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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 dicembre 1971

Cassazione n. 17684/2024

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Gip del Tribunale di Ancona alla pena di anni 2 di reclusione e seimila euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 n.4 e 80 DPR 309/90 per aver coltivato 9 piante di marijuana in vaso e aver detenuto hashish in resina per 22,8 gr e sostanza stupefacente, marijuana, contenuta in 18 buste di cellophane trasparente, in 5 barattoli in plastica, in un sacchetto di plastica e in nove barattoli di vetro, oltre 13 inflorescenze per gr 58; nella specie la marijuana ricavata dalle piante era pari a gr 4.300,51 mentre quella confezionata a gr 5.015,04. [OSCURATO:PERSONA] il 10.06.2020

2. Con il primo motivo di ricorso ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Collegio non ha verificato criticamente la citazione contenuta nell'elaborato peritale secondo cui le analisi sono state svolte secondo le line guida dello [OSCURATO:PERSONA] on Drugs ad crinne.

Il gabinetto di polizia scientifica avrebbe dovuto seguire il medoto e i criteri della divisione narcotici di Vienna in uso dal 1987 che al paragrafo IV detta i canoni adeguati per l'analisi delle piantagioni di cannabis: trattandosi di un numero inferiore a 10 piante l'analisi avrebbe dovuto riguardare ciascuno dei vegetali mentre nel caso di specie è stato effettuato un esame solo di 4 reperti ed è stata richiamata la media di THC tra i campioni esaminati, estesa artificiosamente agli altri reperti, ricavando quindi un principio attivo alterato e presuntivo .

Sul punto la corte di appello non ha risposto alla doglianza difensiva non dando contezza della scelta metodologica effettuata circa il protocollo operativo.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione dei principi fissati dale Sezioni unite in materia di coltivazione domestica.

Il numero delle dosi ricavabili è errata e costituisce un dato aritmetico inattendibile e presuntivo alla luce della metodica applicata.

Inoltre il numero delle piante è esiguo e non è idoeno ad assumere una valenza illecita; il Totaro aveva coltivato la piantagione nel giardino di casa senza tecniche particolari ma in via rudimentale e il principio attivo era modesto compatibile con una scorta soprattutto in periodo di covid, stante la mancanza di collegamenti con il mondo del narcotraffico la sua incensuratezza .

2.2. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge considerato che tutti i reperti esaminati tranne uno avevano una percentuale di THC inferiore allo 0,6%; il Totaro è commerciante di canapa e derivati a basso THC e utilizzava il magazzino di deposito per la merce da porre in vendita nei negozi di Ancona, così la strumentazione per il frazionamento, il confezionamento e la pesatura.

Il campione D33 che aveva 53 mg di THc pari a 1,47 gr era destinato ad uso personale.2.3.

Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio stante la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. 3.11 Procuratore Generale con memoria presentata ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen. ha illustrato le conclusioni di annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di ricorso; rigetto nel resto.

Considerato in diritto 1.1 motivi dedotti sono infondati sostanzialmente reiterativi delle doglianze avanzate in appello cui la Corte territoriale ha dato puntuale risposta. 1.1 I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e tutti afferenti all'inquadramento della fattispecie nell'ambito della coltivazione domestica di stupefacente o comunque destinato all'uso personale.

La decisione impugnata ha evidenziato non solo i risultati della perquisizione e dei sequestri già descritti nella sentenza di primo grado ( fol 2 e 3 ) ma l'esito delle analisi tossicologiche effettuate dal Gabinetto della polizia scientifica [OSCURATO:PERSONA] sui singoli campioni repertati, rappresentativi della partita da cui il campione è stato prelevato e l' estensione dei risultati delle analisi effettuate sul campione a quelli facenti parte dello stesso gruppo.

I motivi si presentano pertanto declinati in fatto nella parte in cui si tenta di criticare sia pure in maniera generica il procedimento scientifico utilizzato che ha consentito di individuare la effettiva capacità drogante della sostanza stupefacente ricavabile dalle 9 piante e dalle 13 inflorescenze trovate ad essiccare pari a 256 dosi e 83 dosi single ( fol 5), accertamento idoneo a fondare la sussistenza di elementi quantitativi e qualitativi della fattispecie criminosa contestata.

Il reato di coltivazione di stupefacenti infatti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente(Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020 Rv. 278624 - 02).

La motivazione dei Giudici di merito risulta conforme a detti principi, dando conto del superamento dei limiti della cosiddetta "soglia minima" sulla base dell'accertamento tecnico che ha esaminato le sole foglie ed infIcirescenze, cioè le parti che contengono THC; ha valorizzato le modalità della detenzione, cioè il quantitativo non ordinario, la separazione in confezioni, la disponibilità di strumenti per il confezionamento su larga scala, bilancia e macchina per il sottovuoto, l'effettiva capacità dogrante pari a THc per mg 25.048 corrispondente a 1.002 dosi.

La Corte ha accertato e congruamente motivato che l'imputato ha approntato l'intera filiera della commercializzazione illecita attraverso la produzione in proprio, il confezionamento e la distribuzione dello stupefacente.

Va evidenziato inoltre che la richiesta di rito abbreviato ha comportato da parte del ricorrente la accettazione delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo processuale con riferimento alle modalità dell'accertamento tecnico specifico utilizzato che ha consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente.

Né sul punto l'imputato risulta aver sollecitato al giudice l'assunzione di prova contraria se non con generiche critiche metodologiche.

1.2. Quanto al quarto motivo attinente al trattamento sanzionatorio q uesta Corte ha da tempo rilevato che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la quantificazione della pena che è sufficiente possa essere effettuata dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico (pena equa, congrua, adeguata), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv271243).

Così quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha argomentato che non risulta alcun dato a favore dell'imputato, a parte l'incensuratezza, ed ha rimarcato la professionalità dell'attività illecita e la mancanza di elementi di resipiscenza( fol 5 e 6).

Corretta risulta, altresì, la quantificazione della pena con motivazione logica, complete e ponderata dalla Corte di merito nella parte in cui ha condiviso, facendola propria, quella individuata dal Tribunale non nel mimino edittale in relazione alla professionalità dell'attività posta in essere motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.

2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Gip del Tribunale di Ancona alla pena di anni 2 di reclusione e seimila euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 n.4 e 80 DPR 309/90 per aver coltivato 9 piante di marijuana in vaso e aver detenuto hashish in resina per 22,8 gr e sostanza stupefacente, marijuana, contenuta in 18 buste di cellophane trasparente, in 5 barattoli in plastica, in un sacchetto di plastica e in nove barattoli di vetro, oltre 13 inflorescenze per gr 58; nella specie la marijuana ricavata dalle piante era pari a gr 4.300,51 mentre quella confezionata a gr 5.015,04. [OSCURATO:PERSONA] il 10.06.2020 2. Con il primo motivo di ricorso ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Collegio non ha verificato criticamente la citazione contenuta nell'elaborato peritale secondo cui le analisi sono state svolte secondo le line guida dello [OSCURATO:PERSONA] on Drugs ad crinne. Il gabinetto di polizia scientifica avrebbe dovuto seguire il medoto e i criteri della divisione narcotici di Vienna in uso dal 1987 che al paragrafo IV detta i canoni adeguati per l'analisi delle piantagioni di cannabis: trattandosi di un numero inferiore a 10 piante l'analisi avrebbe dovuto riguardare ciascuno dei vegetali mentre nel caso di specie è stato effettuato un esame solo di 4 reperti ed è stata richiamata la media di THC tra i campioni esaminati, estesa artificiosamente agli altri reperti, ricavando quindi un principio attivo alterato e presuntivo . Sul punto la corte di appello non ha risposto alla doglianza difensiva non dando contezza della scelta metodologica effettuata circa il protocollo operativo. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione dei principi fissati dale Sezioni unite in materia di coltivazione domestica. Il numero delle dosi ricavabili è errata e costituisce un dato aritmetico inattendibile e presuntivo alla luce della metodica applicata. Inoltre il numero delle piante è esiguo e non è idoeno ad assumere una valenza illecita; il Totaro aveva coltivato la piantagione nel giardino di casa senza tecniche particolari ma in via rudimentale e il principio attivo era modesto compatibile con una scorta soprattutto in periodo di covid, stante la mancanza di collegamenti con il mondo del narcotraffico la sua incensuratezza . 2.2. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge considerato che tutti i reperti esaminati tranne uno avevano una percentuale di THC inferiore allo 0,6%; il Totaro è commerciante di canapa e derivati a basso THC e utilizzava il magazzino di deposito per la merce da porre in vendita nei negozi di Ancona, così la strumentazione per il frazionamento, il confezionamento e la pesatura. Il campione D33 che aveva 53 mg di THc pari a 1,47 gr era destinato ad uso personale.2.3. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio stante la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. 3.11 Procuratore Generale con memoria presentata ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen. ha illustrato le conclusioni di annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di ricorso; rigetto nel resto. Considerato in diritto 1.1 motivi dedotti sono infondati sostanzialmente reiterativi delle doglianze avanzate in appello cui la Corte territoriale ha dato puntuale risposta. 1.1 I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e tutti afferenti all'inquadramento della fattispecie nell'ambito della coltivazione domestica di stupefacente o comunque destinato all'uso personale. La decisione impugnata ha evidenziato non solo i risultati della perquisizione e dei sequestri già descritti nella sentenza di primo grado ( fol 2 e 3 ) ma l'esito delle analisi tossicologiche effettuate dal Gabinetto della polizia scientifica [OSCURATO:PERSONA] sui singoli campioni repertati, rappresentativi della partita da cui il campione è stato prelevato e l' estensione dei risultati delle analisi effettuate sul campione a quelli facenti parte dello stesso gruppo. I motivi si presentano pertanto declinati in fatto nella parte in cui si tenta di criticare sia pure in maniera generica il procedimento scientifico utilizzato che ha consentito di individuare la effettiva capacità drogante della sostanza stupefacente ricavabile dalle 9 piante e dalle 13 inflorescenze trovate ad essiccare pari a 256 dosi e 83 dosi single ( fol 5), accertamento idoneo a fondare la sussistenza di elementi quantitativi e qualitativi della fattispecie criminosa contestata. Il reato di coltivazione di stupefacenti infatti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente(Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020 Rv. 278624 - 02). La motivazione dei Giudici di merito risulta conforme a detti principi, dando conto del superamento dei limiti della cosiddetta "soglia minima" sulla base dell'accertamento tecnico che ha esaminato le sole foglie ed infIcirescenze, cioè le parti che contengono THC; ha valorizzato le modalità della detenzione, cioè il quantitativo non ordinario, la separazione in confezioni, la disponibilità di strumenti per il confezionamento su larga scala, bilancia e macchina per il sottovuoto, l'effettiva capacità dogrante pari a THc per mg 25.048 corrispondente a 1.002 dosi. La Corte ha accertato e congruamente motivato che l'imputato ha approntato l'intera filiera della commercializzazione illecita attraverso la produzione in proprio, il confezionamento e la distribuzione dello stupefacente. Va evidenziato inoltre che la richiesta di rito abbreviato ha comportato da parte del ricorrente la accettazione delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo processuale con riferimento alle modalità dell'accertamento tecnico specifico utilizzato che ha consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente. Né sul punto l'imputato risulta aver sollecitato al giudice l'assunzione di prova contraria se non con generiche critiche metodologiche. 1.2. Quanto al quarto motivo attinente al trattamento sanzionatorio q uesta Corte ha da tempo rilevato che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la quantificazione della pena che è sufficiente possa essere effettuata dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico (pena equa, congrua, adeguata), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv271243). Così quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha argomentato che non risulta alcun dato a favore dell'imputato, a parte l'incensuratezza, ed ha rimarcato la professionalità dell'attività illecita e la mancanza di elementi di resipiscenza( fol 5 e 6). Corretta risulta, altresì, la quantificazione della pena con motivazione logica, complete e ponderata dalla Corte di merito nella parte in cui ha condiviso, facendola propria, quella individuata dal Tribunale non nel mimino edittale in relazione alla professionalità dell'attività posta in essere motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett
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