CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13086/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Brescia, via 4 novembre, 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentate e difese dall e a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Padova, via [OSCURATO:PERSONA], 14 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 500 /20 22, depositata il 4 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: modello di utilità -sufficiente descrizione - [OSCURATO:PERSONA]Igna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 4 marzo 2022 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza d el locale Tribunaleche aveva dichiarato la nullità del modello di utilità italian o n. 280688 dal medesimo registrato e avente a oggetto un « Gira - uova automatico per incubatrici avicole » , e la non interferenza con tale macchinario de l prodott o fabbricat o e commercializzat o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., individuatonel «motore gira- uova Art. 556M», e aveva condannato esso ricorrente al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, da liquidarsi in separato giudizio, con conseguente inibitoria, fissazione di penali e pubblicazione del provvedimento; - l a Corte di appello ha disatteso il gravame dell’odierno ricorrente evidenziando, tra le altre circostanze, che: la consulen za tecnica d’ufficio era priva del vizio di nullità dedotto dalla parte; non sussisteva l’eccepito difetto di legittimazione ad agire della società attrici; le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla nullità del modello di utilitàregistrato, motivat e con la considerazione che la sua formulazione, così come risultante dall’emenda del testo, si estendeva oltre il contenuto della domanda iniziale, e alla non interferenza del prodotto realizzato e commercializzato dalle attrici con l’oggetto del modello di utilità erano condivisibili ; le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado in ordineal compimento di atti denigratori ai danni delle società attrici non erano stato oggetto di specifica impugnazione e, comunque, si fondavano su allegazioni non contestate; -il ricorso è affidato a otto motivi ; - resistono con unico controricorso la Lubin g [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, primo comma, lett. b) e c), 79, terzo comma, e 172, commi secondo e terzo, cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnataritenuto che la riformulazione della rivendicazione effettuata il 31 ottobre 2018 estendeva la protezione conferita dal brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, osservando che la relativa valutazione doveva essere svolta con riferimento non già al contenuto della domanda originaria, depositata il 7 settembre 2012, bensì a quello risultante dalla sua modifica depositata all’UIBM il 18 maggio 2014prima della concessione del modello di utilità; -con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, primo comma, lett. b) e c), e secondo comma, e 79, terzo comma, cod. prop. ind., per aver la Corte di appello omesso di rilevare che l’inserimento nella rivendicazione originaria di una nuova caratteristica secondaria davaluogo ad una limitazione del brevetto e non già ad un ampliamento il contenuto della domanda iniziale; - con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, primo comma, lett. c), e 172, secondo comma, cod. prop.ind., per aver il giudice di appello dichiarato la nullità del modello di utilità registrato senza indicare quale «nuovo e diverso oggetto abbia portato il contenuto della limitazione»effettuata; -anche con tale doglianza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’aggiunta di una caratteristica alle rivendicazioni originarie davaluogo ad un ampliamento della domanda e non già ad una sua restrizione; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 52, comma 3-bis, e 82 cod. prop. ind., per aver la C orte di appello escluso, in adesione alle considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, l’interferenza del prodotto delle attrici con quello oggetto del modello di utilità contestato sul fondamento che «i due cinematismi hanno in comune solo l’effetto tecnico mentre sono del tutto differenti tra loro a livello di organi meccanici coinvolti»; - evidenzia, in proposito, che ai fini della valutazione della contraffazione per equivalenza avrebbe dovuto farsi applicazione del cd. triple test e, dunque, verifi care se i meccanismi svolgevano la stessa funzione, nello stesso modo e con lo stesso risultato; - con il quinto motivo critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ . e 183 e 184 cod . proc. civ ., nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, immediatamente sollevata, in relazione alla tardiva introduzione dell’elaborato peritale dell’ing.Bonini, non autorizzata, né ammessa dal giudice,ed effettuata oltre i relativi termini di decadenza; -con il sesto motivo fa valere la violazione falsa applicazione degli artt.2697 e 2704 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di rilevare che il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione su un fatto che non era emerso dalle risultanze probatorie, consistente nella asserita produzione e commercializzazione del macchinario da parte delle attrici sin dal 2009; -rileva, sul punto, che, in realtà, le attrici non avevano offerto alcuna dimostrazione del periodo in cui avrebbero iniziato a commercializzare all’macchinario; -con la medesima doglianza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva e del tutto irrilevante, ai fini della dedotta concorrenza sleale ex art. 2598 , n. 3, cod. civ., l’allegazione della relativa alla mancata iscrizione delle società attrici nel RAEE; - con il settimo motivo allega l ’ « omessa, insufficiente e /o contraddittoria motivazione degli artt. 2697, 2702 c.c. e artt. 112 e 210 cpc. in relazione all’art. 360 n. 5 cpc», per aver la sentenza impugnata escluso che sussistesse la prova del danno allegato dal contenuto per l’attività abusiva poste in essere delle attrici senza, tuttavia, rilevare che, al riguardo, era stata chiesta prova testimoniale non ammessa dal tribunale; - con l’ultimo motivo deduce l’ « omessa motivazione degli artt. 2697 - 2702 c.c. e artt. 112 e 210 cpc. in relazione all’art. 360 n. 5 cpc», in relazione alla mancata pronuncia sulla invocata tutela del modello di utilità «ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea sul diritto di Brevetto, che concede tre anni di moratoria ai modelli (anche con parti meccaniche) e disegni non registrati, affinché il titolare possono usufruire di una sorta di protezione verso terzi»; - il quinto motivo, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è inammissibile; - la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame articolato sul punto dall’odierno ricorrente per difetto di specificità , «non essendo specificato in quale modo la relazione dell’ing. Bonini … avrebbe influenzato il giudizio di questi [il c.t.u.] e, indirettamente, e in conseguenza, quello del collegio giudicante»; - ha, inoltre, evidenziato, che il Tribunale : i) aveva correttamente ritenuto tardivamente proposta l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo, a tal fine, inidonea l’opposizione formulata dal consulente tecnico di parte all’acquisizione della relazione dell’ing. Bonini; ii) aveva affermato che il richiamo a tale relazione non era lesivo del principio del contraddittorio in quanto il consulente tecnico d’ufficio non aveva fatto proprie le valutazioniin essa contenute e tale statuizione non era stata investita dal gravame; iii) il consulente tecnico d’ufficio può prendere in considerazione documenti non presenti agli atti di causa al maturare delle preclusioni istruttorie laddove necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli a condizione che non si tratti di fatti principali il cui onere probatorio grava sulla parte, per cui anche nel merito la doglianza dell’appellante non poteva essere accolta; - ciò posto, il motivo in esame aggredisce solo quest’ultima ratio decidendi, omettendo di confrontarsi con le ulteriorirationes decidendi, ciascuna di per sé autonomamente sufficientea sorreggere la soluzione adottata, con la conseguenza che la mancata contestazione di tal i rationes osta alla possibilità di esaminare l a question e prospettat a , in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe produrre l'annullamento della sentenza, stante l'intervenuta definitività delle diverse rationes non censurate (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); -i primi tre motivi possono essere esamina ti congiuntamente e sono il primo infondato e i restanti inammissibili; - l a Corte di appello ha evidenziato, recependo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che il modello di utilità in contestazione, depositato nel 2012, era stato interessato da una prima riformulazione della descrizione e delle rivendicazioni, effettuata nel 2014 anteriormente al rilascio del titolo, ma che, nonostante le modifiche intervenute, la domanda continuava a presentare una insufficiente descrizione dell’invenzione e che , comunque, l’oggetto della tutela richiesta si estendeva oltre il contenuto della domandaoriginaria; - ha, quindi, osservato che la riformulazione del modello in corso di causa aveva consentito di ovviare al difetto del requisito della sufficiente descrizione, ma che per « la palese aggiunta di nuovi elementi e caratteristiche» l’ambito di protezione dell’o riginaria domanda era stata estesa oltre il contenuto della domanda, contenendomateria aggiunta; - a tal fine, ha rilevato, sia pure a titolo esemplificativ o , diverse caratteristiche del modello presenti nella nuova formulazione ma del tutto assenti in quella originaria; -orbene, si rammenta che, ai sensi dell’art. 172, secondo comma, cod. prop. ind., il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo richiesto o deciso in merito a una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissionedei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati; - nel caso di invenzioni e mode lli di utilità, dunque, tale disposizione consente di modificare la domanda originariamente proposta, mediante interventiintegrativi o limitativi delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni deposit ati, solo limitatamente ad aspetti «non sostanziali»; - tale limite va inteso nel senso che gli elementi integrativi o modificativi devono essere presenti nella domanda, anche se non descritti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente o non specificamente rivendicati (cfr. Cass. 30 novembre 2017, n. 28822 ; nonché, con riferimento all’analoga previgente disciplina, Cass. 1° settembre 1997, n. 8324; Cass. 6 marzo 2015, n. 2575), essendo preclusa l’aggiunta di materia nuova, ossia non evidente nella domanda, e che per effetto della correzione della domanda non ne risulta ampliato l’ambito di protezione; - con particolare riferimento al divieto di aggiungere materia nuova, deve osservarsi che un siffatto divieto osta a che siano introdotti elementi non espressamente menzionati nella domanda ovvero non apprezzabilida essa in modo diretto e non univoco, pur tenendo conto della materia implicita per un tecnico del settore come conoscenza tecnica generale; - una siffatta declinazione del potere di modifica della domanda da parte del richiedente risulta corrente con le previsioni della Convenzione sul brevetto europeo, le quali, nel riconoscere all’art. 123 un siffatto potere, escludono che per effetto del relativo esercizio, l’oggetto della domanda possa estend ersi oltre il suo conte nuto originario (par. 2) e sia ampliata la protezione che discende dalla domanda (par. 3); - la ratio delle richiamate disposizioni è di vietare ai richiedenti di migliorare la loro posizione giuridica mediante l’aggiunta di materia non indicata nella domanda , in quanto ciò conferirebbe loro un indebito vantaggio e potrebbe essere lesivo dell’affidamento dei terzi sul contenuto della domanda originaria; - ad analogo duplice limite , rispondente a identica ratio , soggiace il potere di riformulazion e del le rivendicazioni di un brevetto concesso, esercitabile anche nel corso del giudizio, riconosciuto dall’art. 79 cod. prop. ind. al fine di consentire una riduzione dell'ambito di protezione della originaria rivendicazione con riferimento a materia potenzialmente attinta da anteriorità invalidante (cfr., in tema, Cass.14 agosto 2019, n. 21402); - l’applicazione de i richiamati principi al caso in esame conduce ad affermare che correttamente la Corte di appello ha valutato il rispetto del limite rappresentato dal divieto di aggiungere materia n uova al contenuto della domanda inizialeanche con ri ferimento a quest’ultima , oltre che con riferimento alla domanda così come risultante dalla prima modifica, per cui privadi pregio è la doglianza formulata con il primo motivo; -le conclusioni cui il giudice di merito è pervenuto sul punto in ordine al mancato rispetto dei limiti per la modifica della domanda rientrano nell’ambito dell’apprezzamento degli elementi di prova a esso riservato e non risultanoessere utilmente contestate dal ricorrente; - l’impossibilità di attribuire rilevanza alle riformulazion i delle descrizioni e delle rivendicazioni effettuatenel 2014 e in corso di causa conduce a prendere in esame, ai fini della valutazione dei requisiti di validità del modello contestato, la domanda originariamente presentata, della quale la Corte di appello ha accertato – con statuizione non raggiunta da alcuna specifica censura – l’insufficiente descrizione; - da ciò consegue che le doglianze espress e dal ricorrente con gli ulteriori motiv i non possono trovare ingresso per difetto di concludenza, in quanto l’assenza di una sufficiente descrizione del modello non consente di poter effettuare una valutazione in ordine al rispetto del limite del contenuto della domanda e dell’ambito di protezione, difettando uno degli elementi incomparazione; - il quarto motivo è inammissibile, in quanto la valutazione di nullità del modello di utilità, non utilmente aggredita in questa sede, rende priva di rilevanza la questione, necessariamente dipendentee oggetto di domanda proposta dalle convenut e solo in via subordinata , della interferenza tra il macchinario prodotto e commercializzato da queste ultime con l’ambito di protezione del modello registrato dall’attore; -il sesto motivo è inammissibile; - il ricorrente allega la mancata rilevazione da parte della Corte di appello dell’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella individuazione della data in cui le convenute avevano iniziato la produzione e commercializzazione del loro macchinario e la mancata considerazione della dedotta mancata iscrizione delle convenute medesime al RAEE; - fonda la sua doglianza su elementi di fatto di cui, tuttavia, non vi è evidenza nella sentenza impugnata nella quale non vi è alcun accertamento sul punto,e tale circostanza osta alla deduzione del vizio di violazione di legge, la quale presupponeun accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente(cfr. Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25573); -in ogni caso, parte ricorrente omette di illustrare se e in che termini lequestioni prospettat e sia no idon ee a incidere sull’esito del giudizio;-il settimo motivo è inammissibile; - va premesso che è inammissibile il motivo nella parte in cui viene fatta valere la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di una siffatta censura; - quanto alla dedotta violazione di legge, si osserva che qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado –deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello(cfr. Cass. 13 settembre 2019, n. 22883); -la parte non ha assolto a un siffatto onere per cui il motivo non può essere esaminato; -l’ottavo motivo è inammissibile; -premessa per le ragioni indicate in precedenza la non proponibilità di una doglianza per omesso esame di un fatto decisivo e controverso in presenza di una cd. «doppia conforme», si osserva che la questione giuridicaprospettata – ossia, quella della tutela del disegno o modello non registrato – non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata e poiché implica accertamenti di fatto il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, è tenuto non solo a allegare l 'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, a indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430); - anche in questo caso parte ricorrente non ha assolto a ll’onere sul lo stesso gravante; - pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il cri terio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del