 2016; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7217 del 25marzo 2009; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8605 del 6 maggio2004).19. Pertanto, sia che l’estinzione dell’obbligazione avvenga adopera del fideiussore in vita, sia che essa sia eseguita da un suoerede dopo la sua morte, l’effetto resta invariato: l’eredesubentra nelle ragioni e nelle azioni facenti parte del patrimoniodel de cuius in seguito all’estinzione del debito. E la Celona, intale contesto, è stata correttamente ritenuta quale cogarantedestinataria dell’azione di surroga.20. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., “omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioniper violazione dell’art. 2 L. 287/1990 (c.d. legge antitrust) e exart. 1419 c.c.”. Precipuamente, parte ricorrente asserisce che lefideiussioni oggetto di causa, predisposte unilateralmente dagliistituti di credito, riproducano lo schema ABI del 2003, ritenutolesivo della concorrenza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e dallaBanca d'Italia, sicché avrebbero dovuto considerarsi nulle9 di 10Numero registro generale 11736/2023Numero sezionale 3880/2025(quantomeno nelle clausole censurate). Il motivo è da ritenersiNumero di raccolta generale 7076/2026inammissibile.  Data pubblicazione 24/03/202621. La censura con la quale la ricorrente deduce la nullità dellefideiussioni, stipulate nel 1996, per violazione della normativaantitrust risulta nuova, e quindi del tutto sguarnitadell’indicazione dei fatti costitutivi (ivi compreso ilprovvedimento della Banca d’Italia con cui è stata dichiarata lailliceità dei patti ivi inseriti in quanto violatori della normativaantitrust), necessari per verificarla in questa sede di giudizio dilegittimità (Cass. Sez. I 25.11.2024 n. 30383; Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; Cass. SU N. 41994/2021;Cass. Sez. U n. 26242/2014).12. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente10 di 10P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente10 di 10
Sentenza Cassazione n. 07076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris